In evidenza
Contenuti recenti
- Il divieto di interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario vale anche per l’avvocato-parteCostituisce illecito disciplinare (art. 53 co. 2 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa(1). Peraltro, tale principio -che costituisce una specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell’esercizio della professione- si applica ex artt. 2… Leggi tutto: Il divieto di interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario vale anche per l’avvocato-parte
- La giovane età e l’inesperienza dell’incolpato possono mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concretoLa giovane età dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo… Leggi tutto: La giovane età e l’inesperienza dell’incolpato possono mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto
- L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fedeL’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco,… Leggi tutto: L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede
- L’impugnazione del richiamo verbaleIl richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo… Leggi tutto: L’impugnazione del richiamo verbale
- La truffa mediante il c.d. “sistema Ponzi” costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinareCostituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si faccia consegnare ingenti somme (nella specie, oltre 4 milioni di euro) con la promessa di restituirle maggiorate a seguito di asseriti investimenti immobiliari, ma in realtà appropriandosene illegittimamente secondo il c.d. “Sistema Ponzi”, ovvero lo schema di truffa finanziaria in cui gli apparenti rendimenti pagati agli… Leggi tutto: La truffa mediante il c.d. “sistema Ponzi” costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare
- L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpatoIn ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento,… Leggi tutto: L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
- La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionistaDeve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà… Leggi tutto: La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
- Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazioneLe previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è… Leggi tutto: Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione
- Violazione del dovere di informazione: il disturbo dell’umore non scrimina l’illecitoI problemi di carattere personale e di salute (nella specie, stato depressivo) non giustificano il mendacio nelle informazioni ai clienti ex art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 79 del 20 marzo 2026
- Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al clienteViene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi. Consiglio… Leggi tutto: Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente
- Inadempimento al mandato professionale: l’asserita mancanza di un danno per il cliente non “scrimina” l’illecito disciplinareL’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge. Consiglio Nazionale Forense… Leggi tutto: Inadempimento al mandato professionale: l’asserita mancanza di un danno per il cliente non “scrimina” l’illecito disciplinare
- L’asserito stato febbrile dell’incolpato non basta ad integrare legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinareIn applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare,… Leggi tutto: L’asserito stato febbrile dell’incolpato non basta ad integrare legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare
- Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionaleL’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della… Leggi tutto: Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionale
- Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’alboLa potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli… Leggi tutto: Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo
- Solo la comunicazione/notificazione della sentenza CNF all’incolpato personalmente fa decorrere il termine breve (anche se abbia eletto domicilio presso un eventuale difensore, ed ancorché sia stato, medio tempore, sospeso dall’esercizio della professione e, quindi, temporaneamente privo dello jus postulandi)Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma… Leggi tutto: Solo la comunicazione/notificazione della sentenza CNF all’incolpato personalmente fa decorrere il termine breve (anche se abbia eletto domicilio presso un eventuale difensore, ed ancorché sia stato, medio tempore, sospeso dall’esercizio della professione e, quindi, temporaneamente privo dello jus postulandi)
