Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Torre Annunziata) attiene alla funzione del liquidatore, nominato dal giudice nell’ambito di una causa per lo scioglimento di una società di persone. Si chiede se l’avvocato, chiamato a rivestire tale incarico, possa compiere atti di amministrazione della società volti a preservare il patrimonio societario e l’avviamento commerciale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La risposta al quesito dev’essere di segno positivo.
    L’attività di colui che compia atti di amministrazione di una società quale esecutore di un mandato giudiziale non ricade tra quelle oggetto del divieto di cui all’art 3 della legge professionale. Se ne distingue, infatti, poiché mancano del tutto quelle caratteristiche che assimilerebbero l’avvocato al comune imprenditore, e, in particolare, l’assunzione di un rischio d’impresa, l’esistenza di uno scopo di lucro diretto e personale, l’utilizzo del proprio nome e patrimonio a fini di commercio.”

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 16 marzo 2007, n. 8

  • Il Consiglio dell’Ordine richiedente (Torino) intende sapere se sia possibile, per il praticante abilitato, procedere alla nomina di sostituti processuali avanti il Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 9 l.p.f.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La risposta deve essere di segno negativo, e ciò per una molteplicità di ragioni.
    Innanzitutto l’esensione della facoltà di nominare sostituti a titolo permanente si pone in contrasto con le finalità formative della pratica legale e dell’abilitazione provvisoria al patrocinio. Se, infatti, l’ammissione del praticante alla funzione difensiva, costituisce una deroga alla riserva di competenze spettante all’avvocato, essa è dettata ai fini dell’effettiva frequentazione delle aule giudiziarie da parte dell’aspirante avvocato, con gli effetti didattici e di qualificazione professionale che ciò comporta. Del tutto incomprensibile sarebbe la possibilità di delegare a terzi l’effettuazione di tale esperienza professionale.
    Dal punto di vista ermeneutico, poi, la facoltà di nomina del sostituto è affidata dalla legge professionale all’«avvocato», mentre è noto che il praticante abilitato può svolgere alcune delle funzioni spettanti all’avvocato, ma non ne acquisisce lo status, nemmeno temporaneamente, di talché è da escludersi la possibilità di estendere analogicamente il diritto di nominare sostituti rispetto ai soli avvocati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 17 gennaio 2007, n. 7

  • Il quesito proviene da un avvocato e riguarda i requisiti soggettivi necessari ai fini della costituzione di uno studio legale associato con avvocati provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile. Infatti, ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’Ordine degli Avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili a fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale.
    In particolare, nel caso in oggetto, l’interessato dovrà rivolgersi al proprio Ordine di appartenenza, ovvero presso l’Ordine dove si intenda costituire lo studio legale associato, il quale – ove avesse dubbi sull’applicazione della vigente normativa – potrà porre la questione, con le modalità di cui innanzi, alla Commissione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 6

  • Si chiede (da parte del COA di Genova) di sapere, nel caso di iscritto all’albo degli avvocati già magistrato ed ora pensionato, se lo stesso possa esercitare “fin da subito” le professione forense avanti la Corte di Cassazione, nonostante questi abbia ricoperto, fino a tempi recenti, la carica di presidente di sezione presso la Suprema Corte.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione, in ciò supportata da conforme decisione della Corte regolatrice (Cass., 21 aprile 2000, n. 5268) che il divieto di esercizio professionale davanti all’autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni giudiziarie, previsto dall’art. 26 della legge professionale a carico di coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, non possa in alcun modo essere eluso nel caso di specie. L’iscritto all’albo, proveniente dai ranghi della magistratura, ancorché iscritto all’albo degli avvocati abilitati avanti le giurisdizioni superiori, non può certamente esercitare, per il prescritto biennio, l’attività avanti la Corte di Cassazione, difettando egli del relativo ius postulandi, per aver fatto parte di tale Ufficio nell’ultimo triennio della sua attività giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 17 gennaio 2007, n. 5

  • Il quesito (del COA di Rovigo) riguarda la sussistenza, per l’avvocato dipendente pubblico iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo, dell’obbligo di denunciare alla Corte dei Conti episodi che abbiano causato danni all’Erario e dei quali sia a conoscenza a cagione del suo ufficio difensivo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Tra i doveri dell’impiegato pubblico (e quindi anche di coloro che risultino iscritti nell’elenco speciale degli avvocati esercenti presso enti pubblici in regime di dipendenza) vi è senz’altro quello di operare nell’interesse dell’Amministrazione “per il pubblico bene” (art. 13 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ancorché oggi derogato da disposizioni specifiche per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, ai sensi della tabella A, annessa al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
    Nell’adempimento dell’obbligo di denuncia di fatti dannosi per l’Erario di cui all’art. 20 del medesimo D.P.R. 3/1957 non si pone un conflitto di fedeltà, come nel caso dell’avvocato che denunci il proprio cliente, posto che l’avvocato non va a denunciare l’Amministrazione bensì l’impiegato che l’ha danneggiata (art. 18).
    Se, infatti, l’avvocato ha difeso l’Ufficio o l’ha assistito in attività stragiudiziali su indicazione di soggetti preposti ad uffici gerarchicamente sopraordinati al suo, l’azione è stata ordinata “in nome” della P.A. amministrazione ma, nondimeno, ha prodotto effetti contrari a quelli dell’Amministrazione stessa. Dunque destinatario della denuncia è un funzionario infedele, non l’Amministrazione rappresentata in giudizio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 17 gennaio 2007, n. 4

  • Il quesito (del COA di Reggio Calabria) si riferisce alla costituzione di una società di persone tra avvocati ed altri soggetti, alcuni iscritti in altri albi (ragionieri e dottori commercialisti), altri esercenti attività non ordinistiche (quali interpreti o periti in materie tecniche). Il Consiglio chiede se una siffatta organizzazione, dotata di autonoma partita IVA, debba essere iscritta nell’albo insieme agli avvocati che ne fanno parte, e ciò poiché la normativa di cui all’art. 2, comma 1, lett. c, del decreto-legge 223/06 prevede la possibilità di partecipare in una sola società tra professionisti di tipo interdisciplinare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito dell’Ordine reggino ripropone alcuni dei delicati nodi interpretativi della lacunosa normativa di cui al cosiddetto “decreto Bersani”, che il Consiglio ha affrontato nell’ampia circolare C-22/2006 del 4 settembre u.s.
    In questa sede non si può che confermare quanto si è già ivi considerato quanto alle conseguenze sistematiche delle norme, a carattere abrogativo di principio, contenute nell’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (così come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248).
    In particolare si evidenzia quanto segue.
    Escludendo che l’attività multidisciplinare possa essere esercitata, in assenza di espressa previsione di legge, tramite la forma della società di capitali, deve considerarsi il caso di professionisti intenzionati ad unirsi con lo strumento della società di persone.
    Per vero il divieto di costituire società professionali multidisciplinari, contenuto nella l. 1815/1939, è già stata abrogato dall’art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Quest’ultimo atto normativo, peraltro, prevedeva – ai fini della propria concreta attuazione – l’emanazione di un decreto ministeriale che fissasse i requisiti per l’esercizio delle attività professionali associate (contemplate dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815), decreto mai adottato.
    Il “decreto Bersani” non muta i termini della questione, avendo avuto carattere meramente abrogativo e lasciando inalterata, perciò, la necessità di una normativa attuativa.
    Nel silenzio della legge sulla concreta possibilità di costituire società multidisciplinari e sulle specifiche attività che tali società possano svolgere, deve ritenersi ammissibile, per l’avvocato, la partecipazione alle società di persone previste dal codice civile, salva la necessità che, però, l’incarico professionale venga conferito ad un singolo professionista, a tutela del rapporto fiduciario che si va ad instaurare con il cliente.
    Il decreto legge 223 del 2006, poi, non dispone l’abrogazione della legislazione sulle S.T.P., cosicché deve ritenersi che l’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio sia ancora riservata a questo tipo sociale in via esclusiva (come previsto dall’art. 16 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).
    Sarebbero, perciò, assoggettate all’esercizio in forma societaria multidisciplinare le sole attività di consulenza stragiudiziale.
    Quanto alla necessità che la società di persone (che avrà evidentemente la propria partita IVA e cui potranno eventualmente essere imputati i compensi dovuti per l’attività svolta) sia iscritta nell’albo degli avvocati in via autonoma, in aggiunta ai nominativi dei legali che vi partecipano, ciò non è imposto dalla recente normativa.
    D’altra parte il Consiglio dell’Ordine dovrà sicuramente vigilare affinché l’iscritto non entri a far parte di più società a carattere multidisciplinare, violando la legge e mancando eventualmente anche ai propri doveri deontologici di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 17 gennaio 2007, n. 3

  • Il quesito (del COA di Teramo) verte sulla legittimità di alcune dichiarazioni, rese da avvocati dipendenti pubblici, già beneficiarî della normativa sul tempo parziale, di voler permanere iscritti nell’albo nonostante il disposto della l. 25 novembre 2003, n. 339 che ha determinato l’insorgere di incompatibilità a partire dal 2 dicembre 2006.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito dell’Ordine di Teramo annuncia l’intenzione di allegare le dichiarazioni di due iscritti, intenzionati a conservare il proprio status di avvocati-dipendenti pubblici a tempo parziale, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Fortunatamente gli allegati non sono pervenuti al Consiglio, circostanza che avrebbe determinato l’inammissibilità del quesito, poiché privo dei caratteri di generalità ed astrattezza e, invece, attinente ad una vicenda specifica, nella quale – peraltro – sussiste giurisdizione d’appello del C.N.F.
    Vi è, perciò, la possibilità di fornire risposta al quesito formulato, ossia se possa considerarsi legittima l’aspirazione dell’avvocato che, avendo beneficiato della possibilità di svolgere la professione forense a tempo parziale così come prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, intenda conservare entrambe le posizioni senza esercitare l’opzione per una delle due.
    A questo proposito la Commissione si richiama in toto a quanto esposto nella recente circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricorda l’importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all’opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell’attività libero professionale esclusiva.
    Perciò, nel dare piena adesione alle motivazioni esposte nella circolare, si ritiene di fare cosa utile inviandone il testo al Consiglio richiedente il parere.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 2

  • Una singola professionista rivolge un quesito in tema di patrocinio a spese dello Stato nel caso di procedure tributarie stragiudiziali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo interessato. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, e non anche su vicende specifiche.
    Nel caso di specie sia l’Ufficio preposto presso il Tribunale sia il Consiglio dell’Ordine hanno negato che nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione possa disporsi il pagamento da parte dello Stato delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale. Se l’interessata ritiene siano state violate delle norme di legge (e segnatamente che la vicenda nella quale ha prestato la propria opera rientri nell’ambito applicativo della normativa sul patrocinio a spese dell’Erario di cui all’art. 75 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) dovrà impugnare i provvedimenti di diniego nelle sedi competenti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 1

  • Il Ministero della Giustizia inoltra l’istanza di un professionista che è tenuto a versare alcune somme allo Stato e non ne conosce le modalità.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile perché non riguarda la materia dell’ordinamento forense. Fornire i chiarimenti richiesti è, semmai, competenza del Ministero mittente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 84

  • Il quesito (del COA di Chieti) verte sulla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati un maresciallo dei Carabinieri postosi in aspettativa ai sensi dell’art. 15 della l. 599/1954.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Si ritiene di confermare il consolidato orientamento in base al quale si esclude la compatibilità tra la condizione di praticante avvocato e l’appartenenza a forze dell’ordine e corpi militari, a ragione del regime di subordinazione gerarchica e di disciplina che caratterizza questi ultimi, in evidente contrasto con i doveri di indipendenza e di segreto professionale che gravano sull’avvocato come sul praticante (v., sul punto, parere 14 dicembre 2005, n. 93 e 13 luglio 2006, n. 45).

    Quanto al collocamento in aspettativa, si deve considerare che esso rappresenta solo una sospensione temporanea delle obbligazioni lavorative e non fa venire meno il vincolo di dipendenza del pubblico impiegato.

    Si reputa quindi legittimo il diniego dell’iscrizione di un soggetto nella condizione descritta”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 83