Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Tivoli) riguarda l’iscrivibilità nella sezione speciale nell’albo degli avvocati cosiddetti stabiliti di un avvocato di nazionalità rumena iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, nonostante la normativa italiana non menzioni specificamente la Romania tra i Paesi ammessi alla procedura di libera prestazione dei servizi legali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata in Italia con l’art. 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e col d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 è stata da ultimo modificata, a seguito del trattato (ed il relativo atto) di adesione all’Unione Europea della Bulgaria e della Romania, con direttiva 2006/100/CE del Consiglio (nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20 dicembre 2006, pag. 141) che ha previsto, tra l’altro, (allegato II, n. 2) l’inserimento, del titolo professionale di “Avocat” (Romania) tra quelli che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l’esercizio in Italia della professione di avvocato.

    La citata direttiva 2006/100/CE, all’articolo 2, prevede che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea”.

    Questa Commissione ritiene ricorressero, anche prima del formale recepimento, tutti i presupposti individuati dalla costante giurisprudenza comunitaria ed interna per riconoscere immediata efficacia della direttiva 2006/100/CE, come la sua chiarezza e la precisa determinazione dei diritti dei soggetti interessati, svincolati da obblighi o condizioni specifiche; l’assenza di margini di discrezionalità dello Stato membro nel recepimento; la scadenza del termine per l’entrata in vigore (nel caso, fissato alla data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea).

    Con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 228 del 9 novembre 2007) si è enunciata la volontà di recepire la direttiva 2006/100, senza però che si sia provveduto a modificare la tabella dei titoli stranieri utilizzabili in Italia per l’esercizio dell’attività di avvocato (art. 2, d. lgs. 96/2001).

    Fatta salva la sussistenza di ogni condizione e secondo le competenze e procedure di legge previste per tutti i professionisti comunitari, nulla osta pertanto all’iscrizione dell’avvocato in possesso di titolo rumeno”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 59

  • L’ordine remittente (Fermo) segnala che taluni magistrati manifestano l’intenzione di escludere i praticanti avvocati dalla presenza, congiunta a quella del proprio dominus, ad udienze in materia di diritto di famiglia, e ciò sulla scorta della delibera del C.S.M. 18 aprile 2007, pratica n. 32/RI/2007.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La delibera del CSM indicata nella richiesta di parere si riferisce a fattispecie diverse rispetto alla pratica forense, e le argomentazioni in essa contenute non possono essere estese alla frequenza delle normali udienze da parte di un praticante avvocato accompagnato dal proprio dominus.

    Infatti i praticanti avvocati, a norma dell’art. 8 della legge professionale forense (R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), una volta iscritti nell’apposito registro sono soggetti al controllo disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, e devono compiere la pratica anche assistendo alle udienze civili e penali (art. 17).

    Nello svolgimento della pratica forense, il praticante ha tutti gli obblighi tipici dell’avvocato, compreso quello di riservatezza, e del resto l’intera pratica si svolge sotto il diretto controllo del professionista dominus (art. 1 d.P.R. 10 aprile 1990 n. 101).

    L’obbligo di segretezza e riservatezza in capo al praticante è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale (8 aprile 1997, n. 87), che lo ha qualificato come dovere diretto e non mediato (indipendente, cioè, dalla concorrente ed eventuale responsabilità dell’avvocato dominus), ed è confermato dall’art. 9 del codice deontologico.

    Pertanto, ferme restando le diverse regole applicabili ai corsi di formazione, anche parzialmente equiparati alla pratica (a norma dell’art. 18 della legge professionale forense), la frequenza delle udienze in compagnia del dominus non può essere limitata o negata al praticante per qualsiasi ragione incluse quelle di riservatezza, poiché la disciplina sopra sinteticamente riportata comporta che egli possa presenziare a tutte le udienze nelle quali è impegnato il dominus, tale presenza comportando l’assunzione di identici obblighi di segretezza.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 58

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la compatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati di un soggetto che svolga attività d’insegnamento di guida di autoveicoli in qualità di istruttore, ed in regime di “collaborazione coordinata e continuativa”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La dottrina giuslavoristica e la giurisprudenza riconducono correntemente la tipologia contrattuale della cosiddetta parasubordinazione, nella specie della “collaborazione coordinata e continuativa” (nell’attualità, “lavoro a progetto”), all’ambito del lavoro autonomo. La Commissione ritiene pertanto -in via generale- di poter escludere la causa d’incompatibilità (di cui all’art. 3 della legge professionale e fatte salve le eccezioni ivi indicate) dell’”impiego retribuito”, identificabile nel lavoro tipicamente subordinato.

    Accantonate le altre ipotesi minori, certamente estranee alla fattispecie prospettata, resta da esaminare la causa d’incompatibilità consistente nell’”esercizio di commercio”. Pur dovendo tale esame essere condotto su elementi fattuali non disponibili per questa Commissione, il tipo di attività descritto (istruttore di guida su autoveicoli) ed il regime giuridico indicato per il rapporto con il soggetto prestatore verso l’esterno del servizio, inducono ad escludere l’esercizio d’impresa e con esso l’incompatibilità rispetto all’iscrizione.

    La circostanza che si tratti di attività poco usuale, del tutto estranea all’ambito della professione legale, con le occasioni di rapporti e contatti continuativi che la stessa potrà comportare, indurrà certamente il Consiglio richiedente a prestare particolare attenzione circa il rispetto, in concreto, delle regole comportamentali del codice deontologico forense”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 57

  • Il quesito (del COA di Marsala) riguarda il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale di un dirigente del settore “affari legali, contenzioso e contratti” di un ente pubblico, a seguito di una riorganizzazione interna del medesimo settore con la quale si siano affidati all’ufficio compiti ulteriori rispetto alle attività tipiche degli uffici legali (in ispecie la consulenza in materia di immigrazione e la temporanea gestione di una biblioteca).

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia di iscrizioni e tenuta degli albi.

    La Commissione, in via generale e nell’intento di fornire un’indicazione utile all’Ordine, ritiene di ribadire il proprio costante orientamento (v., da ultimo, parere 22 novembre 2005, n. 88) basato sul principio secondo cui, in forza della norma di cui all’art. 3, r.d.l. 1578/1933, affinché un avvocato dipendente di un ente pubblico sia e resti iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo e possa esercitare il patrocinio, è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali.

    Si segnala poi che, in via ulteriore rispetto alla precedente costante sua giurisprudenza, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 6 luglio 2005, n. 14213) ha precisato che la norma che consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei legali di enti pubblici presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato all’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Secondo la Corte non si ha siffatto inquadramento quando tale destinazione sia liberamente revocabile dall’autorità che l’ha disposta, essendo invece necessario – ai fini dell’iscrizione – che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 56

  • Il richiedente pone l’interrogativo circa l’ammissibilità di una dichiarazione scritta quale prova delegata in sostituzione della testimonianza in udienza nell’ambito di un processo civile.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, in contrasto con il regolamento istitutivo della Commissione e con la prassi costante. Pertanto il quesito va sottoposto al Consiglio dell’Ordine competente, il quale, ove intendesse raccogliere l’avviso del Consiglio nazionale ai fini di una uniforme interpretazione, provvederà a sottoporre la questione in forma astratta e senza riferimenti nominativi.

    Nel caso di specie, inoltre, oltre a vertere in materia processuale anziché forense, la questione è stata già rimessa al Consiglio competente, come dichiarato dallo stesso richiedente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 55

  • Il quesito (del COA di Paola) verte sulla possibilità, per i laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto un percorso universitario quinquennale, di svolgere un solo anno di pratica forense in vece dei prescritti due, onde evitare sperequazioni ingiuste rispetto a coloro che siano in possesso della precedente laurea conseguita al termine di studî quadriennali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La legge professionale forense (art. 8 R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) prevede l’iscrizione nel registro dei praticanti da parte dei “laureati in giurisprudenza”.

    Non può esservi dubbio alcuno sulla circostanza che, con tale termine, si intenda designare coloro che abbiano compiuto l’intero percorso di studî previsto dall’ordinamento universitario, escludendo le forme di laurea “breve” succedutesi nel corso delle recenti riforme.

    La laurea in giurisprudenza era originariamente articolata in un percorso formativo unico di quattro anni, ed è stata in un primo tempo riformata adeguandola al generale modello invalso per altri corsi di studio, ossia quello di un primo periodo triennale, al termine del quale era conferita una prima laurea, seguito da un percorso formativo specialistico biennale, che permette di conseguire la “laurea specialistica”. Da ultimo si è opportunamente riconosciuta la specificità degli studî giuridici e le esigenze manifestate dalle professioni legali, provvedendo (cfr. D.M. 21 dicembre 2005, in G.U. 16 marzo 2006, n. 63) a riportare la “laurea in giurisprudenza” ad un ciclo unico, sostanzialmente articolato sulla base di un quinquennio (cd. “modello 4+1”).

    Il titolo conseguito al termine del corso di studî universitarî ha assunto la denominazione di “laurea magistrale”, in conformità a quanto previsto in via generale dall’art. 3 del D.M. MIUR 22 ottobre 2004 (in G.U. 12 novembre 2004, n. 266).

    Convivono, perciò, ad oggi tre differenti titoli di studio, corrispondenti ai tre periodi che hanno caratterizzato la ricordata riforma dell’università.

    La completa corrispondenza tra i tradizionali diplomi di laurea e le “classi delle lauree specialistiche” è statuita, ai fini dei pubblici concorsi, dal D.M. MIUR 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196. La stessa norma è oggi applicata anche con riguardo ai nuovi titoli “magistrali”.

    In relazione al richiamato quadro normativo non può che confermarsi il costante pregresso orientamento di questa Commissione (cfr. pareri 22 novembre 2005, nn. 78 e 79 e 22 novembre 2006, n. 77), volti a chiarire la completa corrispondenza tra la qualità di “dottore in giurisprudenza” contemplata dall’ordinamento professionale con quella di “dottore magistrale” oggi posseduta dai neolaureati.

    Le norme sulla professione forense fanno riferimento al conseguimento del titolo di studio universitario quale requisito per l’iscrizione nel registro dei praticanti, senza occuparsi, chiaramente, dell’organizzazione didattica universitaria. Pertanto la diversa durata del corso di studî non è rilevante in punto di diritto, poiché è conseguenza di scelte discrezionali del legislatore, improntate al principio di ragionevolezza.

    Resta quindi ferma, in ossequio al dato normativo, la necessità di una pratica biennale, indipendentemente dalla durata del precedente corso di laurea (con esclusione, come sopra detto, dei corsi di laurea “breve” triennali)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 54

  • Il Consiglio remittente (Pordenone) illustra il caso di un’iscritta che intrattenga una relazione sentimentale con il proprio cliente, del quale cura la procedura di separazione consensuale. Si chiede se il rapporto descritto, comprensivo della partecipazione alle udienze in presenza della moglie separanda, non mini l’indipendenza e l’onorabilità del professionista.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo. Nel caso di specie, ove il Consiglio circondariale ritenesse sussistere una responsabilità dell’interessato, il Consiglio nazionale potrebbe senz’altro rivestire il ruolo di giudice dell’impugnazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 53

  • Il Consiglio circondariale (di Lecce) chiede se, in caso di dimissioni di un componente del consiglio, si debba convocare l’Assemblea per le elezioni suppletive anche nell’imminenza dello scadere del mandato consiliare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Secondo una teoria diffusa ma infondata, non sarebbe possibile indire elezioni suppletive nel caso in cui manchino meno di sei mesi alla scadenza naturale del CdO (vale a dire, dopo il 30 giugno).

    La norma di cui all’art. 15 del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382, secondo la sua lettera, non pone alcun limite temporale per indire le elezioni suppletive. In realtà così recita testualmente: «alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive».

    La teoria del termine semestrale trova origine in una diffusa prassi, giacché la mancanza di un singolo consigliere non è decisiva per il funzionamento del collegio, che può regolarmente svolgere i propri compiti anche con un componente in meno.

    Tuttavia, dalla disposizione surriferita si desume inequivocabilmente l’obbligatorietà dell’indizione della tornata elettorale in caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio.

    In caso di assenza ingiustificata per oltre sei mesi si procede previa declaratoria di decadenza.

    Allorquando poi, a seguito di dimissioni venga meno il numero di consiglieri necessario per il regolare funzionamento dell’organo, deve procedersi alle elezioni suppletive con la massima urgenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 52

  • Il Consiglio richiedente (Foggia) intende sapere se la legge n. 339/2003, che ha escluso la possibilità di svolgere la professione forense mantenendo al contempo un rapporto di lavoro pubblico a tempo parziale, si applichi anche a coloro che svolgevano la professione d’avvocato anche prima del 1996, anno in cui tale possibilità era stata introdotta.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La risposta è di segno senz’altro positivo.

    Lo svolgimento della professione d’avvocato a latere di un impiego pubblico a tempo parziale è stata possibile nel periodo tra il 1° gennaio 1997 (data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed il 2 dicembre 2003 (data di entrata in vigore della l. 25 novembre 2003, n. 339, che ha escluso l’applicabilità alla professione forense delle disposizioni precedenti). A coloro che si trovavano nella duplice condizione di avvocato iscritto all’albo e di dipendente pubblico è stata data la possibilità di optare per una delle due qualità nell’ambito di un ampio periodo transitorio, scaduto il 1° dicembre 2006.

    Con la circolare n. 35-C/2006, il C.N.F. ha ricordato l’importanza di procedere con sollecitudine e rigore alla cancellazione dei soggetti che non avessero optato per la libera professione. A queste conclusioni si è, chiaramente, allineata la Commissione nel suo parere 17 gennaio 2007, n. 2.

    Ciò premesso, non può sussistere alcun dubbio che la norma si applichi anche a coloro che prima del 1996 già possedessero l’iscrizione nell’albo degli avvocati, dal momento che nessun distinguo in senso diverso è formulato nel testo di legge.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51

  • Quesito del COA di Busto Arsizio

    Il quesito riguarda la tematica delle associazioni professionali tra avvocati. In ispecie si chiede:
    a) se sia necessario istituire una sezione speciale dell’albo per esse;
    b) se il Consiglio abbia competenza a vagliare l’atto costitutivo delle associazioni;
    c) se sia applicabile alle associazioni la normativa professionale e sulle s.t.p. (d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96)

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “L’unico strumento posto a disposizione degli avvocati per esercitare la professione in comune era, fino a pochi anni addietro, l’associazione tra professionisti, disciplinata dall’art. 1 della Legge 23 novembre 1939 n. 1815.

    Secondo questa norma i professionisti possono associarsi utilizzando, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati».

    Con la costituzione, per atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate, dell’associazione tra professionisti si costituisce un nuovo centro di imputazione di interessi, che può essere titolare di diritti ed obblighi nei confronti dei terzi e che è tenuto a redigere le dichiarazioni dei redditi.

    L’associazione avrà pertanto una partita IVA e tutte le fatturazioni relative all’attività comune saranno intestate alla stessa (a titolo esemplificativo l’utenza elettrica, quelle telefoniche, l’acquisto di computer e libri).

    A sua volta l’associazione sarà titolare della fatturazione attiva e quindi le prestazioni rese dagli avvocati suoi componenti saranno fatturate dall’associazione, la cui denominazione costituirà il riferimento per i terzi anche ai fini della ritenuta d’acconto.

    La differenza fondamentale tra questo tipo di associazione e la società vera e propria può rinvenirsi nell’assunzione in capo alla seconda di piena personalità giuridica, nella diversa responsabilità e nel mantenimento del rapporto fiduciario in capo al professionista singolo.

    La procura alle liti, ovvero il diverso incarico saranno conferiti al singolo avvocato che risponderà della propria prestazione (e degli eventuali errori) direttamente e personalmente nei confronti del cliente.

    L’art. 2 della citata legge 23 novembre 1939 n. 1815 vietava l’esercizio in società delle professioni per le quali è richiesto il superamento dell’esame di Stato e la conseguente iscrizione in albi.

    L’esigenza di modernizzare le libere professioni ha condotto prima all’introduzione della società di professionisti prevista dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 in materia di lavori pubblici, e poi all’abrogazione dell’art. 2 della Legge 1815 operata dall’art. 24 della Legge 7 agosto 1997 n. 266.

    Con direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione hanno dettato le norme volte a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

    Con d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, di attuazione e recepimento della suddetta direttiva, l’Italia ha disciplinato l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria.

    I soci devono possedere il titolo di avvocato (art. 21, comma 1 del d. lgs. 96/2001), e devono anche essere iscritti nell’albo ex art. 21, comma 4.

    L’art. 24 prevede il conferimento dell’incarico professionale alla società e l’esecuzione da parte dei soci in possesso dei requisiti necessari.

    Così, ad esempio, l’incarico di difendere in Cassazione potrà essere conferito alla società ma dovrà essere svolto da un avvocato cassazionista; anche il cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato potrà rivolgersi alla società, ma l’avvocato che eseguirà la prestazione dovrà essere iscritto nel relativo elenco.

    Inoltre, a norma dell’art. 24, comma 2, il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci per l’esecuzione dell’incarico.

    Le regole sulla responsabilità sono analiticamente stabilite dall’art. 26.

    Da quanto sopra esposto si comprende la differenza tra le due ipotesi, e la loro non assimilabilità.

    In particolare, proprio la differente responsabilità prevista nei due casi ha indotto il legislatore a prevedere, solo per le società costituite tra avvocati, l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo degli avvocati (art. 16, comma 4, del D. Lgs. in argomento), mentre per le associazioni è previsto solo che la costituzione sia notificata al Consiglio dell’Ordine (art. 1, comma 2, legge 1815/39).

    Tale comunicazione è finalizzata a valutare se l’associazione sia costituita nel rispetto delle norme professionali, incluse quelle deontologiche.

    In relazione a quanto esposto, la Commissione, sottolineando l’evidenza del richiamato quadro normativo, ritiene di rendere le seguenti risposte ai singoli quesiti:

    a) con riferimento alla prima questione, la risposta dev’essere di segno negativo;
    b) nella seconda ipotesi, la risposta è positiva, pur nei limiti sopra evidenziati;
    c) da ultimo, nel terzo caso la risposta è negativa, poiché la legge professionale andrà applicata nei confronti dei singoli iscritti, mentre la società tra avvocati è regolata da una normativa diversa, come sopra riepilogata”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 50