La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “Ai sensi dell’attuale normativa il regime di incompatibilità previsto per gli avvocati non è estensibile ai praticanti, in ossequio al principio generale per cui le cause di incompatibilità, traducendosi in sostanziali limitazioni al godimento di diritti individuali, sono da considerarsi insuscettibili di estensione analogica. È peraltro […]