Categoria: Giurisprudenza CDD

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Commette le infrazioni di cui agli articoli 12, 26 e 27 CDF l’avvocato che non deposita tempestivamente l’appello e non informa il cliente sulla inammissibilità dello stesso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Stella), decisione n. 78 del 14 ottobre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La rilevanza deontologica di frasi a contenuto denigratorio e razzista pubblicate sui social

    Vìola gli artt.5, 20 e 56 del Codice Deontologico Forense all’epoca dei fatti (fatti che risultano ancora oggi deontologicamente rilevanti ai sensi degli articoli 9 e 63 del Codice Deontologico oggi vigente) l’avvocato che utilizza frasi a contenuto denigratorio e razzista, lesive della dignità e del decoro della categoria e per averle pubblicate altresì su Facebook.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 82 del 18 settembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Il concorso nel confezionamento di documenti falsi

    Vìola i doveri di cui agli artt. 1 comma 1, 6 comma 2, 9 e 50 del Codice Deontologico l’avvocato che collabora alla predisposizione di un documento attestante falsamente fatti utili al suo assistito al fine di utilizzarlo per fargli conseguire benefici altrimenti valutabili ed utilizza tale documento nel procedimento penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 84 dell’11 settembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’omessa comunicazione al COA di cause di incompatibilità

    Commette le infrazioni di cui agli artt. 19 e 71 comma 1 l’iscritto che non dichiara al COA di appartenenza il perdurare della insussistenza di cause di incompatibilità.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 87 del 28 ottobre 2019

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’omessa consegna al cliente della sentenza che ha definito il giudizio

    Commette l’infrazione di cui all’art. 27 comma 6 CDF l’iscritto che si rende inadempiente all’obbligo di fornire al cliente copia della documentazione oggetto del mandato (Nella specie è stata omessa la consegna della sentenza relativa al procedimento civile in cui era stato difensore).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Pini), decisione n. 89 del 6 dicembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Le espressioni offensive o sconvenienti valicano i limiti imposti dai doveri di correttezza e decoro

    La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti, il giudice o i terzi, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato l’espressione “…chi ha il piacere di mandarla affa…”).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Anceschi), decisione n. 91 del 21 novembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Anceschi), decisione n. 91 del 21 novembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pantanali), decisione n. 1 del 22 gennaio 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti e l’inadempimento al mandato nonché al connesso dovere di informazione e di restituzione dei documenti

    1) vìola l’art. 26, 3 comma del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 del Codice Deontologico previgente) e l’art. 27 del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 e 40 del Codice Deontologico previgente), l’avvocato che non compie gli atti inerenti il ricevuto mandato, per non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del proprio assistito e per non aver informato il proprio assistito, quando richiesto, sullo svolgimento del mandato affidatogli;
    2) vìola l’art. 33 del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 42 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non restituisce alla parte, nonostante ripetute richieste dello stesso anche formalizzate a mezzo del suo successivo difensore, la documentazione da questo ricevuta per l’espletamento del mandato;
    3) vìola gli artt. 16, 1 comma, e 29, 3 comma, del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 15 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non emette il documento fiscale relativo al pagamento di un acconto ricevuto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Zauli), decisione n. 6 del 16 febbraio 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • La violazione degli obblighi deontologici a carico dell’avvocato che subentra nella difesa

    Vìola i doveri di lealtà e correttezza e di colleganza di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 45 del Nuovo Codice Deontologico l’avvocato che, subentrato ad un collega, omette di informare il collega dell’avvenuta sostituzione, né si attiva in alcun modo affinché fossero saldate le spettanze dello stesso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Pastorelli, rel. Piva), decisione n. 22 del 3 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA