Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio remittente (Modica) ha provveduto a redigere un regolamento per la verifica dei requisiti degli aspiranti all’iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Si chiede parere circa la sua legittimità ed opportunità.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La norma di riferimento è l’art. 81 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dall’art. 2 della l. 24 febbraio 2005, n. 25. Tale disposizione affida all’Ordine un compito di particolare delicatezza, quello di valutare le “attitudini” e la “esperienza professionale specifica” dell’iscritto, distinta per materia. Alcuni chiarimenti sono già stati forniti dal Consiglio all’epoca di entrata in vigore della normativa, con la circolare n. 11-C/2005 (oltre ai pareri 27 aprile 2005, n. 30, 25 maggio 2005, n. 56, 22 novembre 2005, n. 87 di questa Commissione).

    Ciò premesso, l’iniziativa di fissare alcune regole in via previa con regolamento, sì da rendere il procedimento di iscrizione nell’elenco più trasparente, è sicuramente opportuna e meritoria; anche dal punto di vista della legittimità non può esservi dubbio che l’atto rientri nella potestà regolamentare dell’Ordine, correlata a materie ad esso affidate dalla legge.

    Si ritiene, però, di segnalare all’Ordine remittente che la predeterminazione di un numero fisso di affari trattati nel passato quale requisito di accesso potrebbe prestarsi a ricorsi da parte di coloro che vedessero in tali rigide soglie la manifestazione di un eccesso di potere.

    Pertanto deve opinarsi che rimane del tutto intatto il potere-dovere del Consiglio di valutare, anche con rigore, la sussistenza in capo all’iscritto di un’esperienza professionale sufficiente a garantire un degno patrocinio agli assistiti a carico dello Stato, ma che sarebbe preferibile una valutazione specifica della documentazione presentata dal richiedente anziché l’esclusione automatica di coloro che non abbiano raggiunto il numero prescritto di affari nell’anno anteriore alla domanda.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 49

  • Quesito del COA di Pescara

    Il quesito si articola in due domande:
    a) se sia compatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati l’acquisizione della licenza di investigatore privato e l’espletamento della relativa attività;
    b) se sia deontologicamente consentito offrire al pubblico un servizio di consulenza telefonica tramite un numero a pagamento, così incassando gli onorarî professionali tramite il sovrapprezzo sulla chiamata a carico dell’utente.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Com’è noto l’unica norma dell’ordinamento forense che tratta il tema delle incompatibilità è l’art. 3 l.p.f.

    L’orientamento costante di questa Commissione (cfr., tra gli altri, pareri 27 aprile 2005, n. 25; 14 dicembre 2005, n. 93; 26 ottobre 2006, n. 66) è nel senso di ritenere le incompatibilità di legge di stretta interpretazione, e dunque insuscettibili di interpretazione estensiva (o restrittiva). Infatti le incompatibilità, in quanto determinano una compressione del diritto soggettivo a svolgere un’attività economica, hanno carattere di eccezione.

    Non esistendo nell’ordinamento forense una disposizione che vieta all’avvocato di acquisire la licenza di investigatore privato, tale iniziativa non può essere, di per sé, vietata.

    Cionondimeno, anche in considerazione della circostanza che la professione di investigatore non ha una forma di organizzazione ordinistica ed un codice deontologico cogente per tutti gli esercenti l’attività, l’Ordine circondariale mantiene intatta la propria prerogativa di vigilanza sull’iscritto che svolga entrambe le attività, al fine di verificare che la condotta del soggetto permanga conforme alle norme deontologiche forensi, e che, nello specifico, la professione di investigatore non sia esercitata in modo da creare conflitti di interesse con la qualità di avvocato o da ledere l’immagine della classe forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 48

  • L’Ordine remittente (Treviso) trasmette la richiesta di un iscritto, che pone il problema della notifica a mezzo postale all’estero.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché non attiene alla materia dell’ordinamento forense bensì a quella del diritto processuale. L’attività della Commissione consultiva mira a fornire un orientamento unitario agli Ordini circa questioni di competenza delle istituzioni dell’Avvocatura, mentre in campo strettamente processuale non sussiste, ai sensi di legge, una competenza specifica.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 47

  • Il quesito (del COA di Biella) rappresenta il caso di alcuni avvocati che hanno aperto una sede di lavoro secondaria ed ulteriore rispetto ai rispettivi studî, configurata come un negozio al piano strada e dotata di sistemi di informazione all’esterno in tema di attualità giuridica. All’interno dei locali viene fornita consulenza giuridica orale, attività oggetto di promozione pubblicitaria attraverso un sito internet e la realizzazione di una brochure illustrativa. Si chiede al Consiglio nazionale se l’attività e la sua pubblicizzazione anche attraverso la stampa locale siano compatibili con le norme deontologiche, anche alla luce delle loro recenti modifiche.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti tutti teoricamente consentiti.
    È infatti permessa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine, l’apertura di una sede secondaria dello studio, così come è consentito prestare consulenza predeterminando il compenso; sono anche consentite l’apertura del sito web e la distribuzione di una brochure informativa.

    I limiti concreti alle suddette attività, che teoricamente sono consentite, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico che fanno riferimento, sia per l’informazione che per l’acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

    Tali concetti discendono dall’articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell’Ordine.

    La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.

    Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente corretti sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

    Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

    Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 46

  • Il quesito (del COA di Verona) verte sulla possibilità, per un avvocato, di iscriversi presso un Ordine diverso e lontano da quello ove esercita la propria attività in via prevalente. Ciò rischia, secondo l’Ordine remittente, di attenuare la possibilità per l’Ordine di esercitare un controllo sull’iscritto.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Sul piano generale è senz’altro da confermare il principio secondo cui i requisiti della residenza e del domicilio professionale sono tra di loro alternativi, sicché l’iscritto potrà stabilire senz’altro la propria residenza in luogo diverso dal proprio domicilio professionale (orientamento costante a partire dal parere 28 gennaio 2000, n. 112).

    Ciò premesso si conferma quanto chiarito in precedenza, ossia che per domicilio professionale debba intendersi quel luogo che il professionista ha eletto a sede della propria stabile e continuativa attività .

    Ciò nondimeno pare difficile che il diverso Consiglio dell’Ordine, presso il quale l’avvocato esercita una parte rilevante della propria attività, possa attivarsi per imporre un cambiamento nell’iscrizione, sulla scorta della mera valutazione del numero di affari trattati nel proprio circondario.

    D’altronde, come si è chiarito anche nel recente parere 22 novembre 2006, n. 80, la normativa fa conseguire all’elezione di domicilio professionale una serie di conseguenze rilevanti (perfezionamento delle comunicazioni al domicilio eletto etc.) ma non impone uno specifico obbligo di reperibilità né un dovere di documentare la propria prevalente attività.

    È innegabile che la normativa possa essere sfruttata per abusi, da coloro che abbiano interesse, per vario motivo, ad eleggere un domicilio professionale fittizio.

    A tale situazione patologica, tuttavia, si dovrà far fronte tramite le segnalazioni e la collaborazione con l’Ordine di iscrizione del soggetto (cfr, in termini, il parere 23 maggio 2002, n. 76) ed avuto riguardo alla perdurante competenza disciplinare del Consiglio per i fatti avvenuti nel foro di competenza, a prescindere dall’iscrizione di colui che li abbia compiuti.

    Da ultimo deve darsi riscontro all’ultima parte del quesito, concernente la rilevanza disciplinare di comportamenti quale il trasferimento dell’iscrizione a seguito della mancata liquidazione di parcelle professionali o in conseguenza di sanzione disciplinare.

    Non pare che il mero trasferimento possa costituire autonomo illecito disciplinare, tuttavia il Consiglio dell’Ordine territoriale mantiene intatta la propria esclusiva competenza a valutare, in primo grado, se nell’ambito di una vicenda culminata con il trasferimento, l’iscritto abbia tenuto un comportamento disciplinarmente riprovevole.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2007, n. 45

  • Quesito del COA di S. Maria Capua Vetere

    Si propone un triplice quesito:
    a) se il praticante che ha subito una sanzione disciplinare la debba scontare anche nel caso in cui, avendo superato nel frattempo l’esame di abilitazione, abbia assunto la qualità di avvocato;
    b) se colui che è stato sanzionato per aver utilizzato il titolo di avvocato prima dell’effettiva iscrizione nell’albo debba, considerato il precedente, essere escluso dall’iscrizione nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato;
    c) se, una volta comminata la sanzione disciplinare, essa possa essere revocata per una diversa valutazione sopravvenuta (nella specie, per accogliere un principio di diritto enunciato dalla Cassazione penale)

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Relativamente al primo punto è certo che l’iscritto debba scontare la sanzione disciplinare anche ove abbia mutato il proprio titolo di iscrizione nell’albo, sia perché la potestà disciplinare non viene meno finché l’iscrizione perduri, sia perché il praticante è egualmente sottoposto ad alcuni degli obblighi deontologici cui soggiace l’avvocato.

    Per quanto sub b), il precedente disciplinare della censura rileva necessariamente ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato, ai sensi del disposto dell’art. 81, comma secondo, lett. b), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Da ultimo non si può che convenire sulla circostanza che il provvedimento che irroga una sanzione disciplinare può essere sottoposto a rivalutazione da parte dell’autorità che lo ha emesso, come prescrive la regola generale sul regime degli atti amministrativi.

    Circa l’incidenza di un favorevole pronunciamento del giudice penale, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, circostanza adombrata dal quesito, si rammenta che il giudicato penale influisce sì sul giudizio disciplinare, ma soltanto rispetto all’accertamento dei fatti e delle loro conseguenze penali, mentre la valutazione deontologica permane, in via esclusiva, spettanza del Consiglio dell’Ordine (cfr., ex multis, C.N.F., sentenza 26 febbraio 2007, n. 13 e 3 maggio 2005, n. 75).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 44

  • Il quesito (del COA di Bergamo) verte sul dovere (ovvero sulla facoltà) dei Consigli dell’ordine di comunicare provvedimenti definitivi che applichino sanzioni disciplinari di sospensione dall’esercizio della professione a tutti i propri iscritti ed anche nell’albo consultabile sul sito web.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La pubblicazione di provvedimenti disciplinari che dispongono la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale è già stata ritenuta lecita dal Garante per la protezione dei dati personali (decisione 29 marzo 2001, in Bollettino, n. 18, marzo 2001, pag. 20).

    Si trattava, in quel caso, della pubblicazione sulla rivista edita da un Consiglio dell’Ordine.

    I principi sottesi a tale pronuncia, del tutto condivisibili e tuttora attuali, considerano che i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale forense si configurano quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità da parte di altri professionisti e di terzi, pur in assenza di ulteriori e più analitiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano una specifica divulgazione in favore di altri soggetti rispetto a quelli indicati nell’art. 46 r.d.l. n. 1578/1933 o particolari modalità di diffusione dei dati. Così che “rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non può ritenersi prevalente … l’interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi” (cfr. decisione Garante cit.).

    La diffusione non si configura pertanto come un dovere, che deve ritenersi adempiuto con la comunicazione prevista dall’art. 46 sopra citato, ma piuttosto come una facoltà, il cui esercizio appare apprezzabile in considerazione della funzione di garanzia verso i cittadini stabilmente assunta dagli ordini professionali. Stabilito tale principio, sono indifferenti i mezzi usati per la comunicazione (bacheca, rivista, lettera, sito web od altri).

    Nel caso, tuttavia, dovranno essere assicurate l’esattezza e la completezza dei dati oggetto di divulgazione (con riguardo anche ad eventuali sviluppi successivi favorevoli ai professionisti interessati) e previamente valutata l’estensione (in ispecie territoriale) dell’informazione ed il mezzo della stessa, secondo il criterio di proporzionalità tra l’interesse alla riservatezza del professionista e l’interesse pubblico relativo, in particolare, al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 43

  • Il quesito (del COA di Lucca) concerne la partecipazione di un iscritto ad una società di persone (s.n.c.) senza poteri di gestione e con successivo conferimento dei poteri di straordinaria amministrazione a tutti i soci. A ciò si aggiunge la costituzione, ad opera della prima società, di una seconda società (una s.r.l.).

    A seguito del rifiuto, da parte della Cassa forense, della corresponsione della pensione di vecchiaia a motivo dell’incompatibilità, il COA chiede:
    a) se la situazione descritta rappresenti un’incompatibilità ai sensi dell’art. 3 l.p.f.;
    b) quali siano gli effetti dell’eventuale perdita della qualità di socio dell’iscritto che si verificasse ad oggi;
    c) se sia potere della Cassa valutare una incompatibilità senza che vi sia una previa delibazione dell’Ordine di iscrizione dell’interessato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Il principio enunciato in più occasioni da questa commissione è che la partecipazione del professionista a società di persone appare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché queste non prevedano, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale (cfr.,di recente, i pareri 27 aprile 2005, n. 40 e 26 ottobre 2006, n. 67). In tal caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori.

    Quanto al quesito sub a), quindi, il Consiglio dovrà valutare, in relazione agli elementi a sua disposizione, se vi siano prove certe che le società coinvolte nel caso di specie non abbiano operatività commerciale. In caso contrario l’incompatibilità sussiste necessariamente.

    Rispetto al secondo punto l’incompatibilità non può venire meno con effetti retroattivi, e quindi la dismissione della qualità di socio produrrà effetti ex nunc.

    Da ultimo, per quanto richiesto sub c), non può esservi dubbio che la Cassa di previdenza ed assistenza forense ha il compito esclusivo di stabilire la continuità dell’attività professionale. Peraltro la legge afferma espressamente che «In ogni caso l’attività professionale svolta in una delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine competente, prelude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta» (art. 2, comma terzo, l. 22 luglio 1975, n. 319). Pertanto è escluso che la Cassa debba attendere o rimettere la propria determinazione all’intervento del Consiglio dell’Ordine”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2007, n. 42

  • Il Consiglio remittente (Terni) ha emanato un regolamento della pratica forense con i quale si stabilisce che i semestri successivi al primo decorrono dal deposito in Segreteria del libretto della pratica contenente le attività svolte nel semestre precedente. Si chiede se, in presenza di un siffatto atto regolamentare, il praticante possa depositare il libretto successivamente alla scadenza del semestre e se il successivo periodo decorra solo da tale data.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Premessa la doverosa precisazione che l’Ordine circondariale conserva integra la propria competenza a regolare le circostanze di dettaglio inerenti allo svolgimento della pratica forense nel modo ritenuto più opportuno, ma sempre nel rispetto delle norme di legge, si palesa l’opportunità che i periodi semestrali nei quali la pratica si articola non vengano modificati nella loro durata per via regolamentare. Pertanto, nell’ottica di dare fedele attuazione all’art. 6, comma secondo, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, si dovrà prevedere la facoltà del praticante di godere dell’intero periodo di sei mesi solari per adempiere agli obblighi inerenti alla pratica, sicché la consegna del libretto presso la segreteria dell’ordine dovrà comunque avvenire successivamente alla conclusione del semestre stesso.

    Stante la necessaria continuità della pratica, il successivo semestre decorrerà dal giorno successivo a quello di conclusione del precedente, salvo il diritto-dovere del Consiglio dell’Ordine di compiere le verifiche del caso sull’attività svolta del tirocinante nei periodi già conclusi, con i tempi del caso.

    Per gli argomenti esposti si potrebbe suggerire di riformulare il regolamento del Consiglio limitatamente ai punti 2 e 3, sì da evitare rischî di impugnative di eventuali provvedimenti di mancata convalida dei semestri o di rifiuto del certificato di compiuta pratica”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 41

  • L’Avvocatura distrettuale (de L’Aquila) chiede parere circa la possibilità di accogliere quale praticante avvocato presso i proprî ufficî un ispettore superiore di P.S., atteso che l’Ordine locale ne ha respinto la domanda di iscrizione in relazione al suo status di appartenente alle forze dell’ordine. La scrivente amministrazione evidenzia che l’interessato ha ottenuto l’autorizzazione dell’ente di appartenenza a svolgere la pratica legale ai sensi del T.U. sul pubblico impiego.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Si deve senz’altro confermare il precedente e consolidato orientamento della Commissione che ravvisa nell’appartenenza alle forze dell’ordine un elemento ostativo all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

    Sul tema sono, infatti, intervenuti i pareri 22 novembre 2006, n. 83, 14 dicembre 2005, n. 93 e già 14 aprile 2000, n. 124.

    Ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza.

    Su tali soggetti, infatti, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato. Non a caso infatti, similmente ai doveri che incombono sull’avvocato, anche il regolamento che disciplina la pratica forense afferma che la pratica debba essere svolta con “…assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza” (art. 1, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101). L’obbligo di riservatezza, in particolare, presenta profili di indubbia problematicità, ove si consideri che l’ispettore di P.S. ha comunque l’obbligo di rapporto, cioé il dovere di informare immediatamente i superiori e l’autorità giudiziaria competente qualora dovesse venire a conoscenza, per qualsiasi ragione, di una notitia criminis.

    A ciò si aggiunge che nell’ordinamento delle forze di polizia, sia a carattere militare che non, sono presenti elementi di subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l’indipendenza necessaria allo svolgimento di attività forensi.

    Per quanto esposto la tutela dei fondamentale doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti.

    L’esistenza di un’autorizzazione allo svolgimento della pratica forense, concessa da parte dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non muta i termini della questione, atteso che detta autorizzazione è necessaria a tutelare l’interesse della P.A. a che il pubblico impiegato sia al suo esclusivo servizio e non percepisca compensi da terzi senza previo assenso dell’ufficio di appartenenza. Al contrario l’incompatibilità tra lo status di appartenente alle forze di polizia e la condizione di praticante avvocato scaturisce dalla necessità di tutelare il libero esercizio della funzione giudiziaria e dei diritti di difesa, che si collocano all’evidenza su di un altro piano.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 39