Categoria: Giurisprudenza CDD

  • L’inadempimento al mandato professionale e agli obblighi fiscali

    Vìola gli artt. 8 (dovere di diligenza), 40 (obbligo di informazione sullo svolgimento del mandato) del Codice Deontologico previgente (oggi artt. 12 e 27 CD), l’avvocato che comunica con grave ritardo all’assistito la sentenza sfavorevole e l’art. 15 (dovere di adempimento fiscale) del Codice Deontologico previgente (oggi artt. 16 e 29, 3 comma, del CD), per non avere emesso fattura relativa al pagamento di un compenso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 31 del 4 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato

    Vìola gli artt. 9 e 29 n. 8 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che chiede il pagamento di compensi (nella specie, superiori a € 10.000,00) ad un cliente per prestazioni in relazione alle quali il cliente stesso era stato ammesso al gratuito patrocinio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Piva), decisione n. 32 del 3 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Inadempimento al mandato professionale e violazione di obbligo di informazione al cliente

    Vìola i doveri di cui gli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 40 CD del previgente Codice Deontologico, e di cui agli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 del vigente Codice Deontologico l’avvocato che non assolve l’incarico conferitogli dal cliente di agire nei confronti di un istituto di credito e per avere fornito al cliente informazioni non rispondenti al vero con riguardo alla attività svolta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 34 del 17 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Sospensione per l’avvocato che omette l’invio del Mod. 5 alla Cassa ed il pagamento al COA della tassa di iscrizione all’albo

    Comporta la sospensione dall’esercizio della professione la violazione dell’obbligo relativo agli adempimenti previdenziali (in particolare per non avere inviato alcun modello 5) e di versamento del contributo annuale dovuto all’Ordine per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 35 del 1° luglio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Inadempimento al mandato e violazione dell’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    Vìola gli artt. 38, 40, 42, 5 e 8 del Codice Deontologico previgente, l’avvocato che omette di riscontare le richieste avanzate dal cliente per avere informazioni sull’esecuzione dell’incarico conferito ovvero omette di dare esecuzione al mandato conferito, ovvero ancora omette di restituire senza ritardo i documenti relativi alla pratica affidatagli.
    Vìola gli artt. 43 e 30 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che omette di corrispondere a più colleghi i compensi (nella specie, per somme superiori a € 20.000,00) loro dovuti per prestazioni svolte su suo incarico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Piccoli), decisione n. 36 del 13 maggio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • L’omessa (o tardiva) fatturazione dei compensi percepiti

    Vìola gli artt. 9 e 29 comma 3 CDF l’avvocato che percepisce acconti senza rilasciare il prescritto documento fiscale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 40 del 9 maggio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Il rapporto con i testimoni e le persone informate sui fatti

    Vìola l’art. 6 del Codice Deontologico previgente (dovere di correttezza) l’avvocato che, prima di un’udienza nell’ambito del procedimento penale, esibisce a due testimoni il verbale delle sommarie informazioni dagli stessi rilasciate durante le indagini.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Brugioni), decisione n. 43 del 17 maggio 2019

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • La potenziale rilevanza deontologica della vita privata: stalking punito anche in sede disciplinare

    Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 del Codice Deontologico vigente già art. 5 del Codice Deontologico previgente) e di comportarsi con correttezza e rispetto nei rapporti con i terzi (art. 63 del Codice Deontologico vigente già art. 56 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che reiteratamente effettua a terzi numerosissime telefonate dal contenuto ingiurioso e minatorio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 44 del 30 maggio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Sospensione per l’avvocato che commette una rapina (anche se di modico valore economico)

    Viola art. 5, canone 2 del Codice Deontologico previgente, l’avvocato che contravviene alla legge penale con comportamenti non colposi, sottraendo un prodotto di modesto valore all’interno di un ipermercato e per avere usato violenza al fine di assicurarsi l’impunità (nella specie, aveva sferrato una ginocchiata ai genitali di una guardia giurata ed una gomitata al torace del responsabile della sicurezza: fatti accertati in via definitiva in sede penale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Calistro), decisione n. 47 del 17 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • Decesso della parte assistita e dovere deontologico di verità

    Vìola l’art. 50, comma 5 del Codice Deontologico (dovere di verità) l’avvocato che omette di dichiarare, nell’atto introduttivo del giudizio, l’avvenuto decesso dell’attore, fatto suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del Tribunale adito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. di Francia, rel. Vecchi), decisione n. 49 del 3 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI