Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio remittente (Nola) inoltra, facendoli proprî, quesiti provenienti da un singolo iscritto.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile poiché, ai sensi del regolamento delle attività del Consiglio nazionale forense e per prassi costante, non sono esaminati pareri provenienti da singoli iscritti anche se inoltrati da Ordini.
    La Commissione esamina solo quesiti astratti, privi di riferimenti nominativi e provenienti da Consiglî dell’Ordine.”

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 9 maggio 2007, n. 27

  • L’Ordine (di Paola) formula quesito circa la possibilità, per un pubblico dipendente collocato in aspettativa, di conseguire l’iscrizione nell’albo degli avvocati limitatamente al periodo dell’aspettativa stessa.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Si ritiene di confermare, anche in questo caso, il consolidato orientamento della Commissione sul punto (cfr. pareri 10 marzo 2005, n. 14 e 22 novembre 2006, n. 83), in base al quale si ritiene che la condizione di aspettativa, non facendo venir meno il rapporto di pubblico impiego e si concreta solo in una temporanea sospensione delle obbligazione di prestare lavoro.
    Perciò, allo stato attuale della legislazione, la condizione di pubblico dipendente in condizione di aspettativa, è incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 26

  • Il quesito (del COA di Piacenza) verte sulla tematica dell’accesso agli atti del procedimento disciplinare e chiede se il Consiglio nazionale forense abbia mutato orientamento rispetto ad un precedente parere, emanato nel novembre 1989, ove si negava la possibilità di accedere agli atti medesimi.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “In via preliminare si rappresenta che la comunicazione datata 14 luglio 2006, citata nel quesito e con la quale si sarebbe già proposta la medesima questione, non risulta agli atti del protocollo del Consiglio nazionale forense.
    Quanto alla questione sottoposta, il parere espresso dal C.N.F. è stato ampiamente superato, non solo dalla legislazione medio tempore intervenuta (in primo luogo dalla legge sul procedimento amministrativo ed alle sue numerose successive modifiche), ma anche dagli orientamenti più recenti di Questa Commissione, con particolare riguardo ai pareri 13 luglio 2006, n. 44, 13 luglio 2005, n. 64 nonché 25 maggio 2005, nn. 45 e 47.
    La giurisprudenza amministrativa, ed in particolare l’autorevole presa di posizione del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 7/2006, citata dall’Ordine remittente, si trova su posizioni pienamente compatibili con quelle espresse dal Consiglio nazionale forense.
    In particolare si è più volte ribadito che non è corretto dare risposta radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa si è sostenuto che l’Ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti; più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.
    A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendo, ad esempio, diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, o l’indagine su dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    Concetti analoghi ha espresso, come si è detto, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), nel momento in cui ha chiarito che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare.
    Al contrario l’esponente può essere un soggetto potenzialmente interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all’accesso quale è previsto dall’art. 22 della l. 241/90.
    In sintesi, al quesito proposto si deve rispondere che l’autore di un esposto è una figura potenzialmente abilitante alla conoscenza degli atti del procedimento disciplinare o ad esso prodromici, ma che l’istante dovrà provvedere ad allegare con chiarezza lo scopo per il quale avanza la richiesta e dimostrare che il fine rientri nell’esercizio di diritti tutelati e garantiti dall’ordinamento”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 25

  • Il quesito (del COA di Monza) sorge in seguito all’archiviazione di un esposto disciplinare riguardante un iscritto. L’esponente, appresa la notizia di detta archiviazione, ha rivolto al Consiglio richiesta di ottenere il fascicolo difensivo entro il termine di sette giorni, riservandosi – in mancanza – “di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune”.

    Il Consiglio remittente chiede se il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa debba interpretarsi nel senso che l’Ordine sia obbligato ad esibire gli atti ed i documenti inerenti ad un procedimento disciplinare anche ove limitati alla fase precedente all’esercizio della relativa azione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Quanto alla valutazione, in linea generale, delle richieste di accesso ad atti inerenti (a vario titolo) al procedimento disciplinare, si conferma quanto già esposto da Questa Commissione nei recenti pareri 13 luglio 2006, n. 44, 13 luglio 2005, n. 64 nonché 25 maggio 2005, nn. 45 e 47.
    In essi si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa si è sostenuto che l’Ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti; più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.
    A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendo, ad esempio, diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, o l’indagine su dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento ha di recente ricevuto l’autorevole conferma del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), che anche l’Ordine remittente non manca di considerare. Tuttavia la pronuncia citata non afferma affatto che la sola condizione di esponente abiliti, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare. I giudici di Palazzo Spada hanno, invece, chiarito che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare.
    Al contrario l’esponente può essere un soggetto potenzialmente interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all’accesso quale è previsto dall’art. 22 della l. 241/90.
    In sintesi non può esservi dubbio che una comunicazione, come quella riportata, nella quale si chiede di avere accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare (o “pre-disciplinare”) dev’essere senz’altro rigettata se non motivata e priva di quegli elementi che, dimostratamente, aggiungano al mero status di esponente la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento. È, del resto, evidente, che il mero richiamo alla possibilità di “far valere i proprî diritti nelle sedi più opportune” costituisce mera clausola di stile e non dimostra alcun concreto elemento utile ai fini dell’ammissibilità della richiesta di accesso.
    Da ultimo si deve sottolineare che l’accesso agli atti defensionali dell’interessato da un esposto (o dell’incolpato nell’ambito del procedimento disciplinare) è altro rispetto alla conoscenza dei provvedimenti adottati dal Consiglio, poiché nel primo caso si fanno più intense le ragioni di tutela della riservatezza e minore è la possibilità che gli scritti difensivi possano risultare indispensabili per far valere i diritti dell’esponente in altra sede”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 24

  • Il quesito (del COA di Potenza) verte sulla proposta di convenzione, recapitata da una società esattoriale ad alcuni avvocati, nella quale si prefigura l’affidamento di parte del contenzioso della società a fronte di compensi forfettarî quantificati in cifre modeste, prescindendo dal valore della controversia e dall’attività svolta per ciascuna fase di giudizio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il Consiglio nazionale forense si è, anche nel recente passato, attivato più volte contro iniziative (in ispecie di istituti bancarî ed assicurativi) volti ad imporre compensi inferiori ai minimi tariffarî in cambio dell’affidamento di “blocchi” del proprio contenzioso agli avvocati contraenti.
    Tale impegno, volto evidentemente a difendere il decoro e la dignità dell’Avvocatura, deve essere rivisto alla luce delle nuove norme di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

    L’accordo tra avvocato e cliente con cui si deroga ai minimi tariffarî è oggi, per effetto della citata norma, valido ed efficace.
    Cionondimeno non si può ritenere che il decreto, che ha operato con la tecnica dell’abrogazione di principio anziché intervenire su disposizioni specifiche ed individuate, abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006). Permane, quindi, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisorî o comunque sproporzionati all’attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).

    Dati questi criterî di carattere generale, è compito dell’Ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo sia lesivo del decoro e della dignità della professione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 23

  • Il quesito (del COA di Palermo) riguarda la domanda, presentata al Consiglio dell’Ordine remittente, di iscrizione nel registro dei praticanti da parte di due soggetti in possesso di laurea triennale in “scienze dei servizi giuridici”, conseguita presso una facoltà di scienze politiche, e di laurea specialistica in “studi giuridici, comunitari, transnazionali e comparati”, appartenente alla classe 22/S delle lauree specialistiche in giurisprudenza, presso la stessa facoltà.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “In epoca recente vi è già stato modo di osservare (cfr. parere 22 novembre 2006, n. 77) che, nonostante alcune scelte curricolari adottate nell’ambito dell’autonomia universitaria possano legittimamente apparire poco consone agli obiettivi di formazione degli aspiranti alla carriera forense e destare perplessità quanto all’equipollenza rispetto ad altri titoli, la questione non può essere affrontata sindacando tali scelte ove adottate in conformità dell’attuale normativa accademica.

    In particolare il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Innanzitutto deve ricordarsi che la nuova laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22/S), conseguita al termine di un periodo di studî di durata quinquennale, corrisponde a tutti gli effetti alla precedente omonima laurea quadriennale, ancorché non vi sia un provvedimento ministeriale di formale equiparazione ai fini dell’ammissione al tirocinio, bensì ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi (D.M. M.I.U.R. 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196).

    Nel caso di specie la questione centrale attiene alla possibilità, per l’Ordine competente, di discriminare tra soggetti che abbiano seguito corsi di laurea orientati a sbocchi professionali diversi, ma rientranti nella medesima classe di lauree, escludendo dalla pratica laureati che presentino delle evidenti lacune quanto al numero ed al tipo di insegnamenti ed esami prodromici all’esercizio della professione forense. Ciò è impedito esplicitamente dall’attuale normativa regolamentare, che impone, al contrario, di considerare in modo omogeneo tutte le lauree rientranti in un’unica classe (cfr. DM M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 4, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). La stessa norma che prevede che «Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» è rivolta a garantire il dispiegarsi dell’autonomia didattica degli atenei, e non anche a consentire un sindacato esterno sull’orientamento dei corsi o sulla distribuzione dei crediti nell’ambito dei diversi corsi.

    In conclusione deve ritenersi che gli istanti abbiano diritto all’iscrizione richiesta.

    Per mera completezza si deve precisare che, in ogni caso, grazie alla ulteriore riforma disposta per venire incontro alle specifiche esigenze degli studî giuridici, il D.M. 21 dicembre 2005 (in G.U. 16 marzo 2006, n. 63) ha escluso la possibilità di istituire corsi di laurea in giurisprudenza al di fuori delle omonime facoltà, con limitatissime eccezioni. Perciò il caso prospettato dall’ordine palermitano non dovrebbe più porsi in futuro, con l’introduzione del nuovo ordinamento di facoltà previsto dal summenzionato provvedimento.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 22

  • La richiesta di parere (del COA di Potenza) riguarda un praticante che, avendo già ottenuto il certificato di compiuta pratica, chiede la reiscrizione nel registro dei praticanti al solo fine di conseguire l’abilitazione al patrocinio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ha assunto un orientamento sulla questione proposta già con il recente parere 24 maggio 2006, n. 33, e non ritiene di discostarsi da esso.

    In particolare si evidenzia che la reiscrizione del praticante che abbia già compiuto il prescritto periodo di pratica non è esplicitamente vietata dalla legge (come, del resto, hanno affermato le recenti sentenze Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2005, nn. 6685 e da 6689 a 6694) però concreta un atto che va oltre lo scopo al quale la pratica forense è preordinata, e l’orientamento di questa Commissione è pertanto nel senso che la cancellazione dal registro nel giorno di consegna del certificato di compiuta pratica al praticante non abilitato sia una prassi più che legittima.

    Il fatto che il praticante non abbia chiesto l’abilitazione al patrocinio nel periodo a sua disposizione dipende da una libera scelta dello stesso, e non pare sussistere una ragione meritevole per conferire tale beneficio dopo il termine del percorso formativo legislativamente previsto. In quest’ottica deve aversi anche riguardo alla circostanza che l’abilitazione provvisoria concreta una deroga rispetto alle ordinarie regole in tema di esercizio della professione, deroga che deve quindi avere un preciso riscontro nell’effettiva sussistenza di un percorso formativo in capo al praticante avvocato.

    Nel caso di specie, invece, detto percorso formativo può dirsi concluso con il rilascio del certificato di compiuta pratica e con la cancellazione dal registro dei praticanti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 21

  • Quesito del Ministero della Giustizia

    Il quesito proviene dall’Ufficio Libere Professioni del Ministero della Giustizia e sottopone il caso di una cittadina italiana che intende far valere la propria abilitazione all’esercizio della professione forense all’estero, ai sensi della dir. 89/48/CE.
    La richiedente ha ottenuto l’abilitazione alla professione di procuratore legale nel 1985 ed è stata iscritta nel relativo albo dal 1985 al 1986.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “In via preliminare si deve precisare che la richiesta ministeriale, sotto forma di sollecito e datata 12 settembre 2006, richiama analoghe missive del luglio 2005 e del maggio 2006. La richiesta risulta pervenuta al Consiglio nazionale solo in data 20 marzo 2007 e non sono agli atti del protocollo precedenti comunicazioni.
    Quanto alla questione di diritto si espone quanto segue.
    Il regime giudico dei procuratori legali, il cui albo è stato – come noto – soppresso ad opera della legge 24 febbraio 1997, n. 27, è regolato direttamente dalla legge stessa.
    In particolare ivi (art. 2) si prevede il passaggio d’ufficio all’albo degli avvocati e l’acquisto del titolo di “avvocato” da parte di coloro che risultassero iscritti tra i procuratori legali alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 28 febbraio 1997.
    La persona in questione, quindi, non ha mai acquisito la qualità di avvocato, avendo richiesto ed ottenuto la cancellazione dall’albo dei procuratori nel 1986.
    Non vi è dubbio, di conseguenza, che – volendo accedere all’albo degli avvocati – la stessa dovrebbe compiere nuovamente il periodo biennale di tirocinio previsto dalla legge e superare l’esame di Stato per l’accesso alla professione.
    In conclusione, quanto allo specifico quesito posto dal Ministero, ossia se l’istante sia in possesso di titolo idoneo ai fini dell’accesso alla professione di avvocato in Italia, la risposta dev’essere di segno negativo”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 20

  • Quesito di un avvocato della Repubblica Ceca

    Il quesito proviene da un avvocato della Repubblica Ceca, difensore di alcuni clienti, i quali erano stati assistiti da un legale italiano (abilitato anche nella Rep. Ceca) per un risarcimento danni da incidente stradale dinanzi all’a.g. italiana. L’avvocato italiano aveva stipulato con i clienti un accordo tale per cui egli si impegnava a non addebitare loro alcun compenso per l’attività legale salvo un patto di quota lite pari al 15% del risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
    I clienti, ritenendo vi sia stata una grave negligenza nella conduzione del contenzioso, hanno rifiutato di pagare il compenso pattuito.
    L’avvocato ceco chiede, ai fini di un contenzioso instaurato dinanzi ad un tribunale ceco per il pagamento della parcella, se il cosiddetto “patto di quota lite” sia ammesso nell’ordinamento italiano, atteso che esso è legittimo nel suo Paese ma è escluso, a livello europeo, dal codice etico del C.C.B.E.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere non appare ammissibile in quanto proviene da un privato, mentre la Commissione esprime orientamenti su richiesta di Ordini degli avvocati o di altri enti.
    Tuttavia, atteso che il quesito proviene da avvocato straniero e che, nel caso di specie, vi è difficoltà ad individuare un Consiglio dell’Ordine territorialmente competente cui indirizzare la richiesta, si ritiene di esporre l’avviso della Commissione sulla questione sottoposta.
    Nell’ordinamento forense italiano il cosiddetto patto di quota lite è sempre stato considerato vietato poiché deteriore dal punto di vista etico, in quanto lega il patrocinatore all’interesse del cliente, minandone l’indipendenza e favorendo tendenzialmente contegni processuali vantaggiosi anche per il difensore anziché nell’interesse esclusivo della parte assistita.
    A questo proposito vi è stata completa consonanza tra il codice deontologico italiano ed il codice europeo emanato a cura del C.C.B.E. nel 1998 e mai emendato sul punto.
    Tuttavia, perseguendo un discutibile intento di liberalizzazione ad oltranza, il Governo italiano ha emanato, nel luglio del 2006, un provvedimento d’urgenza, poi convertito in legge dal Parlamento (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) che ha ampliato la possibilità di stipulare i cosiddetti patti di quota lite.
    Il Consiglio nazionale forense è stato, perciò, costretto a modificare il codice deontologico degli avvocati (delibera del 14 dicembre 2006), abrogando l’art. 45, la norma che espressamente vietava il patto di quota lite.
    La risposta al quesito, pertanto, dev’essere del seguente tenore: il cosiddetto “patto di quota lite” è senza dubbio vietato nell’ordinamento forense italiano per tutti i rapporti di mandato professionale sorti in data antecedente al 4 luglio 2006 (come pare essere nel caso di specie, trattandosi di un contenzioso già addivenuto a conclusione), mentre è ammesso per quelli successivi.
    Per completezza si deve precisare che, in ogni caso, rimangono deontologicamente illeciti i patti stipulati tra avvocato e cliente che prevedano compensi sproporzionati all’attività svolta e quelli che prevedano la cessione diretta a favore del patrocinatore di beni e diritti spettanti al cliente (art. 1261 cod. civ.).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 19

  • Il quesito (del COA di Gorizia) verte sulla spettanza dei diritti di procuratore per la partecipazione alle udienze al solo domiciliatario che concretamente partecipi alle udienze ovvero anche al dominus della causa che fornisce le istruzioni d’udienza al collega.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Non può esservi dubbio che i diritti di procuratore, ed in particolare il corrispettivo per la partecipazione alle udienze, spettino all’avvocato che partecipi alle udienze medesime quale mandatario del cliente, congiunto al dominus della causa.

    A nulla rileva che il procuratore eletto abbia ricevuto istruzioni dal collega fuori sede, trattandosi di elemento di fatto che non comporta di certo una limitazione del mandato professionale dell’avvocato designato come procuratore presso il foro del contenzioso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 18