Categoria: Giurisprudenza CDD

  • DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI FORENSI

    La scelta dell’Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di negare, in applicazione dei principi del nemo tenetur se detegere” e del “nemo tenetur se ipsum tradere”, circostanze a sé sfavorevoli, in quanto espressione dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non può assurgere ad elemento costitutivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 71 CDF, pena, in mancanza, la lesione di tale diritto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236 secondo cui “Ai sensi dell’art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente), l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al Consiglio territoriale, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.”

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – PRINCIPIO ACCUSATORIO

    Nel procedimento disciplinare l’onere della prova della responsabilità dell’incolpato cede a carico della parte che promuove l’azione, di tal che il Giudice disciplinare non può inferire elementi a sostegno di tale responsabilità da comportamenti – omissivi e/o commissivi – dell’incolpato che siano espressione della libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più utile.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

  • COMPORTAMENTO DELL’INCOLPATO – RILEVANZA AI FINI DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Il comportamento pienamente collaborativo dell’incolpato con l’Organo disciplinare nelle fasi pre – procedimentale, istruttoria e dibattimentale, l’interesse dimostrato verso una celere definizione del procedimento disciplinare, la contenuta gravità dei fatti e delle relative colpe, l’assenza di dolo, la buona fede e l’assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell’irrogazione della sanzione nella misura attenuata. (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 68 comma 1 CDF, è stata irrogata la sanzione della censura).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 1 del 13 gennaio 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini dell’individuazione del trattamento sanzionatorio da irrogare vanno valorizzati il complessivo comportamento dell’incolpato, la gravità delle condotte contestategli, la loro protrazione per un lungo arco temporale, l’intensità del dolo, la gravità delle lesioni all’immagine della professione forense ed alla propria reputazione professionale e la condotta serbata nel corso del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile di non aver diligentemente espletato il mandato difensivo e di aver fornito false informazioni al cliente ed al codifensore sullo svolgimento e sull’esito di un giudizio, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 2).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 19 del 19 maggio 2020

  • TRATTAMENTO SANZIONATORIO PREVIGENTE – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

    In applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 65 comma 5 L.P., agli illeciti disciplinari commessi anteriormente l’entrata in vigore del nuovo CDF si applica il trattamento sanzionatorio previgente se più favorevole all’incolpato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 8 del 27 settembre 2019

  • RAPPORTI CON I TERZI – OMESSO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI ESTRANEE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE –

    Il prolungato inadempimento all’obbligo di restituire una somma ricevuta in prestito ed il suo protrarsi anche successivamente alla ricezione dell’esposto e per tutta la durata del procedimento disciplinare, oltre ad integrare violazione dei doveri di dignità, probità e decoro, determina una grave compromissione dell’immagine della professione forense, della reputazione dell’incolpato e dell’affidamento dei terzi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 8 del 27 settembre 2019

  • Conversazione telefonica autorizzata tra difensore e detenuto – consenso ad un terzo ad inserirsi in essa – Violazione dei doveri di lealtà e correttezza

    Il difensore che, nel corso di una conversazione telefonica con l’assistita detenuta, consente a persona non autorizzata di conversare con la stessa viola le norme dell’ordinamento penitenziario ed i doveri di lealtà e correttezza che presiedono all’esercizio dell’attività forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 9 del 5 febbraio 2020

  • Uso di titolo inesistente

    Il Praticante che accetta incarichi professionali quale Avvocato, rilasciando in tale qualità anche fatture relative ai compensi ricevuti, risponde dell’illecito disciplinare consistente nell’uso del titolo di Avvocato non conseguito, anche se gli atti giudiziari da lui predisposti non sono stati prodotti in sede giudiziaria.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 8 del 5 febbraio 2020

  • Esercizio abusivo della professione – Violazione dei doveri di lealtà e correttezza nei rapporti con i colleghi

    L’Avvocato che, sospeso dall’esercizio della professione, si costituisce in giudizio associando nella difesa altro Avvocato al quale tace il suo status di sospeso, oltre a rendersi responsabile di esercizio abusivo della professione, viola i doveri di lealtà e correttezza nei rapporti con i Colleghi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Sessa), decisione n. 7 del 30 gennaio 2020

  • Strategia processuale – Addebito al difensore – Insussistenza

    L’opzione processuale di accedere al rito abbreviato non può comportare il postumo addebito al difensore della responsabilità per la scelta effettuata, per la duplice ragione che si tratta di una strategia difensiva riservata alla competenza professionale dell’avvocato che la suggerisce e che non si presta a censure di sorta postume, vuoi da parte dell’imputato che di terzi, ed inoltre perché l’accesso a tale rito richiede il rilascio di una procura speciale da parte dell’imputato, il quale, con il mandato rilasciato al legale di fiducia, ha condiviso e fatta propria la scelta processuale che gli è stata suggerita.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 136 del 28 ottobre 2020