Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Taranto) concerne l’eventuale insussistenza di causa di incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’assunzione dell’incarico di difensore civico presso un ente pubblico territoriale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione consultiva ritiene di confermare il proprio precedente consolidato orientamento (cfr. i pareri 6 ottobre 2005, n. 77 e il n. 52/1995, in I pareri del Consiglio nazionale forense (1994-1997), a cura di V. Panuccio, Milano 1998, 51-52).
    In tali circostanze si è esclusa la sussistenza di una causa di incompatibilità tra la professione forense e la funzione di difensore civico, costituendo quest’ultimo un incarico di natura onoraria e non professionale.
    Nell’attuale quadro normativo è demandata allo statuto comunale o provinciale la disciplina delle modalità di elezione del difensore civico, l’impiego di risorse dell’ente per il suo ufficio nonché i suoi rapporti con l’organo consiliare (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 11). Si tratta perciò di un incarico elettivo, al quale corrisponde un compenso di tipo indennitario e che non comporta un rapporto di subordinazione gerarchica verso l’Amministrazione.
    Perciò la disposizione dell’art. 3, commi secondo e terzo, del R.D.L. 1578/1933 non si applica all’incarico di difensore civico, ivi prevedendosi lo “stipendio” pubblico ovvero un diverso “impiego” quali elementi incompatibili con l’esercizio della professione.
    Rimane integra, ovviamente, la competenza dell’Ordine a vigilare affinché gli incarichi conferiti a proprî iscritti da parte delle Pubbliche amministrazioni si svolgano in modo da preservare l’indipendenza degli stessi ed in forme compatibili con gli obblighi deontologici.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 16 aprile 2008, n. 15

  • L’Ordine di Roma pone il seguente quesito: «se l’assenza del Consigliere segretario, per come sostengono alcuni consiglieri, non consentirebbe lo svolgimento dell’adunanza, non potendo lo stesso essere sostituito da altro consigliere»

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene che nel caso prospettato non possa ipotizzarsi alcuna invalidità delle sedute del Consiglio in assenza del segretario titolare, ben potendo la funzione di segretario della seduta essere espletata da un qualsiasi consigliere, designato volta per volta dal presidente dell’adunanza.
    Infatti bisogna distinguere la funzione del segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e cioè quella istituzionale, collegata alla formale elezione prevista dall’art. 2 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 – peraltro senza specifica indicazione di funzioni, al contrario del presidente – da quella di segretario delle adunanze, prevista dall’art. 42 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
    Questa ultima funzione viene attribuite, di volta in volta, dal presidente della adunanza, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 42, che richiama la norma contenuta nell’art. 75 del R.D. n. 37 del 1934.
    Mentre la presidenza delle adunanze appartiene al presidente eletto, la cui eventuale sostituzione è disciplinata dal quarto comma dell’art. 42 R.D. n. 37 del 1934 (così come sostituito dal secondo comma dell’art. 16 del d.lgs.lgt. n. 382 del 1944), per il segretario, appunto perché intercambiabile, non vi è alcuna previsione normativa.
    Si aggiunga che la disciplina per la validità delle sedute, prevista dall’art. 43 del R.D. n. 37 del 1934, così come modificato dal primo comma dell’art. 16 del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, non statuisce che il segretario dell’adunanza debba essere quello titolare, prevedendo come unica causa di invalidità della seduta la non presenza della maggioranza dei componenti.
    Del resto dal contenuto del quesito non si evince quale sia il fondamento giuridico della paventata insostituibilità del consigliere segretario e dell’invalidità della seduta in sua assenza, tesi che potrebbe comportare, contro ogni principio ed irragionevolmente, la paralisi dell’organo.
    Conseguenzialmente deve essere ritenuta la piena validità della seduta alla quale non partecipi il Consigliere segretario nominato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944: la funzione di segretario della seduta essendo rivestita dal componente del Consiglio, designato di volta in volta, anche verbalmente, dal presidente della seduta medesima.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 marzo 2008, n. 14

  • Il COA di Trani inoltra quesito pervenuto da un’iscritta nell’albo.

    Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, in contrasto con il regolamento istitutivo della Commissione e con la prassi costante. Pertanto il quesito va sottoposto al Consiglio dell’Ordine competente, il quale, ove intendesse raccogliere l’avviso del Consiglio nazionale ai fini di una uniforme interpretazione, provvederà a sottoporre la questione in forma astratta e senza riferimenti nominativi.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 20 febbraio 2008, n. 13

  • Il quesito (del COA di Bari) concerne la sussistenza o meno del diritto in capo al procuratore della parte vittoriosa di ottenere dal convenuto soccombente il riconoscimento delle spettanze relative alle attività ulteriori compiute per il soddisfacimento dei diritti dell’assistito, dopo sentenza che abbia disposto la compensazione totale delle relative spese processuali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito deve ritenersi inammissibile, poiché non attiene alla materia dell’ordinamento forense bensì a quella del diritto processuale. L’attività della Commissione consultiva mira a fornire un orientamento unitario agli Ordini circa questioni di competenza delle istituzioni dell’Avvocatura, mentre in campo strettamente processuale non sussiste, ai sensi di legge, una competenza specifica.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 20 febbraio 2008, n. 12

  • Il quesito (del COA di Ferrara) verte sulla sussistenza di causa di incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e l’iscrizione nella Camera di commercio quale unico socio accomandatario di una società commerciale “attualmente inattiva”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Deve ritenersi che l’iscritto in argomento versi in situazione di incompatibilità e sia tenuto a rimuoverla, pena l’avvio del procedimento di cancellazione, a nulla rilevando la circostanza di fatto dell’attuale inattività della società; il Consiglio nazionale forense ha avuto modo di pronunziarsi su fattispecie analoga in sede giurisdizionale, statuendo che “L’avvocato che, in violazione dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/33, assuma il ruolo di socio accomandatario in una società commerciale, indipendentemente dalla effettuazione di concrete operazioni imprenditoriali, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo del dovere di indipendenza a cui ciascun iscritto è tenuto (CNF, 16 maggio 2001 n. 85).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 20 febbraio 2008, n. 11

  • Il quesito (del COA di Brescia) concerne la sussistenza di cause di incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’attività di agente di calciatori.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Benché sia oggi consentito, entro certi limiti, il patto di quota-lite (cfr. art. 45, c.d.f., riformato a seguito della cd. “Legge Bersani”), resta ferma, a parere di questa Commissione, l’incompatibilità dell’attività di avvocato con quella di agente di calciatori, in quanto l’art. 3, RDL 27 nov. 1933, n. 1578, prevede quale espressa causa di incompatibilità, sia “l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui”, che “la qualità di …mediatore”.
    è comunque da rilevare che la normativa professionale della F.I.G.C. prevede che “ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente” (art. 5, reg. F.I.G.C.). Ne consegue che l’avvocato potrà svolgere attività professionale sia nell’interesse dei calciatori che di società sportive, senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, con la necessaria limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato.
    Si conferma e si integra l’orientamento già espresso nel parere n. 16 del 27 aprile 2005, e nel parere n. 146 del 17 luglio 2003: pertanto il Consiglio dell’ordine degli avvocati dovrà negare l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori, ovvero coloro che già facciano parte di entrambi gli albi debbono optare per una delle due iscrizioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 20 febbraio 2008, n. 10

  • Quesiti dei C.O.A. di Modena, Acqui Terme e Pordenone

    Quesito del C.O.A. di Modena del 22 marzo 2007: si chiedono chiarimenti sull’espressione “in ogni momento nel corso del secondo anno di pratica” contenuta nella circolare 5-C/2007 e riferita al periodo nel quale il praticante può chiedere l’abilitazione al patrocinio.
    Quesito del C.O.A. di Acqui Terme del 25 luglio 2007: ritiene illogica la limitazione, della facoltà di chiedere l’abilitazione al patrocinio entro il biennio di pratica, e chiede se dev’essere concessa l’abilitazione anche in seguito, pur con decorrenza dal primo giorno del secondo anno di pratica.
    Quesito del C.O.A. di Pordenone del 20 aprile 2007, sollecitato con lettera 18 luglio 2007: riferisce di casi nei quali il C.N.F. in sede giurisdizionale avrebbe accolto ricorsi di praticanti cancellati dal registro per decorso del sessennio di abilitazione, e chiede pertanto chiarimenti su quale sia il termine ultimo per la richiesta di abilitazione al patrocinio nonché sulla possibilità di procedere o meno alla cancellazione dal registro dei praticanti, a prescindere dall’abilitazione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “1. Alcuni Consigli dell’ordine hanno sollevato taluni quesiti circa la portata delle norme in tema di abilitazione al patrocinio del praticante nonché rispetto all’interpretazione dei pareri e delle decisioni del Consiglio nazionale adottate in materia.
    Si ricorda che il Consiglio nazionale ha ritenuto di fare il punto delle questioni relative al sessennio di abilitazione provvisoria concesso al praticante avvocato con la circolare n. 5-C/2007 del 22 gennaio 2007, le cui valutazione di carattere generale, soprattutto quanto alla lacunosità delle norme di legge ed alla necessità di un contegno che faccia salva la ratio delle medesime, vanno senz’altro ribadite. È peraltro apparso opportuno procedere ad una ricognizione dei principi in materia e necessario fornire alcuni chiarimenti rispetto ad alcuni profili della circolare da ultimo citata, anche alla luce dei quesiti proposti da taluni Consigli dell’ordine che hanno rilevato problemi applicativi e sollevato delicate questioni interpretative.
    2. Il fine dell’abilitazione provvisoria al patrocinio non è quello di permettere al praticante l’esercizio della libera professione forense, ancorché entro limiti prefissati, in deroga al principio della necessità del superamento dell’esame di Stato, principio -come noto- dotato di sicuro fondamento costituzionale (art. 33 Cost.), ma quello di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata ed approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali, di valore e materia (cfr. sul punto, ex multis, le sentenze C.N.F. n. 28/1995, 153/1999 e 5/2007).
    Questa considerazione va senz’altro ribadita, sì come le sue immediate conseguenze in termini di individuazione del periodo nel quale l’abilitazione può essere richiesta dal praticante.
    3. In tale ottica va dunque letta anche la norma di cui all’art. 8, comma secondo, della legge professionale, nella parte in cui prevede che l’ammissione al patrocinio possa avvenire «dopo un anno dall’iscrizione nel registro» dei praticanti: la decorrenza dell’abilitazione al patrocinio non è rimessa all’arbitrio del richiedente, ma è fissata dalla legge al primo giorno del secondo anno di pratica forense, a prescindere dal momento nel quale l’interessato si attivi per chiederla effettivamente.
    In altri termini la legge impone che la richiesta di ammissione all’abilitazione al patrocinio si configuri come facoltà del praticante (che può anche non chiederla), da godersi – ove accolta, in presenza dei requisiti prescritti – entro un periodo temporale definito, collegato funzionalmente all’inizio del periodo formativo, non prorogabile né suscettibile di sospensioni recuperabili. Tale periodo è previsto in sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. sul punto, ex multis, le sentenze C.N.F. n. 28/1995, 86/1995, 3/1997 e 106/1997).
    La delibera d’ammissione al patrocinio ha portata costitutiva e segna la decorrenza concreta del periodo abilitativo; ad essa segue il giuramento, che è configurato come condizione per l’esercizio del patrocinio in concreto (cfr. parere 24 maggio 2006, n. 22).
    4. È senz’altro opportuno chiarire, ad ulteriore specificazione di quanto illustrato nella circolare n. 5-C/2007, che nella normalità dei casi il praticante chiederà l’abilitazione nel corso del biennio prescritto per il conseguimento del certificato di compiuta pratica. In assenza, peraltro, di una norma che imponga la cancellazione dal registro dei praticanti al trascorrere dei predetti due anni ed al conseguimento del predetto certificato, l’esercizio della facoltà di legge consistente in tale richiesta potrà avvenire anche in seguito, in ogni momento del periodo nell’ambito del quale la legge consente l’accesso al patrocinio provvisorio, ossia durante il descritto sessennio, fermi restando i termini, iniziale e finale, che ne determinano la massima durata potenziale.
    La richiesta ritardata rispetto al termine iniziale provocherà pertanto una riduzione del periodo concretamente disponibile, restando immutabile la scadenza, sempre computata in un sessennio a partire dal primo giorno del secondo anno di pratica forense.
    5. Non vi è dubbio, poi, che il carattere rigorosamente delimitato ratione temporis che la legge conferisce al patrocinio provvisorio determina per l’Ordine competente il dovere di procedere con rigore alla cancellazione del praticante dall’elenco degli abilitati immediatamente dopo il decorso del sessennio, ovviamente ove la cancellazione non debba essere disposta prima, ad altro titolo (si pensi, ad esempio, al praticante abilitato che abbia superato l’esame di abilitazione; in termini anche copiosa giurisprudenza del Consiglio nazionale forense: cfr., da ultimo, le sentenze 54/2005, 2/2007, 7/2007).
    6. Diversa, e da considerarsi separatamente, è la questione della permanenza dell’iscrizione nel registro dei praticanti in quanto tale, a prescindere dal possesso o meno dell’abilitazione al patrocinio, che peraltro si configura -come detto- quale modalità integrativa del tirocinio forense.
    Nulla vieta di mantenere l’iscrizione in detto registro anche successivamente all’ottenimento del certificato conclusivo della pratica, ferma restando l’unicità del certificato di compiuta pratica e il radicamento territoriale che esso determina ai fini dell’esame (v., da ultimo, il parere della Commissione consultiva n. 82/2006, i precedenti nn. 86/2002 e 180/2003, nonché le sentenze C.N.F. nn. 61/2001 e 2/2007).
    La possibilità di mantenere l’iscrizione non è impedita dalla legge ed è avallata da recente copiosa giurisprudenza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2006, n.12543; Consiglio di Stato, sentenze 6692/2005, 2331/2006 e 5512/2006).
    Tuttavia deve anche considerarsi che, conformemente a quanto già osservato dalla Commissione consultiva del C.N.F. con i pareri nn. 70-71/2002 e 42/2005, non appaiono censurabili le iniziative degli Ordini forensi volte a verificare che gli iscritti nei proprî registri continuino effettivamente la pratica professionale. L’Ordine che provveda a verificare l’interesse del praticante già in possesso di certificato di compiuta pratica a rimanere iscritto nel registro dei praticanti (ad esempio inviandogli comunicazione scritta o convocandolo presso la propria sede) e, in assenza di riscontro, ne disponga la cancellazione, pone in essere un contegno legittimo.
    Non potrà comunque, in presenza dei prescritti requisiti di legge, essere negata la reiscrizione del praticante così cancellato, ove questi intenda riprendere e proseguire la pratica forense; avvalendosi altresì della facoltà di richiedere l’abilitazione al patrocinio successivamente alla cancellazione dal registro dei praticanti, purché nei limiti del sessennio e salvo il termine finale fisso di questo periodo.
    In conclusione la risposta ai quesiti posti è nei seguenti termini sintetici:
    a il sessennio di abilitazione al patrocinio ha durata massima di sei anni, decorrenti in ogni caso dal primo giorno del secondo anno di pratica; l’abilitazione può essere richiesta in ogni momento del sessennio, ferma la sua durata massima; al termine del periodo sessennale andrà sempre disposta la cancellazione dall’elenco degli abilitati;

    b l’iscrizione nel registro dei praticanti è indipendente dal possesso dell’abilitazione e può protrarsi anche oltre il conseguimento del certificato di compiuta pratica, salvi gli effetti di quest’ultimo ai fini dell’esame di Stato, e salvo il potere dell’Ordine di provvedere alla cancellazione di coloro che – a seguito di opportuni accertamenti e verifiche inquadrabili nel generale dovere di vigilanza dell’Ordine sull’esercizio della pratica forense – risultino non svolgere più attività di praticantato legale;

    c nel caso in cui l’Ordine abbia provveduto a cancellare il praticante dal registro una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, o a seguito dell’esercizio del potere di vigilanza di cui al punto che precede, dovrà comunque procedersi alla reiscrizione del praticante già cancellato, il quale potrà anche chiedere di essere ammesso al patrocinio provvisorio. L’Ordine potrà conseguentemente continuare ad esercitare la propria vigilanza sul praticante così reiscritto. In ogni caso, il periodo massimo di ammissione al patrocinio non potrà superare i sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di tirocinio (cfr. punto a); il che comporta che il periodo concreto nel quale l’interessato potrà avvalersi della facoltà in oggetto sarà tanto più breve quanto più tardi l’interessato dovesse esercitare la facoltà di richiedere l’ammissione”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 20 febbraio 2008, n. 9

  • L’Ordine di Bassano del Grappa pone il quesito sulla possibilità di rilasciare ad un proprio iscritto copia integrale di una decisione disciplinare (con sanzione non sospensiva, né interdittiva) emessa nei confronti di altro iscritto, per il solo fatto che l’istante ne faccia richiesta in quanto esponente.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’art. 51 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 dispone che la decisione disciplinare è pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici di Segreteria.
    Ne deriva che la norma consente la conoscenza pubblica del documento.
    Tuttavia, in tema di accesso agli atti amministrativi, l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15 comma 1 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, non consente una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della P.A., ma solamente quella connessa al procedimento, e che incide su una posizione giuridica rilevante, e che legittima, quindi, l’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine (v., tra le altre, Consiglio di Stato, dec. 29 ottobre 2001 n. 5636, 20 aprile 2006 n. 2755 e 15 dicembre 2006, n. 7111).
    Come si è già illustrato nel diffuso parere 9 maggio 2007, n. 14, ciò che la giurisprudenza amministrativa e forense concordemente indicano quale discrimine fondamentale per una valutazione delle richieste di accesso agli atti del procedimento disciplinare è la presenza di un interesse attuale, concreto e differenziato alla conoscenza di detti atti, non essendo nemmeno la qualità di esponente in sé sufficiente a dar prova della sussistenza di queste circostanze (sul punto l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sent. 20 aprile 2006, n. 7).
    Pertanto la valutazione della richiesta non può prescindere dalla valutazione in concreto degli elementi che l’istante produce a sostegno della sua richiesta, dovendo il Consiglio valutare (e motivare) la presenza di un siffatto interesse.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 6

  • Il quesito (del COA di Tortona) prefigura l’ipotesi di uno studio legale che, all’interno della carta intestata, indichi insieme al nome dei professionisti associati, anche quello della segretaria, la quale è stata in passato iscritta nel registro dei praticanti ma non ha portato a compimento la pratica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene che il contegno degli iscritti, così come rappresentato dal Consiglio richiedente, dia luogo ad un effetto decettivo nei confronti della clientela, in quanto ingenera l’aspettativa che lo studio annoveri un’ulteriore professionista, ancorché nella realtà si tratti di persona che svolge attività diversa da quella forense.
    La pratica in oggetto confligge, inoltre, con il disposto dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 che impone agli studî associati per l’esercizio di professioni regolamentate di «usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».
    In conclusione nulla vieta di dare un riconoscimento anche alla professionalità della segretaria, ovvero di indicarne a terzi le generalità, menzionandola in un documento ufficiale dello studio o nella sua carta intestata, purché si dia chiaramente atto della diversa qualità dell’impiegata rispetto ai professionisti associati nelle studio legale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 gennaio 2008, n. 5

  • Il quesito lamenta la mancata risposta da parte di un ordine ad un quesito proposto dall’istante e vertente in materia di incompatibilità. La mancata risposta deriverebbe dalla qualità dell’interessata, non ancora iscritta nell’albo.

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, mentre il regolamento del Consiglio nazionale forense prevede che possano essere esaminate solo questioni veicolate attraverso gli ordini circondariali.

    Si segnala peraltro che, nella specifica materia, il Consiglio dell’Ordine ha competenza propria e l’eventuale provvedimento di rigetto è impugnabile dinanzi al C.N.F. in sede giurisdizionale. La Commissione non può dunque interferire con l’esercizio di tale ultima funzione.
    L’interessata potrà produrre domanda di iscrizione all’albo a norma di legge e, in caso di rifiuto, far valere le proprie ragioni con il procedimento di impugnazione cui si è fatto riferimento.
    Nell’intento di fornire un’indicazione di utilità, si allega comunque all’interessata copia del parere di questa Commissione 9 maggio 2007, n. 27, che si occupa del problema sollevato con il quesito”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 4