Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Inadempimento delle obbligazioni relative o estranee all’esercizio della professione

    L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 138 del 14 ottobre 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI

  • Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno

    Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che svolge la funzione di testimone alla celebrazione di un matrimonio civile simulata al fine di far ottenere ad uno dei coniugi un permesso di soggiorno.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI

  • Illecito procurare droga ai propri praticanti

    Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell’iscritto che fornisce alle proprie praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, acquistate da propri clienti).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO ANNI

  • L’esercizio della professione in violazione del relativo divieto disposto dall’Autorità Giudiziaria

    Commette le infrazioni di cui all’art. 9 comma 2 e 36 comma 1 CDF l’iscritto che esercita abusivamente la professione in violazione di un divieto disposto dall’Autorità Giudiziaria. (Nella specie l’avvocato aveva assunto varie difese sia in sede stragiudiziale [convenzione di negoziazione assistita di cessazione degli effetti di matrimonio], sia in sede giudiziale civile [recupero somme], sia penale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Bozzi, rel. Piccoli), decisione n. 9 del 10 febbraio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DODICI MESI

  • Sospensione per l’avvocato che sottrae e falsifica atti e documenti del fascicolo d’ufficio

    Commette l’infrazione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 del codice deontologico previgente, l’iscritto che dopo aver ottenuto in visione, quale difensore, il fascicolo relativo tra procedimento penale, si appropria al fine di sottrarli, di alcuni atti contenuti nello stesso, tra cui l’atto di sua nomina a difensore con firma falsificata dallo stesso difensore, condotta per cui ha successivamente subìto la condanna penale definitiva a nove mesi di reclusione per il reato di “violazione aggravata e continuata della pubblica custodia di cose” (art. 81, 351 e 61 n. 2 c.p.).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Bertani), decisione n. 6 del 15 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI E DIECI MESI

  • Il mancato invio del Mod. 5 ha rilevanza disciplinare

    Commette l’infrazione di cui all’art. 15 del previgente CDF (art. 70 del NCDF) l’iscritto che si rende inadempiente all’invio della comunicazione annuale obbligatoria (mod.5) di cui all’art. 9 della Legge 141/1992 e 10 del Regolamento dei contributi. (Nella specie l’omissione è stata per due anni consecutivi e non è stata regolarizzata).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Rigosi), decisione n. 5 del 21 febbraio 2020

    Sanzione: CENSURA
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio distrettuale di disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 23 maggio 2015.

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Calabrese, rel. Calabrese), decisione n. 4 del 20 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DODICI MESI

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 14 cdf (già, art. 12 codice previgente) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 15 cdf (ora, 13 codice previgente)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nella specie erano stati conseguiti 15 crediti formativi a fronte del 75 previsti dalla normativa vigente all’epoca).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 3 del 4 febbraio 2020

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Calabrese), decisione n. 2 del 8 gennaio 2020

    Sanzione: CENSURA

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Donelli), decisione n. 4 del 14 gennaio 2019

    Sanzione: CENSURA