Categoria: Giurisprudenza CDD

  • La violazione dell’obbligo di adempimento previdenziale, pur a seguito di intimazione con cartella esattoriale

    Vìola i doveri deontologici di adempimento previdenziale e fiscale l’avvocato che, pur intimato con cartella esattoriale, non provvede al pagamento alla Cassa Forense dell’importo iscritto a ruolo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. di Francia, rel. Colliva), decisione n. 9 del 7 marzo 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’illecito (anche) deontologico dell’amministratore di sostegno ai danni del beneficiario

    Violano gravemente i loro doveri deontologici (oltre che precise norme penali – nella specie, con accertamento passato in giudicato) gli avvocati che, in concorso tra di loro, abusando dello stato di infermità e comunque di deficienza psichica di un amministrato di sostegno di uno dei concorrenti, inducono l’amministrato stesso a sottoscrivere una dichiarazione di modifica a favore di uno degli avvocati del beneficiario di una polizza vita, tentandone successivamente l’incasso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Spiotta), decisione n. 10 del 7 febbraio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO PER L’AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – SOSPENSIONE DI DIECI MESI PER L’ALTRO

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cdf, ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cdf, ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, il professionista aveva utilizzato, in una propria memoria depositata agli atti di un procedimento civile, espressioni offensive o comunque sconvenienti nei confronti della controparte).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 12 del 19 febbraio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’esposto disciplinare contenente espressioni sconvenienti od offensive ovvero meramente strumentale ha rilievo deontologico

    Vìola gli artt. 9 e 52 del Codice Deontologico l’avvocato che si rivolge con espressioni inappropriate, sconvenienti, financo minacciose ad un collega sia con comunicazioni via fax, visibili da più persone, sia con un esposto all’Ordine degli Avvocati, palesemente strumentale alla precedente comunicazione usando, parimenti alla stessa, espressioni sconvenienti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La corrispondenza “riservata” tra colleghi non è producibile né riferibile in giudizio

    L’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Illecito esporre in parcella costi vivi in realtà non sostenuti

    Vìola gli artt. 5, 6, 43 del Codice Deontologico previgente e 9, 29 comma 2 CDF, l’avvocato che espone al cliente compensi per il costo del domiciliatario che, al contrario, non ha chiesto di essere pagato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Zauli), decisione n. 16 del 22 febbraio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’indebita appropriazione di somme spettanti al cliente

    Vìola gli artt. 40 e 41 del Codice Deontologico previgente e 27 e 30 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato che omette di fornire informazioni sullo stato e sull’esito dell’incarico, in particolare, sulla gestione delle somme affidategli e fatte transitare sul proprio conto corrente; inoltre omette di restituire al cliente, anche dopo formale richiesta, di un nuovo difensore di questi, l’importo di € (superiore a 10.000,00) residuato a sue mani, affermando di imputarlo a proprio compenso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Panni), decisione n. 19 del 15 aprile 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’azione contro il cliente per il pagamento del compenso professionale presuppone la rinuncia al mandato

    Vìola l’art. 34 Codice Deontologico l’avvocato che ottiene e notifica un decreto ingiuntivo per le proprie competenze nei confronti del cliente, senza preventiva rinuncia al mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 21 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Radiazione per l’avvocato mandante di uno sfregio

    Vìola l’art. 51 Legge 247/2012 e l’art. 5 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che dolosamente cagiona lesioni gravissime ad una persona, incaricando terzi di introdursi clandestinamente nell’abitazione di costei e di attingerla con una sostanza corrosiva (che, nella specie, le ha provocato lo sfregio permanente del viso e l’indebolimento permanente della vista).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Pacifico), decisione n. 29 del 20 maggio 2019

    Sanzione: RADIAZIONE

  • L’inadempimento al mandato professionale e la falsa autenticazione della firma del cliente nella procura alle liti

    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente comunica al proprio cliente di aver avviato trattative stragiudiziali e successivamente incardinato una causa e che si erano tenute varie udienze; non si costituisce in giudizio e non presenzia ad una udienza di appello; abbandona la difesa del cliente (non precisando le conclusioni in causa) senza informarlo e successivamente senza riscontrare le richieste di spiegazioni e restituire la documentazione.
    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesta l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Gennari), decisione n. 30 del 14 maggio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI