Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio di Savona chiede se l’esenzione parziale dall’obbligo formativo prevista per la maternità sia estensibile al padre avvocato, in applicazione analoga della normativa sui congedi parentali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Le situazioni soggettive previste nei commi primo e secondo dell’art. 5, del Regolamento 13 luglio 2007 sulla formazione continua obbligatoria costituiscono causa di esonero dall’obbligo a discrezione del Consiglio dell’Ordine competente da adottarsi con provvedimento motivato. Tra le cause (giustificate da ragioni lato sensu riconducibili ad un impedimento all’assolvimento dell’obbligo formativo) è esplicitamente previsto, oltre alla situazione di gravidanza e parto, anche “l’adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”.
    Con valutazione specifica, ovvero con previsione generale integrativa del Regolamento, ben potrà il Consiglio disporre l’esonero parziale, anche adattando in via analogica la disciplina prevista nell’ambito del lavoro subordinato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 22 aprile 2010, n. 15

  • Il Consiglio (di Pesaro) chiede: 1) dell’iscrivibilità nella sezione dell’albo dedicata agli avvocati “stabiliti” di un avvocato abilitato nella Repubblica di Malta; 2) delle condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale ai fini dell’integrazione di un avvocato stabilito.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Circa la prima ipotesi delineata, la Commissione segnala che la direttiva 98/5/CE, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione, tra l’altro, della Repubblica di Malta (in GUCE L. 236, 23 settembre 2003, pag. 33), ed il d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 recante attuazione di tale direttiva prevedono l’iscrizione dei cittadini comunitari nell’apposita sezione dell’albo subordinatamente all’iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, documentata da attestato o dichiarazione sostitutiva.
    Concorrendo le altre condizioni poste dalla normativa richiamata il richiedente potrà essere iscritto nella sezione dell’albo degli avvocati stabiliti.
    Rispetto al secondo punto sottoposto alla propria cognizione, la Commissione considera quanto segue.
    La disciplina di cui al d. lgs. 96/2001, come noto, non assume la forma di una regolamentazione esaustiva dell’esercizio della professione di avvocato, ma mira a garantire il solo diritto di esercizio della professione in Stati dell’Unione diversi da quello di origine. In tal senso vanno lette tutte le sue disposizioni, la cui ratio non è quella di affidare all’ordine locale un sindacato globale sull’attività, italiana ed estera, del professionista, bensì quello di apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia ad evitare che operino nel nostro Paese soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano.
    Sulla scorta di tali premesse, la normativa disegna un duplice intervento del Consiglio dell’ordine: da una parte quello, del tutto vincolato, nell’ambito dell’iscrizione del professionista nella sezione speciale dell’albo (art. 6), dall’altra quello che si ha in presenza di domanda di dispensa dalla prova attitudinale ai fini dell’integrazione nella professione (art. 12 e segg.).
    Solo in questo secondo caso il Consiglio dell’ordine è affidatario di un potere valutativo di più ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente. Deve, peraltro, considerarsi che – anche in quest’ipotesi – il Consiglio non deve dare un giudizio sulla “vita professionale” dell’avvocato (periodi di permanenza in Italia, presenza in altri studî all’estero, filiali in Paesi diversi, eccetera), ma procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale, con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di vistose interruzioni.
    Ciò avviene nell’ottica di garantire la piena attuazione della direttiva 98/5/CE, ossia di rendere pieno ed effettivo il diritto di stabilimento degli avvocati europei, e considerando che l’avvocato integrato è un avvocato tout court, come lo sono tutti coloro che accedono agli albi italiani a seguito dell’iter formativo e secondo le regole ordinarie di accesso alla professione. L’unico effetto è la possibilità di fregiarsi del doppio titolo professionale, quello del paese d’origine e quello italiano (art. 15).
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia).
    Le disposizioni degli artt. 12 e 13 del d.lgs. 96/2001, in coerenza con le finalità del controllo, attribuiscono significativi poteri istruttori al Consiglio dell’ordine procedente ed esplicitamente prevedono che la domanda vada corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate nonché dalle informazioni idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale svolta nel diritto nazionale per il minimo periodo triennale. La verifica circa la regolarità e l’esercizio effettivo dell’attività esercitata può essere svolta anche mediante la richiesta d’informazioni agli uffici interessati ed audizione dell’istante per chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi di valutazione forniti ed alla documentazione prodotta.
    A fronte della produzione di documentazione pertinente da parte dell’istante non sembra potersi dubitare della natura vincolata del potere amministrativo qui esercitato, a fronte della qualità di vero e proprio diritto soggettivo della pretesa azionabile dall’avvocato stabilito in ordine all’iscrizione a pieno titolo nell’albo ordinario, una volta maturati i requisiti di legge, similmente a quanto detto a proposito dell’iscrizione degli (aspiranti) avvocati stabiliti nella sezione speciale dell’albo.
    Nell’ordinamento italiano, peraltro, esistono già forme risalenti di verifica dell’effettivo esercizio della professione: si pensi all’avvocato che intenda sostenere l’esame per il patrocinio avanti la Corte di Cassazione (art. 3, l. 1003/1936 e art. 39, R.D. 37/1934) e che deve dimostrare documentalmente il proficuo e continuativo esercizio”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 22 aprile 2010, n. 14

  • Si chiede (da parte del COA di Piacenza) se “all’avvocato che nel corso del giudizio scelga, fra i documenti ricevuti dal cliente per predisporre le difese in causa, quelli da produrre in giudizio, competa o meno il diritto di esporre nella notula degli onorari la voce “ricerca documenti”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La vigente tariffa forense (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) prevede nella “Tabella A – Onorari giudiziali” la voce “ricerca documenti”. Si deve ritenere – conformemente alla lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. 3 luglio 1991, n. 7275) – che tale locuzione individui una prestazione di ordine intellettuale di esame e scelta dei documenti che non va confusa con l’attività strettamente legata alla ricerca materiale degli stessi. Ciò è confermato non solo dalla distinzione rispetto alla “richiesta di documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai ecc.”, che figura nella “Tabella B – Diritti di avvocato” (n. 29), ma anche dalla collocazione della voce “ricerca documenti” subito dopo quelle “studio della controversia” e “consultazioni con il cliente” e prima di quella “preparazione e redazione dell’atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta”.
    Se, dunque, la “ricerca documenti” non si esaurisce nella mera attività materiale di reperimento degli stessi, per cui sono previsti eventualmente appositi diritti (n. 29 e n. 56), ma consiste in concreto nella preparazione/selezione della materia-base sulla quale innestare l’attività propriamente giuridica, è dovuto il compenso specificamente previsto. E’ naturalmente questione di fatto discernere se ricorra l’una o l’altra ipotesi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 22 aprile 2010, n. 13

  • Il quesito (del COA di Catania) concerne il caso di laureata in giurisprudenza presso la “Università Ecologica” di Bucarest che chiede l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Va confermato in proposito l’orientamento già espresso dalla Commissione, in particolare e da ultimo nei pareri 25 maggio 2005, n. 49, 24 maggio 2006, n. 28 (quest’ultimo con riguardo a cittadini extracomunitari) e 9 luglio 2008, n. 30.
    Il titolo di studi è considerato dal diritto comunitario sotto un duplice profilo: innanzitutto come attestato di un percorso formativo in sé, e in secondo luogo come titolo abilitante all’esercizio di determinate attività professionali regolamentate.
    Nel caso di specie il diploma di laurea in giurisprudenza acquisito all’estero può assumere rilievo accademico-formativo, e dunque essere riconosciuto ai fini della prosecuzione degli studi, a scopo concorsuale o ad altri fini, ovvero può essere considerato come il titolo presupposto per l’accesso (ed il successivo esercizio) alla professione forense.
    Nel primo caso, ossia ai fini della piena equiparazione della laurea rumena a quella italiana, la normativa applicabile è quella internazionale pattizia. Infatti Italia e Romania hanno entrambe sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto operativo nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002).
    La legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione (l. 11 luglio 2002, n. 148) ha previsto una procedura differenziata di riconoscimento del titolo di studio in relazione all’utilizzo che l’interessato intenda fare del titolo in suo possesso. Se lo scopo è la prosecuzione degli studi accademici viene attribuita ai singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, la competenza a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2). Negli altri casi di spendita del titolo, tra cui anche l’ammissione a tirocini professionali, si è prevista una procedura centralizzata di verifica, di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (art. 5). Il percorso di riconoscimento in questione è stato disciplinato nel dettaglio da ultimo con D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 (entrato in vigore il 12 gennaio 2010).
    La laureata in giurisprudenza potrà, ove intenda percorrere la via del riconoscimento del titolo, presentare domanda di riconoscimento rispettivamente presso un’Università della Repubblica che rilasci la laurea in giurisprudenza ovvero al Ministero dell’Istruzione. Il riconoscimento operato dal M.I.U.R. ovviamente consentirà all’interessato – in presenza degli altri requisiti di legge – l’iscrizione al registro dei praticanti, previa domanda al competente COA, che dovrà attenersi a quanto accertato dal Ministero.
    Se, viceversa, la cittadina comunitaria intende valersi del proprio diploma di laurea al fine esclusivo e specifico di essere iscritta nel registro dei praticanti avvocati, in tale secondo caso spettano al Consiglio dell’ordine competente per territorio le relative valutazioni.
    A tal proposito, la più recente giurisprudenza comunitaria -ed in particolare la sentenza 13 novembre 2003, nella causa C-313/01- Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna (Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n. 7373) ha precisato che il rifiuto dell’iscrizione non può essere dovuto per il solo fatto che il titolo proviene da istituzione accademica straniera.
    La sentenza ha posto il principio che “il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato”. Così che “spetta all’autorità competente verificare, …, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi”.
    Più precisamente ed in dettaglio è precisato non trattarsi “di una semplice questione di riconoscimento di titoli accademici, … per quanto pertinente e persino determinante per l’iscrizione” agli albi e registri professionali, poiché in casi siffatti non va verificata soltanto “l’equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l’interessato rispetto al diploma normalmente richiesto ai cittadini dello stato ospitante”, ma la presa in considerazione del titolo accademico dev’essere “effettuata nell’ambito della valutazione dell’insieme della formazione, accademica e professionale” che l’istante può far valere.
    La procedura di valutazione, che l’autorità competente dello Stato membro ospitante (che va identificata nel Consiglio dell’ordine che tiene il registro nel quale l’iscrizione è richiesta) ha il dovere di compiere, deve tendere ad “assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare”. Nel contesto di questo esame l’autorità competente dello Stato membro “può tuttavia prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati”. Se “a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti”. Ed a questo proposito “spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un’esperienza pratica siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti”.
    Sul punto si registra un’ulteriore recente pronuncia della medesima Corte di Giustizia, la quale – con la sentenza 10 dicembre 2009 nella causa C-345/08 – dà conto più in dettaglio dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali cui il Consiglio circondariale è chiamato. In particolare si affronta la questione se la valutazione possa avere ad oggetto le specifiche caratteristiche dell’ordinamento giuridico del Paese ospitante (nel nostro caso quello italiano). Afferma a tal proposito la Corte che “le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualificazioni e/o l’esperienza professionale ottenute in altri Stati membri nonché l’esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto devono essere esaminate in riferimento alla qualificazione professionale richiesta dalla normativa dello Stato membro ospitante” concludendo quindi che “le conoscenze da prendere come elemento di riferimento ai fini della valutazione dell’equipollenza delle formazioni in seguito ad una domanda di ammissione diretta ad un tirocinio preparatorio alle professioni legali, senza sostenere le prove previste a tale scopo, sono quelle attestate dalla qualificazione richiesta nello Stato membro in cui il candidato chiede di accedere ad un tirocinio siffatto”.
    Agli effetti pratici la Corte, nella medesima pronuncia, indica che l’Autorità nazionale che procede alla valutazione (nel caso di specie il Consiglio dell’Ordine) avrà il diritto di “richiedere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualificazioni mancanti”, ossia tutti gli elementi di conoscenza che non siano comprovati dal curriculum formativo.
    In conclusione, dunque, il Consiglio dell’Ordine a cui sia richiesta l’iscrizione nel registro dei praticanti di un laureato in giurisprudenza presso università straniere può verificare che il candidato possieda tutte le conoscenze non documentate nel percorso formativo prodotto e comunque propedeutiche allo svolgimento del tirocinio forense in Italia.
    La giurisprudenza comunitaria risulta pienamente recepita dal Consiglio nazionale forense che in sede giurisdizionale ha condotto esame di merito dei requisiti per l’iscrizione, confermando in un caso (29 maggio 2006, n. 35) il diniego del Consiglio territoriale e riformandolo in altro caso (8 ottobre 2007, n. 141).
    Sarà, in conclusione, il Consiglio dell’ordine che dovrà valutare la completezza del percorso formativo della richiedente, svolto presso l’università romena citata nel quesito (i cui elementi si trovano al sito web www.ueb.ro), ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio professionale, considerando la documentazione da questa prodotta in relazione al sistema giudiziario ed accademico di provenienza, al corso degli studi scelto e proficuamente concluso, all’adeguatezza del piano di studi seguito rispetto alle esigenze della formazione forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 22 aprile 2010, n. 12

  • L’ordine forense parmigiano chiede “se, e in che limiti, il Consiglio dell’Ordine sia obbligato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria per fatti appresi nell’esercizio delle sue funzioni”, rappresentando il caso di una vicenda disciplinare nell’ambito della quale emergano elementi indicanti una condotta suscettibile di rilievo penale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Per esprimere un compiuto parere, la Commissione ritiene che occorra preliminarmente ricordare la natura di enti pubblici dei consigli dell’Ordine Forense con la conseguenza che essi, come evidenziato da autorevole e condivisa dottrina (cfr. E. Ricciardi, Lineamenti dell’ordinamento professionale forense, Giuffrè 1990, pagg. 49-50), sono necessariamente da ritenersi legittimati ad individuare gli strumenti e le iniziative atti a perseguire i fini ed a tutelare i valori che costituiscono la ragione della loro esistenza, quale necessario complemento alle specifiche funzioni previste dall’art. 14 della l. 22 gennaio 1934, n. 37.
    Premessa questa considerazione di ordine generale, che rileva per quanto si dirà tra breve, con più particolare riferimento al quesito, la Commissione osserva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte «A norma dell’art. 368 c.p. è calunniosa anche la denuncia – o querela, richiesta oppure istanza – diretta ad autorità diversa da quella giudiziaria, che a questa abbia obbligo di riferire: obbligo che non può non incombere anche al Consiglio dell’ordine degli avvocati, organo amministrativo al quale sono conseguentemente applicabili gli artt. 361 c.p. e 331 c.p.p., talché può essere calunnioso anche un esposto ad esso presentato” (Cass. civ., sez. III, sent. 13 gennaio 2005, n. 560).
    La massima sopra riportata è molto chiara nel senso dell’obbligo (e non della mera facoltà) di denuncia, ma il suo contenuto deve essere coordinato con le specifiche norme dettate per il procedimento disciplinare, così da ricondurre il sistema ad unità.
    Come è noto il Consiglio dell’Ordine, dopo una preliminare e sollecita valutazione, previa audizione dell’iscritto e/o richiesta di chiarimenti, può deliberare l’archiviazione del caso ovvero l’apertura del procedimento disciplinare, formulando i relativi capi di incolpazione.
    L’art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 fa carico al Presidente del Consiglio dell’Ordine di dare immediata comunicazione all’interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati (vale a dire: aperti) a termini dell’art. 38 della legge professionale; detta comunicazione deve contenere anche l’enunciazione sommaria dei fatti (nella prassi, è riportato il capo di incolpazione).
    Tale comunicazione al pubblico ministero è da ritenersi equivalente alla denuncia indicata nel comma 4 dell’art. 331 cod. proc. pen..
    Nel caso di archiviazione del procedimento disciplinare, invece, non essendone prevista tra le regole del procedimento disciplinare la comunicazione al pubblico ministero, il Consiglio dell’Ordine, applicando la norma prevista dall’art. 331 c.p.p., può e deve anche in questo caso dare comunicazione al P.M. della supposta notizia di reato.
    Naturalmente, ferma la prassi ordinaria, nulla esclude che in casi particolari, riferiti a fatti di reato che provochino notevole turbamento, o per altre valutazioni rimesse al Consiglio dell’Ordine, quest’ultimo possa decidere di inviare al pubblico ministero non la semplice comunicazione di apertura del procedimento disciplinare, ma una più precisa e articolata segnalazione, così realizzando i principi generali indicati in premessa e tutelando in modo più penetrante i valori dell’Avvocatura.
    Si deve ritenere che l’obbligo di effettuare la denuncia di reato di cui all’art. 331 c.p.p., considerato il riferimento normativo alla necessità di evitare il “ritardo”, si determini in capo al Consiglio dell’Ordine non appena abbia avuto conoscenza di fatti che – senza che ovviamente il Consiglio sia chiamato ad approfondimenti su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa – appaiono integrare la stessa quantomeno sotto il profilo oggetto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 22 aprile 2010, n. 11

  • L’Ordine remittente (Reggio Emilia) chiede se sia legittima l’attività di una società, iscritta alla locale Camera di Commercio, che svolga e pubblicizzi attività di consulenza legale stragiudiziale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Il quesito è inammissibile, dal momento che la consulenza legale non rappresenta – allo stato attuale della legislazione – un’attività riservata agli iscritti negli albi forensi, e dunque la questione esula dalla materia del diritto forense in senso stretto. Si segnala, ad ogni buon fine, che il Consiglio dell’Ordine è, in ogni caso, chiamato a vigilare affinché gli eventuali avvocati inseriti nella struttura di cui si riferisce non agiscano in violazione delle norme di legge e deontologiche; d’altra parte, sarà opportuno verificare che la società impegnata nell’attività di consulenza non induca il pubblico in errore, utilizzando i titoli di “avvocato” o “studio legale”, dal momento che ciò costituirebbe una forma di esercizio abusivo della professione forense, e dunque un fatto di rilevanza penale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 febbraio 2010, n. 10

  • Il quesito (del COA di Bergamo) verte sulla possibilità, per un avvocato, di far parte di uno studio professionale associato di dottori commercialisti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Questa Commissione si è già espressa sul punto con il parere del 25 maggio 2000, n. 130, nel quale si afferma che non sussiste alcun ostacolo alla costituzione di uno studio associato comune a professionisti legali e commercialisti.
    Non si ritiene sussistano motivi per mutare il richiamato orientamento, attesa l’assenza di evidenti fattori di incompatibilità tra le due attività, anche sul piano della regolamentazione deontologica.
    Quanto precede non fa venir meno la necessità di esercitare in modo puntuale la potestà di vigilanza attribuita all’Ordine, in particolare affinché l’iscritto utilizzi in modo corretto e veritiero il proprio titolo professionale e la denominazione “studio legale” prevista dall’art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815, senza cioè indurre in errore la clientela circa la reale composizione ed attività dello studio associato.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 febbraio 2010, n. 7

  • L’ordine di Bergamo chiede parere circa la possibilità, per un iscritto all’albo degli avvocati, di inserire il proprio recapito, nell’ambito di un elenco telefonico per categorie, non solo nella parte dedicata al comune ove lo studio legale si trova, ma anche nelle sezioni che si riferiscono a località limitrofe.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Come la Commissione ha già avuto modo di considerare, da ultimo con il parere 29 gennaio 2009, n. 3, in risposta ad un quesito del medesimo Ordine bergamasco, allo stato attuale della legislazione non è possibile valutare la liceità di un messaggio informativo, che un avvocato intenda diffondere, solo sulla base di un giudizio riferito al mezzo di comunicazione prescelto ovvero al carattere – predeterminato o meno – dei destinatarî del messaggio stesso. Viceversa occorre che l’Ordine circondariale, cui compete la vigilanza disciplinare sugli iscritti negli albi, consideri il contesto e l’intento della comunicazione, verificando da un lato che il fine sia realmente informativo e non meramente captatorio, dall’altro che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi della dignità della professione e della tutela del cittadino-utente.
    Si ritiene che questi principî debbano trovare un’applicazione anche nell’ipotesi sottoposta con il quesito in esame: la pubblicazione del nominativo dell’avvocato, unita agli effettivi recapiti dello studio, anche sotto la rubrica di uno o più centri della provincia in elenco, non rappresenta una pratica in sé deprecabile, in quanto non pare direttamente idonea a tradire l’affidamento del pubblico o a compromettere la genuinità dell’informazione resa.
    Tuttavia l’Ordine mantiene il compito di sorvegliare affinché le modalità che l’avvocato sceglie per la comunicazione (ad esempio grafiche, linguistiche o di contesto) non siano nel loro complesso indecorose ovvero rappresentino una forma di concorrenza sleale nei riguardi dei colleghi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 24 febbraio 2010, n. 5

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota 13 giugno 2011 Prot. n. 15889, premettendo di avere già sottoposto a questa Commissione richiesta di parere in merito all’istanza di un dipendente della Regione Siciliana, abilitato all’esercizio della professione forense, di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, in quanto adibito al “servizio contenzioso del lavoro” dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Pubblica Funzione – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, ha formulato un quesito integrativo in relazione al parere 23 febbraio 2011 n. 30 di questa Commissione, reputandosi utile l’esame della situazione rappresentata nella nota della Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio Contenzioso del Lavoro del 24 marzo 2010 Prot. n. 45256, non trasmessa con l’originaria richiesta di parere.

    Va preliminarmente evidenziato che con il parere n. 30/2011 questa Commissione non ha potuto che prendere atto della situazione affatto chiara, emergente dalla documentazione annessa all’originario quesito del Consiglio rimettente, per la mancanza di specifici riferimenti di dettaglio relativamente alla pianta organica dell’ente Regione Siciliana, alla struttura dei suoi “Ufficio legislativo e legale” e “Servizio del contenzioso del lavoro” (che la Regione medesima ha definito essere ancora allo “stato embrionale”), all’organigramma degli stessi ed alla loro autonomia funzionale nei rapporti con la gerarchia amministrativa dell’ente.

    In tale contesto, il parere n. 30/2011, pur richiamando i principi generali costituenti ius receptum in tema di requisiti legittimanti l’iscrizione del dipendente pubblico o la sua permanenza nell’elenco speciale annesso all’albo, ha dato atto della carenza, in specie, degli elementi oggettivi atti a supportare ragionevolmente la risposta – positiva ovvero negativa – al quesito formulato dal Consiglio rimettente.
    Opina, quindi, il Consiglio territoriale se dalla sopra indicata nota 24 marzo 2010 della Regione Siciliana possano trarsi, in punto di fatto, oggettività utili ad un più compiuto esame della questione.
    Il contenuto della comunicazione dell’amministrazione regionale può sintetizzarsi nei seguenti termini:
    (i) il “Servizio contenzioso del lavoro” è stato istituito a norma dell’art. 4 della l.r. n. 10/2000 “al fine di assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie di lavoro”;
    (ii) trattasi di “struttura diretta del dipartimento della funzione pubblica al cui vertice è posto il dirigente generale (legale rappresentante dell’Amministrazione)” ed “è organizzato con la costituzione di apposita struttura professionale volta ad espletare direttamente l’attività legale … caratterizzato da una propria autonomia funzionale”;
    (iii) peraltro, non esiste una pianta organica dell’amministrazione regionale;
    (iv) a norma di legge la difesa in giudizio dell’amministrazione regionale è attribuita all’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali vengono eseguite tutte le notificazioni e la quale sovente si avvale del servizio regionale per il supporto difensivo e nei casi di conflitto d’interessi connesso alla primaria rappresentanza dello Stato;
    (v) nell’organizzazione regionale risulta istituito anche l’ “Ufficio legislativo e legale” che, tuttavia, di fatto “non si occupa della rappresentanza e difesa dell’amministrazione nei giudizi innanzi alla magistratura del lavoro”, ancorché la l.r. n. 19/2008 (integrata dal D.P.R. n. 12/2009) abbia attribuito le competenze del “Servizio contenzioso del lavoro” proprio all’ Ufficio legislativo e legale (modifica organizzativa non ancora attuata, essendosi l’amministrazione regionale avvalsa della proroga consentita dal predetto Decreto presidenziale).
    Delineati, nei termini su espressi, gli elementi di fatto salienti, osserva questo Consiglio Nazionale che le precisazioni fornite dall’amministrazione regionale, se, per un verso, consentono di presumere (pur in assenza di documentata evidenza della pianta organica dell’ente) che il personale di estrazione professionale addetto al “Servizio contenzioso del lavoro” possa operare in regime di autonomia funzionale, per altro verso non chiariscono l’effettiva consistenza dell’attività dal Servizio svolta, dovendosi considerare di portata assorbente la rappresentanza processuale dell’ente regionale attribuita ex lege all’Avvocatura dello Stato. Né appare, sotto altro consistente profilo, il rapporto funzionale tra l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione – al quale sembra devoluta la cura di tutti gli affari legali dell’ente, inclusa la materia del contenzioso del lavoro – ed il Servizio contenzioso del lavoro, avendo la normativa regionale e regolamentare attribuito al primo ogni competenza; in proposito, l’esistenza di una prassi – per la quale l’Ufficio Legislativo e Legale non curerebbe questioni di natura giuslavoristica – non consente di inquadrare sistematicamente l’ambito di attività del Servizio contenzioso del lavoro, in relazione all’oggettiva sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933.
    Ritiene, in conclusione, questa Commissione che, allo stato, gli acquisiti ulteriori elementi di fatto non siano di per sé idonei a legittimare l’istanza dell’interessato di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo in custodia del Consiglio rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 90

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha richiesto, con nota del 5 luglio 2011, il parere di questa Commissione in merito alle modalità di determinazione dell’onorario di avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione; il quesito verte, in particolare, sull’applicabilità della tariffa per le prestazioni giudiziali, ovvero di quella in materia stragiudiziale.

    La risposta al quesito presuppone, preliminarmente, l’inquadramento dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione e della connessa attività del difensore nell’ambito giudiziale o in quello stragiudiziale.

    Pur essendo il procedimento introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chiaramente orientato alla deflazione del contenzioso, mediante appunto l’introduzione di un filtro preventivo all’accesso alla giurisdizione ordinaria, la mediazione si realizza al di fuori del processo – costituendo condizione di procedibilità della domanda introduttiva dello stesso – e non può, pertanto, ascriversi ad alcuna delle vicende tipiche dei riti processuali.
    Va, d’altro canto, considerato che l’attività del difensore nell’ambito della mediazione è di per sé indifferente al risultato effettivamente conseguito dal procedimento; di talché, l’onorario spetta indipendentemente dalla conciliazione, o meno, della controversia.
    In tale prospettiva, l’attività di assistenza esperita dall’avvocato va collocata nell’alveo delle prestazioni in materia stragiudiziale; d’altro canto, ove dovesse, diversamente opinandosi, ipotizzarsi il riferimento alla tariffa giudiziale, la voce di tabella “opera prestata per la conciliazione” limita l’esigibilità dell’onorario a quella perfezionatasi in corso di causa, risultando di per sé inapplicabile.
    Considerato, peraltro, che la vigente tariffa in materia stragiudiziale – ben anteriore all’introduzione dell’istituto della mediazione – non contiene uno specifico riferimento, soccorre l’art. 10 della tariffa stessa che autorizza il ricorso analogico ad altre specifiche voci della tabella, “regolanti casi simili o materie analoghe”.
    A tale proposito – e ferma l’opportunità di revisione della tariffa con appropriata introduzione di una voce ad hoc – questa Commissione ritiene che, allo stato, ai fini della determinazione dell’onorario spettante per l’opera prestata nel procedimento di mediazione possa trovare applicazione la voce 2 della tabella annessa alla tariffa stragiudiziale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 89