Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Trieste) riguarda l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale, del presidente del Consiglio di amministrazione di una società per azioni di gestione di servizi pubblici locali.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e adotta il seguente parere:

    «Va preliminarmente ricordata la stabile interpretazione della Commissione Consultiva e della giurisprudenza del Consiglio sul tema nuovamente sottoposto all’esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori, in termini di capacità astratta. Di per sé, infatti, la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n.159). Sicché certamente non versa in situazione d’incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato (C.N.F. sent. 159/1996, cit; 20 settembre 2000, n.90; Cass. SS.UU. 5 gennaio 2007, n. 37).
    Con riferimento al caso specifico va premesso che l’analisi della fattispecie concreta è di stretta competenza del Consiglio locale. Senza sostituirvisi indebitamente, la Commissione rileva, da un lato, la natura gestoria del potere-dovere statutario di adozione dei provvedimenti d’urgenza, assistito anche dall’attribuzione di autonoma capacità di spesa, e – d’altro canto – le funzioni meramente esecutive assegnate dallo statuto alla figura del direttore generale.
    La natura potenzialmente pubblica e lo scopo della società non incidono sull’eventuale incompatibilità (parere 21 novembre 2001), mentre non è concretamente valutabile – innanzitutto in termini di coerenza statutaria e di estensione – la delega di poteri gestori ad altro amministratore”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 47

  • Il quesito (del COA di Siracusa) pone la questione se, cessati dalle funzioni, Presidente e Consigliere Segretario debbano sottoscrivere le decisioni disciplinari assunte durante il loro mandato. Si chiede altresì come si debba comportare il nuovo Consiglio in caso di rifiuto del precedente collegio di sottoscrivere le motivazioni.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «La risposta al quesito proposto non può prescindere da un’interpretazione sistematica che tenga conto per un verso della normativa processualcivilistica normalmente applicata ai procedimenti disciplinari (cfr. artt. 132, 3° comma, e 161, 2° comma, c.p.c.), e per altro verso, della natura giuridica del procedimento stesso, che è quella di un procedimento amministrativo a carattere contenzioso, con garanzie di contraddittorio. La norme del processo civile sopra richiamate vanno interpretate nel senso della esigenza di una sicura identificazione della decisione come riferibile al collegio che l’ha deliberata con quella specifica motivazione. Per altro verso, non vi è dubbio che il deposito della decisione sia il momento nel quale il presidente ed il segretario in carica – che possono anche non avere preso parte alla decisione – attestano l’intervenuta assunzione del provvedimento disciplinare nei termini indicati, nonché la conformità dello stesso allo svolgimento del procedimento come rappresentato agli atti. È questa attestazione a dar conto degli autori della decisione, nonché del contenuto materiale del provvedimento, comprensivo di idonea motivazione e degli altri elementi necessari di cui all’art. 51, secondo comma, R.D. n. 37/1934. In questo senso, l’atto del deposito acquista una sorta di autonomia logico-giuridica, finalizzata alla pubblicazione della decisione stessa: per questo, pur a fronte della diffusa prassi in forza della quale sono il presidente e il consigliere segretario del collegio che ha assunto la decisione ad effettuare la sottoscrizione di cui al citato art. 51, non sussistono motivi ostativi a che tale sottoscrizione sia invece materialmente apposta dal presidente e dal consigliere segretario in carica al momento del deposito. Del resto, la lettera del citato art. 51 non contiene elementi che forniscano spunti interpretativi decisivi a favore dell’una o dell’altra delle evenienze possibili a proposito della sottoscrizione (con riferimento al tempo: a quello del giudizio ovvero del deposito), così che entrambe, nel silenzio della norma, appaiono legittime e tra loro alternative, secondo discrezionalità, prassi e possibilità del Consiglio procedente, anche considerato lo spazio di autonomia che a tali enti compete, in quanto enti pubblici non economici a carattere associativo (per tale nozione, pacifica in dottrina, vedi per tutti G. Rossi, Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere, Jovene ed., Napoli 1979, 23 ss.)».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 46

  • Il Consiglio dell’ordine forense di Brescia chiede se, anche alla luce dell’orientamento del giudice amministrativo, si può affermare e riconoscere che il conseguimento del diploma di specializzazione della scuola per le professioni legali di cui all’art. 16, d. lgs. 398/1997 esonera il praticante dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti o, al contrario, si deve continuare ad affermare che è necessaria l’iscrizione al registro dei praticanti per almeno due anni.

    Dopo ampia discussione congiunta con la Commissione per l’accesso e la formazione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e, premesso che la rilevante portata generale del caso sottoposto nonché la deliberazione d’iscrizione che risulta adottata nel caso specifico consentono di ritenere ammissibile il quesito, adotta il seguente parere:

    «1. La questione propone argomenti sui quali – come ricorda il COA richiedente – il Consiglio Nazionale Forense ha espresso una posizione consolidata, attraverso due pareri dell’anno 2005 (nn. 27 e 72) conformi a quanto già nella circolare 30-B/2003 del 24 ottobre 2003.
    Tale impostazione va confermata, nonostante il difforme orientamento del giudice amministrativo.
    Va al proposito ricordato che:
    1.1) ai sensi del D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002) solo il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche “(…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”;
    1.2) la frequenza di una delle suddette scuole è di per sé inidonea a garantire il beneficio di cui al D.M. cit.;
    1.3) la frequenza è compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica tradizionale ed in particolare con la partecipazione alle udienze;
    1.4) “(…) in ogni caso il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari”;
    1.5) l’iscritto nel registro il quale, frequentando la scuola, non ottenga il diploma, può – ai sensi dell’art. 1, 3° comma del DPR n. 101 del 1990 – utilizzare il dato della frequenza come se fosse relativa ad un corso post-universitario e quindi esonerarsi dalla sola pratica dello studio (e non dalla partecipazione alle udienze) per il periodo di un anno.

    2. Ciò detto, la soluzione della questione suppone, nel quadro della conferma delle premesse poste dalla citata circolare, l’ulteriore precisazione dei nessi (e delle relative conseguenze) che si instaurano tra le principali norme che regolano la materia.
    Tra esse spicca, da un lato, l’art. 17, 1° comma, n. 5) del RDL 27.11.1938, n. 1578 (come modificato dall’art. 2 della legge n. 406 del 1985) e dall’altro il complesso normativo costituito dalla legge (delega) 15.5.1997, n. 127 (art. 17, 114° comma), dal decreto legislativo (di attuazione della predetta delega) 17.11.1997, n. 398 (art. 16) e dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 cit. (articolo unico).
    L’art. 17, 1° comma, n. 5 del RDL 1578/1933 cit. prevede che per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario, tra l’altro, aver compiuto (lodevolmente e proficuamente) un periodo di pratica frequentando, per almeno due anni consecutivi posteriormente alla laurea, lo studio di un avvocato, assistendo alle udienze civili e penali. A questa esigenza si finalizza l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Con il secondo gruppo di norme si prevede (per quanto qui rileva) che il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per il periodo di un anno.
    Se da un lato è evidente che solo il conseguimento del diploma (e non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della pratica, dall’altro si potrebbe ritenere che quest’ultima, una volta conseguito diploma, è ridotta ad un anno e correlativamente ad un anno è ridotta la durata dell’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Questa conclusione combacerebbe anche con l’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che, nel riservare al regolamento da emanare con successivo D.M. la disciplina dei termini entro cui il diploma può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica (D.M. nella specie identificabile in quello n. 475 dell’11.12.2001), avverte che tale regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio”.
    Ciò fa venire meno l’ipotetico contrario argomento per cui il decreto ministeriale non potrebbe novare la materia della pratica col ridurla ad un anno siccome norma di rango inferiore rispetto a quella dell’art. 17, 1° comma, n. 5) RDL 1578/1933 che quella pratica vuole sia svolta per due anni consecutivi dopo la laurea. Infatti, la normazione per decreto non incontra l’anzidetto limite stante il rinvio autorizzatorio contenuto nell’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che permette la posizione di una disciplina anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso.
    Tuttavia, l’interpretazione da preferire (per i motivi che ora si diranno) è quella per cui non è la durata della pratica (e la correlativa necessità di iscrizione nel registro), ma la sua modalità di attuazione ad essere stata oggetto di intervento novativo.
    3. Infatti, l’art. 17, 114° comma della legge (delega) n. 127 del 1997, nell’autorizzare il Ministro a regolamentare la materia anche in deroga alla legislazione vigente, prevede che “(…) il diploma (…) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia (…) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”.
    Ma un conto è la possibilità che un anno sia sostituito dal diploma, ferma rimanendo la pratica biennale, altro è dire che quest’ultima sia ridotta ad un anno.
    L’interpretazione letterale e sistematica fa ritenere che sia la prima la soluzione corretta e pertanto che il decreto ministeriale in commento abbia novato la sola modalità di computo del periodo biennale di pratica e non la sua durata; sotto il profilo letterale, infatti, alludere al “(…) compimento del relativo periodo di pratica” significa rimandare, con l’uso del termine relativo, al periodo di pratica previsto dalla legge (due anni) ed ammettere – con l’uso del termine compimento – che esso può ritenersi compiuto anche quando uno dei due anni sia sostituito dal diploma.
    Sotto il profilo dell’analisi di sistema, poi, non sfugge come la seconda soluzione assegna alla deroga della norma primaria operata dal regolamento, un ambito di incidenza modificatrice maggiore di quella frutto della prima opzione dato che quest’ultima circoscrive la novità normativa alla sola modalità di computo del periodo di pratica, questa restando per il resto non investita dalla modifica.
    Il riferimento ad un’interpretazione della norma condizionata anche dalla misura della deroga, valorizza il principio della eccezionalità del potere di modifica e della tendenziale conservazione dell’enunciato normativo.
    Si consideri poi che la seconda soluzione permetterebbe di ottenere il certificato di compiuta pratica anche prima del decorso di due anni dalla laurea (come invece richiesto dall’art. 17, 1° comma, n. 5) cit.) e ciò quale conseguenza della non coincidenza dell’anno solare con l’anno accademico, dato che il diploma può – dal punto di vista del computo in anno solare – essere conseguito dopo un anno e mezzo dall’iscrizione alla scuola.
    Ciò si tradurrebbe in forma di disparità di trattamento tra praticanti, alcuni dei quali costretti ed altri no, a rispettare il requisito del biennio senza che la discriminante possa nemmeno essere ricondotta un atto volitivo dell’interessato posto che l’attuale meccanismo di accesso alle scuole, basato sul numero chiuso, esclude che ci si possa iscrivere sol perché lo si voglia.
    La pratica resta pertanto quella biennale prevista dalla legge fondamentale, scandita da due anni consecutivi successivi alla laurea, spesi nella frequenza di uno studio legale e nella partecipazione alle udienze, un anno dei quali è sostituibile dal diploma in modo tale che il periodo complessivo di pratica non risulti inferiore al biennio solare (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22.12.2003, n. 3605; contra, TAR Lazio, Roma, sez. III, 23.03.05, n. 3312; TAR Calabria, Catanzaro, sez. III, 8.07.05, n. 1153; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 2.12.04, n. 8391; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 24.02.04, n. 506).
    4. La conclusione porta a ritenere che l’iscrizione nel registro debba protrarsi per almeno due anni e, in conformità a quanto già ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense nella richiamata circolare, per uno di essi la pratica dovrà svolgersi in modo (per così dire) tradizionale, mentre per l’altro il consiglio dell’ordine interessato non potrà eccepire l’interruzione se la sua modalità di svolgimento tradizionale sia surrogata dall’ostensione del diploma.
    5. Quanto detto, pur nella consapevolezza dell’opinione contraria di una parte della giurisprudenza amministrativa, sfugge alle critiche da taluno avanzate.
    Certamente inappropriata è quella con cui si denuncia un presunto effetto distorsivo conseguente al fatto che la frequenza della scuola, finalizzata al conseguimento del diploma, è (per il momento) biennale sicché la pratica si amplierebbe sostanzialmente a tre anni; così argomentando non si tiene conto di quanto già rilevato dal Consiglio Nazionale Forense nella citata circolare laddove si sottolinea che la frequenza è compatibile con lo svolgimento tradizionale della pratica.
    Di guisa che è certamente ammissibile una parziale sovrapponibilità di quest’ultima e della frequenza della scuola, considerando sia, in astratto, che la pratica è stata persino ritenuta compatibile con la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e dunque a maggior ragione lo è con la frequenza di una scuola, sia, in concreto, che quest’ultima è quasi dappertutto organizzata in modo tale da consentire ampia frequenza dello studio legale e delle udienze.
    6. Non convince nemmeno l’argomento per cui, se l’iscrizione biennale nel registro attribuisce al consiglio dell’ordine un potere deontologico nei confronti del praticante, esso è in concreto inesplicabile per l’anno di svolgimento non tradizionale della pratica.
    Infatti, la presa deontologica si esprime anche in relazione a fatti e comportamenti estranei all’esercizio della pratica ma che siano idonei a produrre un riflesso deontologico, sicché poca conta che nell’anno di riferimento il praticante non esplichi attività tipica della pratica tradizionale rappresentando la sua iscrizione nel registro la precondizione per un controllo deontologico comunque possibile.
    7. Anche la sentenza del Consiglio di Stato sezione IV del 5 ottobre 2005, n. 5353 non appare convincente alla Commissione.
    Il Consiglio di Stato ammette che esistono fonti di rango primario che inequivocabilmente stabiliscono la durata complessiva del tirocinio professionale in almeno due anni (cfr. articolo 17, comma 1, lett. 5, Rdl 1578/33, e articolo 2, legge 406/85). Tuttavia afferma che la norma di legge che ha autorizzato la fonte regolamentare a rendere la disciplina dei termini entro cui il diploma di specializzazione può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica, nella misura in cui ha disposto che il predetto regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio” (articolo 17, comma 114, legge 127/97), ha consentito al successivo atto di esercizio della potestà normativa delegata di incidere non solo sulle modalità concrete di svolgimento della pratica, ma anche sulla sua durata, perché la durata non afferirebbe a quei “principi fondamentali” della materia che soli sarebbero al riparo dalla deroga. Il giudice amministrativo propone quindi una ricognizione dei principi fondamentali che regolano l’accesso alla professione di avvocato (nei generici termini di necessaria, idonea e adeguata preparazione teorica e pratica, nonché di consapevolezza della funzione, dei diritti e dei doveri -deontologia professionale – e di decoroso comportamento). Sennonché l’approccio appare assai semplificato, per esempio nel mancato richiamo, tra i principi fondamentali, della necessità di un esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato, principio di rango propriamente costituzionale (cfr. articolo 33, comma 5, della Costituzione).
    Sembra piuttosto che debba essere precisata l’effettiva portata della delegificazione operata con il comma 114 dell’articolo 17 della legge 127/97. Al proposito è vero, come afferma il Consiglio di Stato, che la legge non precisa quali siano le norme di rango primario effettivamente derogabili con la fonte regolamentare, tuttavia appare discutibile distinguere, nell’ambito di tali disposizioni, quelle che accedono al terreno dei principi fondamentali e quelle che non vi accedono.
    Ritiene la Commissione che la norma primaria non individui le norme di legge derogabili perché rimette tale scelta alla fonte regolamentare, in termini assolutamente eventuali (“anche in deroga” e non, semplicemente, “in deroga”), secondo una tecnica di delegificazione forse incoerente ma assai diffusa nell’ordinamento.
    Nel caso di specie l’atto di esercizio del potere regolamentare in oggetto è il decreto del ministro della Giustizia 475/01, che nel suo articolo unico, come detto, dispone che “il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”. Da questa formulazione non pare possibile ricavare un’intenzione nel senso della deroga alle norme di legge che prevedono una durata complessiva del tirocinio di almeno due anni. Ed è almeno indubbio che sia del tutto assente, dal testo riportato, una norma esplicita in questo senso.
    Pare ragionevolmente potersi concludere che la fonte regolamentare abbia fatto un uso molto moderato della facoltà di deroga concessa dalla legge. Ha sancito che il diploma tiene luogo della pratica “tradizionale” per un anno, ma nulla ha disposto in ordine alla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge “almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea”. In ipotesi, in base all’ampia deroga concessa, la fonte regolamentare avrebbe potuto dotare di valenza maggiore il diploma. Poiché essa nulla dispone in ordine alla durata complessiva del tirocinio, questa resta regolata dalle fonti primarie in materia, a nulla rilevando che queste fonti accedano o meno all’area dei principi fondamentali che reggono la disciplina dell’accesso alla professione.
    8. In conclusione, la Commissione ritiene di confermare che il conseguimento del diploma di cui si discute, se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera tuttavia dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 41

