Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Sala Consilina) riguarda un docente universitario in regime di servizio a tempo pieno, il quale ha prodotto domanda di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), l.p.f. L’Ordine richiedente esprime dubbî circa la possibilità che l’iscritto possa prestare il giuramento, poiché – pur versando in situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione – tramite il certificato di iscrizione e l’avvenuto giuramento il soggetto potrebbe esercitare la professione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Innanzitutto deve sottolinearsi la circostanza che l’esercizio professionale non è affatto consentito per il mero tramite di un certificato di iscrizione e dell’avvenuto giuramento pubblico previsto dall’art. 12, comma 3, l.p.f. Infatti perché il professionista possa esercitare la professione nel libero foro è necessaria la vigenza dell’iscrizione nell’albo ordinario. Viceversa, nel caso di specie, l’iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo non potrà comunque ricevere il mandato professionale da parte di terzi privati, poiché ciò è comunque inibito nel caso di iscrizione a siffatto elenco.

    In secondo luogo il giuramento è doveroso anche da parte del professore universitario a tempo pieno, posto che in capo allo stesso permane un residuale jus postulandi a favore dell’Amministrazione universitaria di appartenenza. Ciò è consentito dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ove si prevede (comma quinto, lett. a) che il regime dei professori a tempo pieno sia «incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna», rimanendo invece possibile lo svolgimento di attività defensionale in favore dell’ente pubblico di appartenenza.

    Pertanto sarà necessario e doveroso l’impegno solenne a svolgere la professione in modo onorevole e diligente anche se ciò potrà avvenire, in concreto, solo a beneficio dell’Università di appartenenza.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 9 maggio 2007, n. 17

  • Il Consiglio dell’Ordine (di Lagonegro) chiede delucidazioni rispetto all’interpretazione delle norme sul patrocinio dei praticanti avvocati anche nel settore del contenzioso lavoristico e previdenziale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Si ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso con il parere 26 ottobre 2006, n. 59.

    In particolare si osserva che la capacità di patrocinare in capo al praticante abilitato, in origine collegata alla competenza della Pretura, è ad oggi limitata dal valore della causa, senza che siano ipotizzabili distinzioni tra giudizî con diverso rito.

    D’altronde riconoscere al praticante abilitato una competenza al patrocinio priva di limiti in alcuni settori del contenzioso civile pare del tutto estranea alla ratio della norma ed al quadro sistematico.

    Perciò, si deve ritenere che la prescrizione di cui all’art. 7, comma primo, lett. a), della l. 16 dicembre 1999, n. 479, debba comprendere anche le cause dinanzi al giudice unico in funzione di giudice del lavoro, in piena analogia con lo jus postulandi concesso al praticante nel contenzioso civile con rito ordinario. Il praticante abilitato potrà, quindi, prestare la propria opera in tutte le cause nella quali il valore della controversia sia compreso entro i 25.822 euro (già cinquanta milioni di lire).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 16

  • Il quesito (del COA di Ancona) proposto attiene alla posizione dei giudici onorarî di Tribunale (G.O.T.) i quali abbiano mantenuto l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Si chiede se sussista un’incompatibilità e se questa possa risultare inficiante una sentenza emessa da un collegio nel quale sia stato presente un giudice in tale condizione, in analogia a quanto previsto per i giudici onorarî aggregati (G.O.A.) dalla legge 276/1997.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, in quanto si riportano le generalità di un iscritto, mentre la Commissione consultiva può pronunciarsi solo su questioni giuridiche astratte e prive di riferimenti nominativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 15

  • Il quesito (del COA di Piacenza) si riferisce ad un giudice onorario di Tribunale (G.O.T.), il quale, avendo esercitato tale funzione per sei anni, e rilevando l’impossibilità di svolgere tale funzione per i quindici anni richiesti dalla legge professionale ai fini dell’iscrizione di diritto, chiede di essere comunque iscritto nell’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La normativa sulle iscrizioni speciali ope legis di soggetti che non abbiano positivamente sostenuto l’esame di abilitazione è del tutto eccezionale, ed è – tra l’altro – deviante rispetto al modello prescritto dall’art. 33, comma quinto, della Costituzione.

    La circostanza che l’ordinamento giudiziario o le norme speciali non consentano l’esercizio della magistratura onoraria per almeno quindici anni non può certo fondare la pretesa ad una iscrizione speciale sui generis.

    Deve confermarsi perciò quanto già espresso dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale (sent. 7 ottobre 2000, n. 98), ossia che l’art. 30, comma 1, lett. f) del R.D.L. 1578/1933 non ammette interpretazioni estensive, di talché per richiedere l’iscrizione di diritto è necessario aver esercitato per quindici anni la funzione di vice pretore onorario. Anche ammettendo che l’iscrizione di diritto si estenda alle figure che hanno sostituito quella del vice pretore onorario (ai sensi dell’art. 4, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) è del tutto infondato l’assunto per cui, ove essi non siano messi in grado di raggiungere i quindici anni di servizio, per ciò stesso abbiano diritto ad essere iscritti nell’albo degli avvocati.

    Va, pertanto, recisamente negata la richiesta di iscrizione rivolta al Consiglio dell’Ordine.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 14

  • Quesito del COA di Napoli

    L’ordine forense partenopeo chiede se:
    a) il Consiglio sia tenuto a motivare l’archiviazione dei procedimenti “pre-disciplinari”;
    b) si debba rilasciare copia dei provvedimenti disciplinari all’esponente, ivi comprendendo la motivazione degli stessi;
    c) debba essere accolta la richiesta dell’avvocato interessato da un esposto disciplinare che chieda di acquisire copia dei provvedimenti adottati e dei documenti contenuti nel fascicolo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Quanto al quesito sub a) non vi può essere dubbio circa la necessità di motivare l’archiviazione procedimenti a carattere disciplinare, anche se questi si arrestano alla fase istruttoria, in omaggio ad un principio generale dell’azione amministrativa.

    Più complessa, invece, la soluzione delle questioni di cui ai punti b) e c), le quali involgono alcune articolate considerazioni, peraltro già oggetto di svariati pronunciamenti di Questa Commissione.

    In linea generale deve confermarsi l’orientamento già adottato in passato, ed in particolare nei pareri 13 luglio 2006, n. 44, 13 luglio 2005, n. 64 nonché 25 maggio 2005, nn. 45 e 47.

    In essi si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa si è sostenuto che l’Ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti; più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.
    A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendo, ad esempio, diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, o l’indagine su dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale. L’orientamento ha di recente ricevuto l’autorevole conferma del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7): la Suprema magistratura amministrativa ha chiarito che la qualità di autore di mero autore di un esposto non costituisce di per sé ragione per un diniego di accesso agli atti di un procedimento disciplinare, poiché questo status, unito ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, radica nel soggetto il diritto all’accesso come previsto dall’art. 22 della l. 241/90.

    Deve, pertanto, concludersi in senso omogeneo per entrambe le fattispecie sottoposte all’esame della Commissione (ostensione dei provvedimenti “pre-disciplinari” rispettivamente all’esponente ed all’interessato) ossia che il Consiglio sarà tenuto a provvedere all’esibizione della documentazione richiesta nei confronti sia dell’autore di un esposto, sia del professionista che ne sia interessato, purché – unitamente ad una delle predette qualità – il richiedente dimostri l’esigenza di tutelare un diritto nelle forme riconosciute dall’ordinamento e la necessità di conoscere atti e documenti inerenti al procedimento disciplinare (o ad esso prodromico) per realizzare tale tutela.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 13

  • Il quesito (del COA di Siena) riguarda il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni. Premesso che i dipendenti di tale banca hanno potuto conservare l’iscrizione nell’elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990) si chiede se tale facoltà persista anche ove il dipendente venga “distaccato” presso società controllate dalla banca capogruppo e destinate allo svolgimento di specifiche attività definite “non strategiche”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La norma di cui all’art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti «rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza» costituisce una norma derogatoria alla disciplina ordinaria delle iscrizioni nell’albo degli avvocati.

    Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell’istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell’istituto stesso e fossero già iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. C.N.F., sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell’istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l’ente, e solo con quell’ente, poi trasformato in società di diritto privato.

    Sulla scorta di tali considerazioni deve negarsi la possibilità che i dipendenti dell’istituto bancario possano conservare l’iscrizione nell’elenco speciale anche ove trasferiti presso altre società, pur controllate dalla banca medesima. Quest’ordine di conclusioni è già espresso dalla sentenza del C.N.F. 8 luglio 1997, n. 83, la cui motivazione è pienamente condivisa dalla Commissione.

    Il quesito fa, poi, riferimento al caso del “distacco” del personale presso altre società appartenenti al gruppo bancario, con il mantenimento, dunque, della condizione di dipendenti della capogruppo. Anche tale diversa ipotesi pare preclusiva del protrarsi dell’iscrizione nell’elenco speciale: tale permanenza postula, infatti, la esclusiva adibizione del dipendente all’ufficio legale dell’ex istituto di diritto pubblico nonché il vincolo, per tale dipendente, a trattare i soli affari legali proprî dell’ente di appartenenza. Se il dipendente, invece, pur risultando impiegato dalla società capogruppo, si trova a prestare la propria attività a favore di una diversa società di diritto privato, ciò fa venir meno i presupposti di servizio esclusivo che sono sottesi all’iscrizione nell’elenco speciale.

