Categoria: Giurisprudenza CDD

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti e l’inadempimento al mandato nonché al connesso dovere di informazione

    Vìola gli art. 6, 7, 8, 15, e 40 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che non emette il documento fiscale relativo al fondo spese ricevuto dal cliente (o per averlo emesso a distanza di molto tempo dall’incasso) che non esegue con la diligenza e la sollecitudine richiesta l’incarico conferitogli, omettendo inoltre, e nonostante fosse stato variamente sollecitato, di informare il cliente circa lo stato di avanzamento della pratica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Borghesi), decisione n. 21 del 19 marzo 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • Avvocati stabiliti: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

    Vìola il divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti (art. 21 CDF) l’avvocato che utilizza il titolo professionale di Avvocato stabilito mediante l’invio di e-mail in Italia riportante l’abbreviazione “Avv. S.”, senza possedere tale abilitazione per non aver presentato la relativa richiesta e che pubblica in un sito web il proprio profilo professionale nel quale si dichiara, contrariamente al vero, di essere “habilitado e profissao na Italia”, con ciò anche ingenerando nei terzi l’affidamento della sussistenza di un titolo professionale in realtà non conseguito e dunque inesistente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Mariani), decisione n. 10 del 5 febbraio 2018

    Sanzione: CENSURA

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 (l’avogado usava l’abbreviazione “Av.”);
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115 (l’avvocato stabilito usava le abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.”);
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41 (il praticante avvocato usava l’abbreviazione “p. Avv.”).

  • Vietato registrare una conversazione telefonica con un collega, senza il preventivo consenso o all’insaputa di questi

    Viola i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro di cui all’art. 5 CD previgente (art. 9 CDF) e art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l’avvocato che registra a insaputa di un collega e senza averne comunque acquisito il consenso, le conversazioni intercorse con il medesimo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 63 del 8 ottobre 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

    NOTA:
    Per l’estensione del divieto in parola all’ipotesi di telefonata in viva voce alla presenza di terzi, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7.

  • Radiazione per l’avvocato che compromette, in modo grave e reiterato, il rapporto di fiducia col cliente

    A) vìola i doveri di diligenza (art. 8 CDF 1991), di corretto adempimento del mandato (art. 38 CDF 1997) e di informazione (art. 40 CDF 1997), l’avvocato che omette di presenziare all’udienza di discussione della causa affidatagli, di informare il cliente dell’esito della controversia, suggerendogli poi di non ritirare una notifica a lui inoltrata personalmente, così esponendolo a subire gli atti esecutivi conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza; infine, di essersi poi reso irreperibile, in tale modo pregiudicando gli interessi del cliente.
    B) vìola i doveri di adempimento del mandato professionale ricevuto (art. 26 CDF), l’avvocato che, avendo ricevuto mandato di presentare istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. di un pignoramento, depositava solo parte (un quinto) della somma consegnatagli a tale fine dal cliente, insufficiente per l’accoglimento dell’istanza, e per non aver provveduto alla notifica della medesima ai creditori nei termini prescritti, così determinandone il rigetto, con conseguente pregiudizio per il cliente;
    C) vìola l’art. 30 CDF l’avvocato che trattiene parte della somma consegnatagli dal cliente, anziché versarla in Cancelleria all’atto della presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 23 del 22 gennaio 2018

    Sanzione: RADIAZIONE

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola gli artt. 10 e 30, commi 1 e 2, CDF l’avvocato che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita per averlo trattenuto per oltre un anno senza il consenso del cliente, essendogli stato revocato il mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. Bertani), decisione n. 24 del 12 marzo 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola gli artt. 5 e 59 del previgente Codice Deontologico (oggi art. 9, comma 2 e art. 63 comma 1 CDF) l’avvocato che omette di adempiere al pagamento di spese condominiali e canoni di locazione (nella specie, per oltre € 10.000,00) e non adempie alla obbligazione di pagamento derivante dalla compravendita di una autovettura ed altre obbligazioni per il rimborso delle spese di studio di sua competenza.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Vecchi), decisione n. 25 del 12 marzo 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato professionale

    Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA

  • La violazione degli obblighi deontologici nei rapporti economici con il cliente

    A) Vìola l’art. 9 CDF l’avvocato che trattiene indebitamente somme che dovevano essere restituite all’assistito, nonché l’art. 30 comma 1 e 2 CDF, per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di dette somme a lui consegnate fosse destinata alla definizione del rapporto debitorio dell’assistito;
    B) Vìola l’art. 29 comma 2 CDF, l’avvocato che non tiene la contabilità o quantomeno non rende alla parte assistita una nota dettagliata delle spese sostenute oltre che degli acconti ricevuti e per avere di fatto condizionato la restituzione della somma a lui consegnate alla presenza di “fondi” nel proprio conto corrente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 27 del 19 aprile 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI OTTO MESI

  • L’invito della controparte senza avvocato nel proprio studio deve contenere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

    Viola gli artt. 5, 6 e 48 canone I CD previgente (artt. 9 e 65, comma 2, CDF) l’avvocato che convoca presso il proprio studio le controparti, al fine di far loro sottoscrivere un riconoscimento di debito a favore del proprio cliente, omettendo di avvisarle della facoltà di essere accompagnate da un legale di fiducia.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 26 del 20 marzo 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Pastorelli, rel. Peracino), decisione n. 33 del 3 maggio 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO