Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Si chiede (da parte del COA di Ferrara) parere circa la sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio professionale in capo ad un iscritto che sia altresì socio accomandatario di una s.a.s. la quale, però, risulti “inattiva” all’esito della visura presso la Camera di commercio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) e la società ha obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
    L’attività commerciale è sempre consentita, sì come la permanenza nel predetto registro, fino al momento nel quale si conclude la fase liquidatoria della società stessa (art. 2312 in relazione all’art. 2315 c.c.).
    Pertanto la qualificazione “società inattiva” non rileva ai fini della connotazione di soggetto esercente il commercio, poiché la società può compiere atti di carattere commerciale in ogni momento e la responsabilità dei socî si estende a tutte le obbligazioni presenti e passate.
    La conclusione è, necessariamente, che il socio accomandatario di s.a.s. non può svolgere la professione d’avvocato, rientrando nella previsione di cui all’art. 3 l.p.f.
    Va da ultimo ricordato che il Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ha ritenuto che l’assunzione della qualità di socio accomandatario in società commerciale, a prescindere dall’effettivo esercizio del commercio, rappresenti un contegno deontologicamente rilevante (cfr. C.N.F., sent. 16 maggio 2001, n. 85)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 16 gennaio 2008, n. 3

  • Il quesito (del COA di Ancona) riguarda la possibilità di ammettere al patrocinio un praticante che, ad un anno dall’iscrizione nel registro, abbia conseguito il diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali ma non avendo mai frequentato uno studio legale, né avendo presenziato ad udienze.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La soluzione della questione posta non può che darsi con riferimento a quanto precisato, a più riprese, da questa Commissione e dal Consiglio nazionale in genere (cfr. circolare C.N.F. n. 30-B/2003 e i pareri 27 aprile 2005, n. 27; 6 ottobre 2005, n. 72; 14 dicembre 2005, n. 96). In particolare si è evidenziato che il beneficio della sostituzione di un anno di pratica attraverso il conseguimento del diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali non esenta affatto il praticante dall’obbligo di svolgere il tirocinio forense che rappresenta ancora, all’evidenza, il nucleo fondamentale dell’attività formativa.
    Perciò il legislatore, opportunamente, non ha sottratto coloro che intendono frequentare una delle scuole universitarie agli obblighi formativi comunque incombenti sul praticante. Il D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, nel disporre, all’art. 1, che “Il diploma di specializzazione (…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno” , precisa dunque inequivocabilmente la valenza del titolo, limitandola alla finalità dell’integrazione del compimento del periodo di pratica, con esclusione, dunque, di altre finalità astrattamente possibili, quali ad esempio quella di costituire elemento utile ai fini della concessione dell’abilitazione provvisoria al patrocinio.
    Per altro si osserva che le norme relative alla concessione dell’abilitazione provvisoria al praticante, costituendo deroga al principio costituzionale dell’accesso alla professione mediante il superamento dell’esame di Stato, debbono necessariamente essere interpretate in senso tassativo, il che esclude che l’anno di tirocinio pratico necessario ai fini della concessione del beneficio possa essere integrato con modalità alternative a quelle previste dalla legge.
    Il praticante, quindi, potrà chiedere l’abilitazione al patrocinio provvisorio solo avendo proficuamente concluso i precedenti due semestri di pratica, frequentando lo studio professionale e le aule di giustizia secondo la disciplina di legge e le modalità prescritte nell’ambito dei regolamenti degli ordini circondariali. Se così non è, ossia se l’Ordine di appartenenza non ha convalidato i precedenti semestri di pratica, la richiesta di abilitazione andrà senz’altro respinta; a nulla rilevando, al proposito, l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione rilasciato da una scuola universitaria.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 gennaio 2008, n. 2

  • Quesiti dei COA di Velletri ed Orvieto

    Il quesito del Consiglio di Velletri verte sull’ipotesi di un iscritto che intenda candidarsi alle elezioni forensi e che abbia svolto le funzioni di commissario d’esame, nell’ambito di un mandato che deve ancora terminare e con la prospettiva di termine dei lavori oltre la data delle elezioni.
    Chiede il Consiglio di Orvieto:
    – se possano candidarsi alle elezioni per il Consiglio dell’Ordine forense iscritti i quali siano stati nominati nella Commissione per gli esami di avvocato per la sessione in corso e che, quindi, non abbiano svolto l’intero mandato ma abbiano solo presieduto alle prove scritte;
    – se possano candidarsi alle correnti elezioni coloro che abbiano svolto la funzione di commissario d’esame nell’anno della precedente tornata elettorale, terminando i lavori di commissione successivamente alle elezioni.

    La Commissione delibera di trattare congiuntamente, a ragione della sostanziale contiguità delle questioni poste, i due quesiti pervenuti da diversi Ordini. Dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “L’art. 22, comma 6°, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come sostituito dall’art. 1 del D.L. 21 maggio 2003 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione del 18 luglio 2003 n. 180, statuisce, tra l’altro, che gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni agli esami di avvocato non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell’ordine ed alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto.
    La riforma degli esami di abilitazione forense, infatti, aveva l’evidente intento di apportare una complessiva moralizzazione ed una maggior trasparenza nelle procedure di valutazione dei candidati all’abilitazione professionale.
    A questo scopo sono rivolte tutte le disposizioni inserite nel provvedimento, dal nuovo sistema di correzione degli elaborati, alle limitazioni volte a contrastare il fittizio trasferimento del praticante volto a spostare la sede d’esame, fino – appunto – ad una più rigida disciplina delle incompatibilità per i membri delle Commissioni esaminatrici.
    Proprio con riferimento a questo punto, si è introdotta una normativa volta a contrastare ogni possibilità, per i commissari d’esame, di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso, da utilizzare poi in sede di elezioni al Consiglio dell’Ordine ovvero alla Cassa nazionale di previdenza, e viceversa.
    In considerazione della ratio legis e dell’espressione letterale, che riferisce all’intero incarico, non può che considerarsi tutto il periodo nel quale l’avvocato svolga la funzione di commissario d’esami per valutare la sua ineleggibilità a Consigliere dell’Ordine, rimanendo altrimenti la previsione priva di senso.
    Quindi l’espressione «elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto» ricomprende tutte le tornate elettorali che si svolgano durante l’espletamento del mandato di commissario, con l’aggiunta delle votazioni immediatamente successive alla sua conclusione (sia essa per esaurimento dei lavori o per altra causa).
    In relazione alle esposte considerazioni si deve ritenere che le delineate incompatibilità con la candidatura sussistano.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 1

  • Il Consiglio grossetano chiede se sia corretto il contegno di un avvocato che, a fronte del ritardato pagamento delle proprie competenze da parte di un cliente professionale (imprenditore o libero professionista), applichi per il periodo di ritardo, anziché il saggio legale d’interesse, quello previsto dal d. lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La pretesa dell’avvocato di applicare una norma sulle transazione commerciali pare del tutto infondata.

    Infatti l’art. 2 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, conformemente all’omologo articolo della direttiva 2000/35/CE, limita l’applicazione delle disposizioni in tema di “lotta contro i ritardi di pagamento” alle sole transazioni commerciali, espressamente definite come «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione».

    Non rivestendo l’avvocato il carattere di imprenditore, quindi, il riferimento normativo risulta inconferente.

    Quanto alla presenza di eventuali risvolti disciplinari del contegno dell’iscritto, l’Ordine dovrà valutare se, in relazione alle modalità, ai termini ed alle forme della richiesta avanzata dal professionista al cliente, sussistano i presupposti per ritenere che sia stato commesso un abuso od una mancanza nell’esercizio professionale ovvero che siano stati lesi l’immagine od il prestigio della classe forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 66

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la possibilità di svolgere pubblicità informativa (riguardante l’organizzazione dello studio, i servizi offerti, le materie trattate ed i prezzi di singole prestazioni) attraverso apposita stabile organizzazione, interna od esterna allo studio professionale, e la sua compatibilità con gli articoli 17 (informazioni sull’attività professionale), 17-bis (modalità d’informazione) e 19 (divieto di accaparramento di clientela) del codice deontologico.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “A seguito della revisione del codice deontologico forense varata il 14 dicembre 2006 in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’avvocato può dare informazione sulla propria attività professionale, con contenuto conforme a verità e correttezza e secondo forme e modalità che rispettino la dignità e il decoro della professione. Permane il divieto di ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

    Nella nuova formulazione degli artt. 17 e 17-bis del codice è scomparso il riferimento che la precedente regola comportamentale faceva a mezzi esclusivamente consentiti ed i valori della dignità e del decoro professionale diventano così il test di liceità della pubblicità informativa.

    Nei limiti delineati, l’esistenza di una specifica funzione informativa stabilmente strutturata all’interno od all’esterno dello studio professionale di per sé non viola la norma deontologica, a condizione che il contenuto dell’informazione comprenda le indicazioni obbligatorie (art. 17-bis, comma 1) senza eccedere rispetto alle facoltative (art. 17-bis, comma 2) e sempre che le modalità di esercizio di tale attività non risultino in concreto contrastanti con la dignità ed il decoro professionali.

    Ove l’attività della struttura dedicata dovesse poi trascendere la sfera dell’informazione per proporsi l’assunzione di rapporti clientelari potrebbe nel concreto risultare violato l’art. 19 del codice deontologico sia sotto il profilo dell’intermediazione sia per modalità (non altrimenti tipizzate dalla regola) che eventualmente fossero rilevate non conformi alla correttezza ed al decoro professionali”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 65

  • Il Consiglio remittente (Tortona) segnala il caso di un iscritto che, subentrando nel mandato di un precedente collega, non si è adoperato per la liquidazione dei compensi di quest’ultimo. Si chiede se la norma di cui all’art. 33 cod. deont. si applichi anche alle attività stragiudiziali, come sarebbe richiesto nel caso di specie.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una specifica vicenda di rilevanza deontologica, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia disciplinare.

    Nel caso sottoposto è particolarmente evidente che, in caso di affermazione della responsabilità del soggetto, il C.N.F. potrebbe rivestire il ruolo di giudice dell’impugnazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 64

  • Il richiedente lamenta un’interpretazione scorretta dell’Ordine di appartenenza circa la liquidazione di alcune proprie notule di pagamento.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, innanzitutto perché proviene da un singolo iscritto, mentre l’art. 24 del Regolamento delle attività del C.N.F. prevede che si provveda su richieste di parere nascenti o fatte proprie dagli Ordini. In secondo luogo il Consiglio nazionale non ha alcun potere di legge di sindacare l’operato dei Consigli circondariali in tema di pareri di congruità dei compensi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 63

  • L’Ordine (di Ancona) chiede se possa essere iscritto tra i praticanti un laureato in giurisprudenza condannato per reati in materia di stupefacenti con sentenza di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’ordinamento professionale forense non prevede un’automatica inibizione dell’iscrizione a carico di coloro che abbiano riportato una condanna da parte del giudice penale.

    D’altro canto, però, all’avvocato, quale collaboratore dell’amministrazione della giustizia e come titolare di una funzione costituzionalmente prevista, è richiesto un livello di moralità più elevato rispetto a quello del comune cittadino.

    Questa necessità è fissata da un lato dalle norme del codice deontologico, dall’altro nel consistente potere che la legge affida all’Ordine in tema di valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo.

    Pertanto la situazione indicata nel quesito dovrà essere valutata dall’Ordine medesimo, che potrebbe procedere all’iscrizione solo ove ritenesse che, nonostante il precedente penale, il soggetto possa ritenersi comunque di “condotta specchiatissima ed illibata”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 62

  • Il quesito (del COA di Pesaro) riguarda la possibilità di fornire a terzi, a fronte di istanze documentate, indirizzi di posta elettronica di avvocati iscritti nell’albo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito riguarda la materia della privacy e non l’ordinamento forense. Lo stesso potrebbe utilmente essere quindi indirizzato all’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

    Tuttavia la questione sembra possa trovare piana soluzione nelle disposizioni vigenti.

    Premesso che gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa in materia (articolo 4, comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Garante già a partire dalla risposta a quesito 4 agosto 1997 (nel Bollettino n. 1 del maggio 1997, pag. 46, documento web n. 30843) riguardante la pubblicità dell’albo professionale dei dottori commercialisti, ha rilevato che anche quando le specifiche fonti normative non disciplinino espressamente le forme di consultazione dell’albo, tuttavia le comunicazioni di legge (nella specie, l’articolo 16, comma 4 della legge professionale forense – R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) rendono possibile una diffusa conoscibilità dell’albo presso le amministrazioni destinatarie e che inoltre ”gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per la loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi”, come conferma la stessa legge professionale, che prevede l’affissione dell’albo nelle sale d’udienza. In conformità a precedenti decisioni dell’Autorità ed al parere 29 maggio 2003 (nel Bollettino n. 39 del maggio 2003, documento web n. 29840), specificamente riguardante il fenomeno dello spamming, può prescindersi dall’informativa e dal consenso espresso dell’interessato quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati (articolo 24, comma 1 lettera c) del Codice).

    Nulla pertanto si oppone alla diffusione degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli interessati per la pubblicazione sull’albo tenuto dal Consiglio dell’ordine”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 61

  • L’ordine aostano si interroga circa la liceità deontologica di un volantino, distribuito da un avvocato, che proponga consulenza gratuita all’interno di un gazebo ubicato in pubblica piazza a favore dei consumatori allo scopo di renderli edotti circa i loro diritti.

    “I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti teoricamente in sé non vietati.

    Non vi sono, infatti, limiti espressi alla sede nella quale l’avvocato può rendere consulenza e le brochures informative sono oggi espressamente consentite.

    I limiti concreti alle suddette attività, comunque, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico, ove si fa riferimento, sia per l’informazione che per l’acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

    Tali concetti discendono dall’articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell’Ordine.

    La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.

    Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente ammissibili sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

    Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

    Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 60