Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Mancato adempimento del mandato – Maggiore gravità dovuta all’iniziale intenzione di non adempiere

    L’assunzione di un mandato con la evidente e inequivoca intenzione di non adempierlo, costituisce violazione dei doveri professionali ben più grave del mancato compimento di atti inerenti al mandato (art. 26, comma 3° C.D.), quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, per cui la relativa sanzione dovrà tener conto della maggiore gravità della fattispecie.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 45 del 28 ottobre 2020

  • Dovere di verità – Rapporti con i testimoni e con le persone informate – Investigazioni difensive – Deposizioni compiacenti

    L’Avvocato che, per supportare la tesi difensiva sostenuta nell’interesse del cliente ed al fine di assicurargli l’impunità, predispone materiale probatorio fasullo, non verbalizza fedelmente le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e predispone le risposte che i dichiaranti devono fornire viola i doveri di verità ed il divieto di intrattenersi con persone informate sui fatti con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della Professione Forense).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Palma), decisione n. 43 del 22 ottobre 2020

  • Natura officiosa dell’azione disciplinare – Rinuncia all’esposto – Irrilevanza sulla prosecuzione del procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare, in quanto mirante alla salvaguardia dell’immagine della classe forense, è proseguibile d’ufficio, ragion per cui la rinuncia all’esposto non determina l’estinzione o l’archiviazione del procedimento disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020

  • Obbligo di comunicare l’interruzione delle trattative al collega di controparte – Presupposti

    Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 46 comma 7 CDF è necessario che tra i Professionisti siano intercorse effettive trattative stragiudiziali, tali non potendosi ritenere la partecipazione ad un incontro interlocutorio tra i rispettivi assistiti ed uno scambio di mail ribadenti le distanti posizioni delle parti (In applicazione del principio di cui in massima è stato disposto il proscioglimento dell’incolpata la quale, dopo aver assistito la cliente separanda in un incontro interlocutorio con la controparte e con il suo legale e dopo uno scambio di mail con il Collega avversario, aveva provveduto a depositare il ricorso per la separazione giudiziale senza preavvertirlo).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020

  • Rinuncia all’esposto – Utilizzabilità delle dichiarazioni ivi contenute ai fini dell’esclusione della responsabilità deontologica

    Le dichiarazioni contenute nella rinuncia all’esposto sono utilizzabili e valutabili ai fini dell’esclusione della responsabilità deontologica dell’Avvocato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020

  • Espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti difensivi

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 52 C.D.F. l’Avvocato che, in uno scritto difensivo, addebiti al Collega di controparte un comportamento processuale sleale e deontologicamente poco corretto nonché un contegno indecoroso e molto disonesto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • Definizione del procedimento disciplinare mediante richiamo verbale – Rilevanza del comportamento dell’avvocato nel corso del procedimento

    Il comportamento resipiscente e riparatore assunto dall’Avvocato nel corso del procedimento disciplinare è rilevante ai fini dell’applicazione del richiamo verbale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • La suitas quale elemento soggettivo sufficiente dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare è sufficiente la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020

  • Sentenza penale dichiarativa della prescrizione e giudicato nel procedimento disciplinare – Insussistenza

    In applicazione dell’art. 653 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dell’avvocato ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare a carico dello stesso, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, nel qual caso compito del Giudice Disciplinare è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione, ben potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del Giudice penale, a condizione però che esamini tutte le prove acquisite nel processo penale nel rispetto del contraddittorio e che motivi adeguatamente e correttamente il proprio convincimento, sotto il profilo logico-giuridico e deontologico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 30 del 15 settembre 2020

  • Erronea o omessa indicazione, nell’incolpazione, della norma violata – Irrilevanza

    Ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, non è rilevante l’omessa o errata indicazione della norma specifica violata, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 29 del 22 luglio 2020