La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere: “La Commissione si rende chiaramente conto che possono esservi talune situazioni in cui risulta inadeguato il disposto del R.D. 37/1934, che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompono per periodi superiori a sei mesi. […]