Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Pesaro) riguarda la possibilità per un cittadino svizzero ivi esercente la professione di avvocato di essere iscritto presso un albo italiano degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “In assenza di accordi bilaterali specifici sul punto, il soggetto richiedente potrà senz’altro ottenere il riconoscimento del titolo straniero e la dichiarazione di equipollenza con il titolo italiano di “avvocato”, previo l’eventuale espletamento di prove d’esame compensative.

    Per i cittadini di Paesi extracomunitarî vale il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che prevede la possibilità di riconoscere titoli stranieri ai fini dell’esercizio di attività libero professionale nel nostro Paese.

    La relativa procedura è disciplinata dall’art. 12, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, e prevede la presentazione di apposita domanda al Dicastero competente (nel caso di specie al Ministero della Giustizia), che provvederà con proprio decreto.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2006, n. 54

  • Quesito del COA di Arezzo

    Il Consiglio (di Arezzo) segnala che un proprio iscritto ha ricevuto una richiesta di iscrizione da parte di un sedicente “Ordre docteurs CEE”, che si qualifica come detentore di un «albo generale dei professionisti» sotto il controllo della Commissione europea. Si chiedono notizie sull’ufficialità di tale associazione e su suoi eventuali rapporti con il Consiglio nazionale. La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “La Commissione precisa innanzitutto che non esiste alcun albo europeo dei professionisti e che l’associazione descritta nella documentazione allegata al quesito è del tutto sconosciuta a questo Consiglio. Per maggiore certezza la Commissione ha interpellato gli ufficî del Consiglio nazionale a Bruxelles, i quali hanno precisato che non esiste alcuna competenza comunitaria in materia, che dunque la dicitura «sotto il controllo della Commissione europea» è falsa, e che il documento trasmesso è caratterizzato da alcuni errori grossolani, quali l’evocazione della C.E.E. (sostituita dalla C.E. a partire dall’Atto Unico Europeo del 1986) e svariate improprietà grammaticali nelle frasi francesi utilizzate.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 13 luglio 2006, n. 53

  • Il quesito (del COA di Frosinone) verte sulla possibilità, per un praticante, di effettuare la pratica presso più avvocati (tre nel caso delineato) aventi lo studio professionale in città diverse.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “È vero, come ricorda il Consiglio remittente, che la legge professionale non si occupa esplicitamente del numero di avvocati esercenti presso cui il praticante può svolgere il proprio percorso formativo; è, però, altresì vero che gli artt. 8 e 18 del R.D.L. 1578/1933 si preoccupano di configurare un rapporto tra praticante e dominus, nel quale il praticante ha obbligo di svolgere con costanza e diligenza il periodo di pratica, mentre l’avvocato ha il dovere di sovrintendere al periodo di tirocinio medesimo, essendo responsabile del suo buon andamento davanti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

    Perciò non vi è dubbio che, per rispettare la volontà del legislatore, è necessario che vi sia un soggetto che abbia la supervisione dell’attività del praticante nel suo complesso, pur essendo possibile ed, anzi, auspicabile, che il praticante si formi anche con attività ulteriori rispetto alla mera frequenza dello studio professionale prescritta dalla legge.

    In questo senso l’Ordine, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare in tema di pratica, può prevedere che il praticante collabori anche con altri avvocati oltre al dominus, ma solo con l’accordo di questi e ferma restando la sua responsabilità quale supervisore della pratica, con correlativo obbligo di certificarne con la sua firma il regolare andamento.

    Quanto all’ipotesi di svolgimento della pratica presso più studî aventi sede in città diverse vale quanto appena precisato, con l’ulteriore avvertenza che non pare possibile svolgere, in modo ufficiale, la pratica presso avvocati iscritti ad ordini tra di loro differenti, poiché il periodo formativo è sottoposto al potere di vigilanza e controllo dell’ordine di iscrizione, e dunque non sarà possibile ufficializzare alcuna forma di “condivisione” dei praticanti tra ordini diversi.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 13 luglio 2006, n. 52

  • Il quesito (del COA di Chieti) verte sulla sussistenza di un’incompatibilità tra la condizione di praticante avvocato ed il rapporto di lavoro dipendente e, in caso affermativo, se tale incompatibilità si riferisca anche al praticante non abilitato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Ai sensi dell’attuale normativa il regime di incompatibilità previsto per gli avvocati non è estensibile ai praticanti, in ossequio al principio generale per cui le cause di incompatibilità, traducendosi in sostanziali limitazioni al godimento di diritti individuali, sono da considerarsi insuscettibili di estensione analogica.

    In questo senso la Commissione si è orientata in senso difforme solo per i casi, quali l’appartenenza alle forze dell’ordine o a corpi militari, ove siano legislativamente imposti al soggetto obblighi di disciplina o di subordinazione tali da essere incompatibili con l’indipendenza prevista per il praticante avvocato (da ultimo confermato con il già citato parere 14 dicembre 2005, n. 93).

    È peraltro necessario distinguere tra la pratica in quanto tale e l’abilitazione al patrocinio, la quale invece non può essere concessa a soggetti che si trovino in posizioni per le quali è prevista un’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (cfr. pareri 14 aprile 2000, n. 124 e 14 dicembre 2005, n. 93), come è nel caso ipotizzato, essendo il pubblico impiego o il rapporto di lavoro privato incompatibili con l’attività di avvocato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del R.D. 1578/1933.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 13 luglio 2006, n. 51

  • Il quesito (del COA di Palermo) riguarda la debenza del contributo annuale all’Ordine di appartenenza per gli iscritti sospesi in via cautelare o disciplinare.

    In particolare il quesito scaturisce dalla circostanza, che si ritiene ingiusta, per cui colui che sia sospeso e poi riconosciuto estraneo ai fatti contestati è tenuto ad un versamento dal quale, viceversa, è esonerato colui che, dopo la sospensione, subisce anche la cancellazione o la radiazione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “L’obbligo di pagare un contributo periodico all’Ordine è correlato all’iscrizione all’albo e non all’esercizio della professione.

    Sulla scorta di questa considerazione trova una sua ragione l’obbligo, anche per il sospeso dall’esercizio professionale, di corrispondere il contributo all’Ordine, atteso che anche nel periodo di sospensione egli rimane comunque un iscritto.

    La cancellazione o la radiazione fanno cessare, invece, il legame di appartenenza dell’interessato all’albo. Ciò non toglie che colui che subisce la cancellazione o la radiazione è tenuto al pagamento della quota di iscrizione all’albo finché la sanzione non è irrogata, compreso l’eventuale periodo di sospensione cautelare.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2006, n. 47

  • Il Consiglio remittente (Forlì-Cesena) inoltra la comunicazione di un pubblico dipendente, che ha compiuto la pratica forense ed ottenuto la relativa certificazione nel 1982, e che chiede se il periodo di pratica svolto all’epoca costituisca ad oggi valido titolo per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    Il richiedente rivolge la propria richiesta, atta a conoscere il valore di un certificato di compiuta pratica risalente al 1982, «al Consiglio nazionale forense tramite l’Ordine forense di Forlì-Cesena». Posto che la Commissione consultiva può esprimere il proprio parere solo su quesiti anonimi e provenienti dagli Ordini professionali, è opportuno che l’Ordine provveda di regola a trasmettere quesiti, su cui voglia acquisire il parere del Consiglio nazionale forense, sotto forma di domande astratte ed assumendosi la paternità della richiesta.

    Ciò premesso, si conferma  il precedente orientamento della Commissione, da ultimo ribadito nel parere 22 novembre 2005, n. 84, secondo cui per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi inevitabilmente biennale.

    La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.

    Quanto alla possibilità di computare l’anno di pratica già compiuto come assolvimento dell’obbligo di tirocinio almeno parziale, deve parimenti darsi risposta negativa. La norma di legge è, infatti, categorica nell’imporre che i due anni di pratica siano consecutivi e non subiscano interruzioni, senza prevedere alcuna eccezione.

    L’interessato, dunque, dovrà svolgere l’ordinario biennio di pratica, senza peraltro poter chiedere l’abilitazione al patrocinio, incompatibile con la condizione di pubblico dipendente”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 13 luglio 2006, n. 46

  • Il quesito (del COA di Voghera) verte sulla sussistenza di una incompatibilità tra lo status di praticante avvocato e l’impiego come cancelliere di Tribunale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Ai sensi dell’attuale normativa il regime di incompatibilità previsto per gli avvocati non è estensibile ai praticanti, in ossequio al principio generale per cui le cause di incompatibilità, traducendosi in sostanziali limitazioni al godimento di diritti individuali, sono da considerarsi insuscettibili di estensione analogica.

    È peraltro necessario distinguere tra la pratica in quanto tale e l’abilitazione al patrocinio, la quale non può essere concessa a soggetti che si trovino in posizioni per le quali è prevista un’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (cfr. pareri 14 aprile 2000, n. 124 e 14 dicembre 2005, n. 93), come è nel caso di specie, essendo il pubblico impiego incompatibile con l’attività di avvocato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del R.D. 1578/1933.

    L’Ordine richiedente richiama l’orientamento di questa Commissione, che ha ritenuto incompatibile la pratica forense con la condizione di membro delle forze dell’ordine o di corpi militari (da ultimo confermato con il già citato parere 14 dicembre 2005, n. 93). Tale riferimento non è, ad avviso della Commissione, conferente, atteso che le motivazioni che hanno portato a ravvisare un’incompatibilità tra la pratica forense e l’appartenenza a tali corpi si fondano sul regime di subordinazione e sulla disciplina militare che caratterizza i relativi ordinamenti, oltre che, nel caso di appartenenti alle forze di polizia, nell’incomponibile conflitto tra segreto professionale e dovere di ufficio”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 13 luglio 2006, n. 45

  • Il quesito (del COA di Sciacca) si riferisce ad una vicenda nella quale il Consiglio dell’Ordine si è opposto alla richiesta di accesso agli atti da parte di un avvocato di altro foro, il quale aveva prodotto un esposto a fini disciplinari, esposto da cui era scaturito un procedimento disciplinare, poi conclusosi con la sanzione della censura. A fronte del rifiuto l’esponente si è rivolto al T.A.R., ottenendo l’accoglimento del ricorso e la condanna del Consiglio dell’Ordine alle spese.

    Il Consiglio locale chiede,  in considerazione della possibilità che si consolidi una giurisprudenza sfavorevole, l’orientamento del Consiglio nazionale circa l’opportunità di appellare la decisione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione non può intervenire nell’ambito di una vicenda giudiziaria specifica, di talché è nella piena disponibilità del Consiglio dell’Ordine valutare l’opportunità di un appello contro la sentenza di primo grado.

    Tuttavia si ritiene di fare cosa utile sottoponendo l’orientamento della Commissione relativamente alla complessa tematica dell’accesso agli atti dei procedimenti disciplinari da parte di terzi.

    Nei recenti pareri 25 maggio 2005, nn. 45 e 47 e 13 luglio 2005, n. 63, la Commissione consultiva ha richiamato l’attenzione degli Ordini sulla necessità di considerare, per ciascuna richiesta di accesso agli atti, le ragioni ed i diritti sottostanti alle diverse posizioni coinvolte.

    In particolare, in tali casi, emergono esigenze spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.

    A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendosi a tutte le richieste che configurino un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, e – invece – considerando in modo generalmente positivo le richieste mirate al soddisfacimento di un interesse tutelato dall’ordinamento, sia che vi siano procedimenti giudiziarî pendenti, sia che l’interesse sia in altro modo documentato.

    In relazione a quanto esposto la Commissione, lungi dall’entrare nel merito della vicenda sottoposta o di altre specifiche controversie, ritiene che, in luogo di un’opposizione sistematica alle richieste di accesso agli atti, sia maggiormente conforme alla lettera ed allo spirito dell’attuale normativa in materia di accesso agli atti amministrativi un contegno differenziato per ciascun caso, che deve avere la propria espressione in una congrua motivazione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle istanze di accesso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 13 luglio 2006, n. 44

  • Il Consiglio (di Verona) inoltra la segnalazione di un iscritto circa l’inopportunità del trasferimento di un magistrato avvenuta nel foro di Verona, chiedendo il parere del Consiglio nazionale anche sul fenomeno dei magistrati che rimangono presso il medesimo ufficio per un numero elevato di anni.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Si rileva innanzitutto che la Commissione non può esprimersi nel caso di specie illustrato dall’avvocato segnalante, e la cui documentazione è inoltrata dal Consiglio dell’Ordine. È evidente, infatti, che il Consiglio nazionale forense non può interferire con le nomine ed i trasferimenti di magistrati in ciascuna sede giudiziaria.

    Quanto alla più generale problematica della permanenza di magistrati presso un medesimo ufficio per un numero assai elevato di anni, è chiaro che un simile fenomeno rischia di comportare forme di condizionamento e disfunzioni nel corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Cionondimeno l’interessato ed il Consiglio dell’Ordine devono avanzare le proprie istanze ed argomentazioni al Consiglio superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia, organi competenti in materia di nomine e trasferimenti di magistrati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 13 luglio 2006, n. 43

  • Il quesito (del COA di Pavia) verte sulla spettanza a decidere in merito ad un esposto presentato da un privato contro un avvocato appartenente ad un Ordine, Ordine il quale – a sua volta – ha intrapreso iniziative a carattere penale contro l’esponente. Nel caso di specie il Consiglio dell’Ordine interessato ha trasmesso l’esposto al Consiglio territorialmente più vicino, ritenendolo competente a decidere.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La questione sottoposta non riguarda un conflitto di competenza tra Consigli dell’Ordine (la cui soluzione spetterebbe al Consiglio nazionale in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 49 del r.d.l. 1578/1933) bensì un’ipotesi di astensione volontaria dei membri del Consiglio, i quali riconoscono l’esistenza di elementi ostativi all’esercizio di una funzione giudicante nella fattispecie concreta.

    In tal senso deve applicarsi il disposto dell’art. 2 del d.lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, il quale prevede che, nei casi di ricusazione ed in quelli – assimilati – di astensione, in luogo del Consiglio dell’Ordine circondariale decida il Consiglio distrettuale, anche nel merito.

    Perciò, nell’ipotesi in esame il Consiglio dell’Ordine che intendeva astenersi dall’esame dell’esposto del cliente, avrebbe dovuto inviarlo, con la relativa documentazione, non all’Ordine viciniore bensì a quello insediato presso la sede della Corte d’Appello.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2006, n. 42