L’inadempimento al mandato professionale e l’indebita appropriazione di somme spettanti al cliente

Vìola gli art. 40 cod. prev.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e art. 41 cod. prev.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo → e art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo → e art. 30 del cdf, l’avvocato che omette di fornire informazioni sullo stato e sull’esito dell’incarico, in particolare, sulla gestione delle somme affidategli e fatte transitare sul proprio conto corrente; inoltre omette di restituire al cliente, anche dopo formale richiesta, di un nuovo difensore di questi, l’importo di € (superiore a 10.000,00) residuato a sue mani, affermando di imputarlo a proprio compenso.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Panni), decisione n. 19 del 15 aprile 2019

Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI