Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Art. 17 CDF – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale – Art. 35 CDF – Dovere di corretta informazione

    L’informazione sull’attività professionale non può mai avere modalità attrattive della clientela o utilizzare mezzi suggestivi incompatibili con la dignità e il decoro della professione, giacché la pubblicità informativa non deve essere finalizzata all’accaparramento della clientela ed all’autopromozione, ma deve tendere a fornire una informazione corretta, trasparente e veritiera sull’attività svolta (Nella fattispecie, l’avvocato aveva diffuso su internet un messaggio promozionale contenente la seguente dicitura: “L’INPS non ti ha riconosciuto l’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento? Hai subito danni da MALASANITA’ e vuoi chiedere un RISARCIMENTO? Rivolgiti allo studio legale dell’avv……”. In applicazione del principio di cui in massima, il CDD ha sanzionato il professionista per la violazione degli artt. 17 e 35 cdf).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Minopoli), decisione n. 22 del 17 marzo 2025

  • Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti – Art. 53 CDF – Rapporti con i magistrati

    Integra violazione degli artt. 52 e 53 CDF il comportamento dell’avvocato che, nel corso della propria discussione, inveisce contro il Presidente, reagendo all’invito di questi di moderare i propri toni, accusandolo di supponenza e sopraffazione, nonché invitandolo a “ridimensionarsi”, nonché evocando in maniera generica ed ambigua vicende note alle cronache (nel caso di specie, il “caso Palamara”) per aver gettato discredito sulla magistratura ma del tutto avulse dal contesto della suddetta discussione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Sabatino), decisione n. 21 del 4 marzo 2025

  • Autentica di sottoscrizione del mandato non in presenza del difensore – Firma apocrifa – Violazione artt. 9 e 23 codice deontologico vigente – Sussistenza

    Pone in essere una condotta connotata da particolare gravità l’Avvocato che, omettendo di accertare l’identità del proprio assistito, attesti l’autenticità della procura – risultata poi apocrifa – sottoscritta non in sua presenza e senza avere mai avuto contatti con il cliente (nel caso di specie il professionista aveva ricevuto l’incarico da un terzo mediante consegna di fogli con firme di procura non apposte in sua presenza e dallo stesso autenticate).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Vivese), decisione n. 9 del 14 gennaio 2025

  • ART. 4, 9 E 36 CDF – USO INDEBITO DEL TITOLO PROFESSIONALE – ERRORE DI DIRITTO – INESCUSABILITÀ

    Costituisce violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza, nonché del canone di cui all’art. 36 CDF, l’uso indebito del titolo professionale da parte dell’incolpato che, iscritto all’albo degli Avvocati Stabiliti, abbia utilizzato reiteratamente il titolo di “avvocato”, omettendo la propria qualifica di “Avvocato Stabilito – Abogado”, esercitando la professione senza la prevista intesa con un avvocato iscritto all’albo ordinario e assumendo incarichi in autonomia, a nulla rilevando l’invocazione di un presunto errore di diritto, basato sulla ritenuta incertezza e difficoltà interpretativa della normativa, le quali non escludono la responsabilità disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 14 gennaio 2025

  • Prescrizione dell’azione disciplinare – Regime applicabile

    Nel caso di illeciti disciplinari a carattere permanente, le cui condotte sono iniziate sotto la vigenza del precedente regime di cui all’art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 e si sono protratte nel nuovo regime previsto dall’art. 56 L. 247/2012, si deve aver riguardo al momento di cessazione della permanenza, dovendosi applicare la disciplina vigente in tale momento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Cipullo), decisione n. 2 del 14 gennaio 2025

  • ART. 9 E 50 CDF – INTRODUZIONE DI PROVE FALSE – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE AUTONOMA

    Vìola i doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e verità l’avvocato che produce in giudizio una lettera di costituzione in mora alterata, nel tentativo di dimostrare l’interruzione della prescrizione (nella specie, in una controversia per risarcimento danni da circolazione stradale. In applicazione del principio di cui in massima, il CDD ha ritenuto congrua l’irrogazione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi).
    L’intervenuta prescrizione del reato in sede penale non esclude la responsabilità disciplinare, essendo il procedimento deontologico autonomo rispetto a quello penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cuomo, rel. Dulvi Corcione), decisione n. 4 del 14 gennaio 2025

  • Inadempimento al mandato – Omessa informazione al cliente – Prescrizione e illeciti disciplinari a carattere permanente – Termine di decorrenza

    L’inadempimento del mandato professionale (art. 26 CDF) e l’omessa informazione al cliente (art. 27 CDF) hanno carattere permanente in quanto il pregiudizio arrecato ai valori protetti cessa solo con il venir meno della condotta; in particolare, ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza e del contestuale inizio di decorrenza del termine prescrizionale si deve avere riferimento al momento in cui il cliente ha avuto esatta contezza dell’inadempimento dell’incarico e delle false informazioni.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Cipullo), decisione n. 2 del 14 gennaio 2025

  • SOMME INCASSATE PER CONTO DEL CLIENTE – COMPENSAZIONE – VIOLAZIONE ART 31 CDF – SUSSISTENZA

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che trattenga somme ricevute per conto della parte assistita, in assenza del suo consenso e comunque in violazione dell’art. 31 cdf, imputandole a pagamento del proprio onorario, anche perché in ambito disciplinare non trovano applicazione le norme civilistiche sulla compensazione poiché la condotta richiesta all’avvocato è diversa ontologicamente ed attiene ad una sfera di valori a tutela della dignità della classe forense (nel caso di specie il professionista non aveva messo immediatamente a disposizione del cliente la somma di euro 3640,00 ricevuta per suo conto del cliente, avendole imputate a titolo di compensazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 29 del 9 maggio 2024

  • ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTA RIPARATORIA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 50 CODICE DEONTOLOGICO VIGENTE – SUSSISTENZA

    Vìola, comunque, il dovere di probità, correttezza e verità il professionista che, resosi autore di un illecito penale, abbia riparato interamente il danno cagionato, oltre ad aver eliminato, ove possibili, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
    La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ex art 162 ter cp. non fa venire meno la responsabilità disciplinare allorché il giudice, in sede penale, abbia cionondimeno verificato la sussistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Piscitelli, rel. Abbagnano Trione), decisione n. 27 del 24 aprile 2024

  • PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 27 CDF

    L’attività dell’avvocato che avvia procedimenti giudiziari (nella specie, opposizione a cartelle esattoriali) per conto di soggetti deceduti, senza previa verifica dell’esistenza in vita e della volontà degli stessi di intraprendere tali azioni, integra illecito disciplinare ai sensi degli artt. 1, 9, 12 e 27 del CDF, anche in assenza di dolo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Sebastiani), decisione n. 10 del 13 febbraio 2024