    Il quesito proposto deve ricevere, pertanto, risposta di segno negativo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 9 maggio 2007, n. 12 bis

  • Il Comune richiedente intende sapere se sia possibile ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo di un proprio dipendente in servizio presso l’Ufficio del difensore civico, considerato che la legge attribuisce a tale ufficio compiti di tutela dei cittadini (in ispecie vi è la necessità di costituzione di parte civile a favore di un disabile vittima di reato) senza prevedere deroghe alle norme professionali in tema di incompatibilità. L’Ordine degli Avvocati di Milano, richiesto di effettuare l’iscrizione, ha espresso parere sfavorevole.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La questione sottoposta a Questa Commissione riguarda la materia delle iscrizioni e della tenuta degli albi, che la legge affida alla competenza dei Consigli dell’Ordine circondariale, sui quali – come noto – non insiste alcun potere sovraordinato del Consiglio nazionale forense.

    Perciò l’interessato ha correttamente sottoposto la richiesta di iscrizione nell’albo al Consiglio dell’Ordine competente.

    Il provvedimento di diniego di iscrizione può essere impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ex art. 31, quinto comma, R.D.L. 1578/1933. Per tale motivo non può esservi alcun pronunciamento della Commissione consultiva, che altrimenti interferirebbe gravemente con l’esercizio della funzione giurisdizionale esclusiva attribuita dalla legge al Consiglio nazionale forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 12

  • Il richiedente, un singolo iscritto, chiede delucidazioni circa la pubblicità informativa degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, in contrasto con il regolamento istitutivo della Commissione e con la prassi costante. Pertanto il quesito andrà sottoposto al Consiglio dell’Ordine competente, il quale, ove intendesse raccogliere l’avviso del Consiglio nazionale ai fini di una uniforme interpretazione, provvederà a sottoporre la questione in forma astratta e senza riferimenti nominativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 11

  • Il quesito (del COA di Sassari) verte sulla possibilità per un avvocato, alla luce della nuova normativa introdotta con il cosiddetto “decreto Bersani”, di far parte di un’associazione professionale tra avvocati e, al contempo, altresì di un’ulteriore associazione, con altri professionisti quali commercialisti o consulenti del lavoro.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Alcuni degli aspetti centrali nella disciplina delle forme associative per l’esercizio di attività professionale sono stati già affrontati dal Consiglio e resi noti a mezzo della circolare n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006.
    Per ciò che in questa sede interessa, si deve confermare che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (il cosiddetto “decreto Bersani”), ha apportato mutamenti solo marginali al quadro legislativo in tema di associazioni professionali, sia tra avvocati che tra professionisti iscritti in differenti albi.

    Per ciò che riguarda, in linea generale, l’ammissibilità di una contemporanea partecipazione del professionista in due associazioni professionali (l’una tra avvocati e l’una di tipo multidisciplinare) non vi sono ostacoli di sorta, rimanendo invece inibita la partecipazione a due diverse associazioni professionali di tipo interdisciplinare. Tuttavia va precisato che le due forme organizzative rimangono assoggettate a due discipline piuttosto differenti.

    Per l’attività dell’associazione professionale tra avvocati, il professionista è sottoposto alle previsioni della legge professionale forense.

    Diversa, invece, la situazione della associazione “interprofessionale”: essa è già consentita dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, così come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con la sola condizione che gli associati utilizzino «nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».

    Quindi l’aspetto di innovazione recato dal “decreto Bersani” pare essere quello di consentire l’esercizio professionale a carattere interdisciplinare attraverso la forma della società di persone, pur lasciando aperti alcuni problemi già sorti in precedenza quanto all’assenza di un regolamento attuativo che permetta, in concreto, la costituzione di dette società di persone.

    Nel quesito proposto, invece, si fa riferimento ad una “associazione” professionale tra avvocati ed altri soggetti esercenti professioni ordinistiche.

    A questo proposito va ricordato che il “decreto Bersani” non ha inciso sulla disciplina sulle società tra professionisti (le “s.t.p.”) nella parte in cui prevede che «l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati» (art. 16, comma 1, d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), di talché va precisato che l’avvocato partecipante alle due associazioni, come prefigurato dal quesito, potrà esercitare le attività riservate in ambito giudiziale solo ed esclusivamente nell’ambito dell’associazione tra avvocati e non anche nell’associazione interprofessionale, residuando per quest’ultima tutto l’ambito di attività afferente alla consulenza legale nelle sue diverse forme.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 10

  • Il Consiglio dell’Ordine (Biella) chiede parere sulla possibilità, per un avvocato che sia stato legale di fiducia di un cliente defunto, di deporre quale testimone circa la volontà e gli atti posti in essere dal de cuius nell’ambito di una controversia promossa da un erede che si assume pretermesso, ovvero sulla necessità di conservare il segreto professionale. Quanto all’assunzione della testimonianza vi è il consenso di solo alcune delle parti coinvolte nel giudizio, mentre altre vi si oppongono.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico dell’avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente (art. 622 c.p.), e l’oggetto di un diritto dell’avvocato medesimo, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero (art. 200 c.p.p.).

    Tale profilo riferibile all’avvocato non esaurisce il contenuto giuridico dell’istituto del segreto professionale. Lo stesso è infatti soprattutto l’oggetto di un diritto soggettivo del cittadino cliente che entra in relazione con l’avvocato. Esiste cioè un diritto del cittadino-cliente a che il professionista si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale. Ed è tale diritto che assume i connotati di un diritto fondamentale, nella specie del diritto fondamentale di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

    Piuttosto che sul versante del “privilegio” dell’avvocato a non dover fornire, se richiesto, certe informazioni acquisite dal cliente, l’ancoraggio del segreto professionale all’art. 6 CEDU (diritto al giusto processo), e dunque all’art. 6 Tr. UE, che riconosce come principi fondamentali del diritto comunitario le tradizionali costituzionali comuni dei Paesi membri, conduce alla concettualizzazione di un diritto fondamentale al segreto professionale in capo al cittadino cliente, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto sussistere senza alcuna limitazione di ordine soggettivo (ad esempio con riferimento al detenuto) <RN f=’R’> (1) </RN>.

    In questo senso l’avvocato generale presso la Corte di giustizia, nel noto procedimento (ancora pendente) relativo alla seconda direttiva antiriciclaggio, si è di recente riferito al segreto professionale nei termini di un “valore fondamentale degli Stati di diritto che formano l’Unione europea” <RN f=’R’> (2) </RN>. Alla luce di queste considerazioni, dovrebbe essere considerata con particolare cautela la questione della eventuale rilevanza della volontà del cliente – o di chi gli succede nella titolarità delle relative posizioni giuridiche – ai fini della permanenza in capo all’avvocato del relativo obbligo di segretezza, dovendosi piuttosto concludere, in via generale, nel senso della non “disponibilità” del diritto al segreto professionale. Quale valore fondamentale dello Stato di diritto nell’Unione europea, il segreto professionale non dovrebbe insomma configurarsi come diritto disponibile dal cliente, bensì come istituto giuridico complesso, segnato da esigenze di protezione che trascendono le singole situazioni giuridiche soggettive di volta in volta coinvolte.

    In questa cornice si inscrivono le norme deontologiche direttamente rilevanti nel caso in esame: l’art. 58, in forza del quale, “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”, e ovviamente, l’art. 9, ai sensi del quale “È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”; è bene ricordare altresì che la cessazione del mandato non estingue il segreto, come è confermato dal primo canone dello stesso art. 9, per il quale “L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale”. La morte del cliente, dunque, come nel caso di specie, non comporta certo la cessazione del vincolo al segreto professionale.

    Così ricostruito l’istituito nella sua collocazione ordinamentale, nonché alla luce delle norme deontologiche rilevanti, resta pertanto da considerare l’oggetto del dovere di riserbo. Alla luce della ampia formulazione del citato articolo 9, che contempla le circostanze apprese nell’esercizio del mandato, pare potersi dire che l’avvocato sia tenuto al riserbo con riferimento certamente all’attività prestata (giudiziale o stragiudiziale che sia), ma anche alle informazioni eventualmente assunte dalla parte assistita, o comunque conosciute in ragione del mandato. Potrebbe pertanto ritenersi ammissibile, sotto il profilo deontologico, una testimonianza avente ad oggetto non elementi di fatto, obiettivamente apprezzabili, ma elementi soggettivi, relativi alle intenzioni e/o alla volontà manifestate dall’assistito, anche se, sotto il profilo processuale, forte sarebbe il rischio della inammissibilità di una testimonianza implicante un giudizio, Parimenti potrebbe considerarsi ammissibile sotto il profilo deontologico (ma con la medesima rischiosa conseguenza in ordine alla inammissibilità processuale) la deposizione dell’avvocato avente ad oggetto la propria soggettiva opinione circa la volontà dell’ex cliente, in quanto così facendo l’avvocato svelerebbe non un dato oggettivo del cliente o ex cliente, bensì un dato soggettivo relativo a sé stesso.

    Deve poi da ultimo rilevarsi come certamente prosegua in capo a ciascun erede disgiuntamente la titolarità della posizione giuridica attiva vantata dal cliente defunto ed avente ad oggetto la pretesa giuridicamente azionabile a che l’avvocato si attenga al segreto professionale.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 9 maggio 2007, n. 9

    (1) Corte europea dei diritto dell’uomo, 28 novembre 1991, S. c. Suisse, in Rev. Trim. droit de l’homme, 1993, 295 e 297.
    (2) Cfr. Conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro in causa C-305/05 (presentate il 14 dicembre 2006).