Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Comportamento dell’incolpato – Assenza di precedenti disciplinari – Rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio

    La buona fede dell’incolpato, il suo atteggiamento collaborativo nel corso dell’iter procedimentale e l’assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell’irrogazione della sanzione nella misura attenuata.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Fimiani, rel. Mascolo), decisione n. 5 del 22 marzo 2017

  • Divieto di assumere incarichi contro l’ex parte assistita – irrilevanza della distinzione tra difesa formale e difesa sostanziale

    Ai fini della configurazione della violazione dell’art. 51 CDF previgente (ora art. 68 comma 1 CDF) è irrilevante la distinzione tra difesa formale e difesa sostanziale, atteso che lo scopo perseguito dalla norma è quello di prevenire un conflitto di interessi anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Tortorano), decisione n. 3 del 13 marzo 2017

  • Intermediazione tra il cliente detenuto e criminali esterni suoi referenti – Grave violazione deontologica indipendentemente dal coinvolgimento nell’associazione mafiosa

    L’Avvocato che si presta a far da tramite tra il cliente detenuto, capo di una cosca criminale, e i suoi referenti esterni, quand’anche si ritenga che, contrariamente a quanto deciso in sede penale, non vi siano elementi sufficienti per ritenere che faccia egli stesso parte dell’associazione criminosa, tuttavia viola gravemente i doveri di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro di cui agli artt. 9 e 24 n. 2 del Codice Deontologico Forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Longis, rel. De Longis), decisione n. 2 del 14 luglio 2016

  • Apparente ravvedimento dell’incolpato – valutazione in base ai fini che egli intende perseguire

    La richiesta dell’Avvocato, rivolta al Consiglio di Disciplina Forense, di essere sospeso cautelativamente dall’esercizio professionale, non è dimostrativa di un ravvedimento allorquando sia in realtà finalizzata ad evitare che in sede penale vengano adottati provvedimenti afflittivi. (Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame aveva ritenuto di disporre la custodia cautelare in carcere dell’avvocato, al fine di evitare che lo stesso, che non era stato sospeso dall’esercizio professionale dagli organi ordinistici, potesse, una volta libero, continuare a difendere il cliente con il quale risultava colluso).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Longis, rel. De Longis), decisione n. 2 del 14 luglio 2016

  • L’instaurazione di un secondo identico giudizio onde prevenire il rigetto della domanda non dipende senz’altro da intenzionale violazione delle regole processuali e deontologiche

    In una causa civile, l’avvocato che disattenda l’ordine di esibire la documentazione richiesta dal giudice, omissione questa che avrebbe comportato il rigetto della domanda, e proponga invece nuovo giudizio, identico per petitum e causa petendi, incorre nella violazione dei doveri di diligenza e di competenza, imputabile a mera colpa, specie allorché l’incolpato sia giovane e relativamente inesperto, dovendosi perciò escludere, fino a rigorosa prova contraria, una diversa responsabilità punibile a titolo di dolo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Petrella, rel. Petrella), decisione n. 1 del 21 luglio 2016

  • L’avvocato risponde disciplinarmente delle “diffide di pagamento telefoniche” fatte a suo nome dalla società di recupero crediti sua cliente

    Commette illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi degli artt. 7, 9 e 63 co. 2 C.D.F. il professionista che, avendo ricevuto mandato da una società di recupero crediti, omettendo ogni vigilanza, consente ai dipendenti di quest’ultima di effettuare, a suo nome, “diffide di pagamento telefoniche” ai presunti debitori con modalità assillanti, moleste e con toni minacciosi, peraltro rendendosi di fatto irreperibile con quest’ultimi, impedendo ogni doverosa interlocuzione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. Montalto, rel. Montalto), decisione n. 89 del 28 luglio 2020

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. Di Brigida, rel. Di Brigida), decisione n. 2 del 12 gennaio 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi

    L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 1 del 9 gennaio 2020

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 1 del 9 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI E SEI MESI

  • La prosecuzione dell’attività nonostante la revoca del mandato e comunque contro la volontà dell’ex cliente

    Costituisce grave illecito deontologico la prosecuzione dell’attività professionale nonostante la cessazione del mandato (nella specie, per intervenuta transazione con la controparte), giacché se è vero che la revoca della procura non produce effetti nei confronti dei terzi e del relativo giudizio (che prosegue senza interruzioni), è altrettanto vero che il difensore -una volta cessato l’incarico professionale- non può più compiere attività contro la volontà e l’interesse del cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 1 del 9 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI E SEI MESI