  • Quesiti della Sezione polizia giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Roma

    Il primo dei quesiti proposti attiene alla decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione dall’albo su richiesta dell’interessato.
    Il secondo quesito attiene alla possibilità di rilasciare la certificazione di cancellazione a terzi che ne facciano richiesta, precisando in caso affermativo, le modalità di accesso e le eventuali imposte da pagare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    «Con riferimento al primo dei quesiti proposti, si osserva che, pur avendo il provvedimento di cancellazione su richiesta dell’iscritto natura evidentemente costitutiva, specularmente a quanto accade per il provvedimento di iscrizione, va considerato che la norma di cui all’art. 37, comma 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede la necessaria notifica del provvedimento di cancellazione sia all’interessato che al pubblico ministero. Se ne ricava che la decorrenza degli effetti della cancellazione vada calcolata in relazione alla data della notifica del provvedimento.
    Con riferimento al secondo quesito, attesa la natura pubblica dell’albo professionale, la Commissione ritiene del tutto lecito il rilascio della certificazione di cancellazione a terzi che ne facciano richiesta, presentando apposita domanda al Consiglio dell’ordine competente, che riscuoterà gli eventuali diritti di segreteria e copia».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 40

  • Il quesito (del COA di Pisa) riguarda la competenza della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri a conoscere dei ricorsi nei casi di diniego dell’accesso ad atti dei Consigli locali dell’ordine forense.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e, premesso che la rilevante portata generale del caso sottoposto nonché l’assenza di qualsiasi potenziale interferenza con l’attività giurisdizionale consentono di ritenere ammissibile il quesito, adotta il seguente parere:

    «Se appare scontata la natura pubblicistica dei Consigli dell’ordine forense anche nelle loro articolazioni locali e quindi la loro appartenenza alla “pubblica amministrazione” agli effetti della legge 241/1990, la competenza della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale istanza sovraordinata per i ricorsi nei casi di diniego d’accesso, risulta avere un ambito oltremodo più ristretto, mentre – in punto di competenza – la decisione adottata dalla Commissione nel caso non appare convincente, fondata com’è su giurisprudenza non in termini.
    Del segnalato distinto ambito di operatività è evidente segnale letterale e sistematico, interno alla normativa di cui alla legge citata, la sensibile differenza espressiva tra la definizione di cui all’art. 22, comma 1, lettera e), che intende quale pubblica amministrazione alla quale è dichiarata applicabile la disciplina dell’accesso “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, e la limitazione, invece, della richiesta di riesame da rivolgersi alla predetta Commissione per l’accesso agli “atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato” (art. 25). Analoga distinzione appare chiara nell’articolo 29 della stessa legge.
    Il concentrico disegno che ne emerge porta evidentemente ad escludere dallo speciale rimedio giustiziale gli atti di diniego provenienti da soggetti che non siano amministrazioni dello Stato.
    I Consigli dell’ordine degli avvocati (tanto nell’espressione centrale quanto nelle periferiche) sono senza dubbio e notoriamente enti pubblici non economici ad appartenenza necessaria (per un approfondito esame, anche sotto il profilo storico, della loro evoluzione e dello stato giuridico attuale, si veda: G. Colavitti, Rappresentanza e interessi organizzati, Milano, 2005, pagg. 251 e seguenti in particolare). Ancorché l’interesse pubblico che perseguono, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, abbia dimensione nazionale e sia infrazionabile (Corte Costituzionale, sentenza 3 novembre 2005, n. 405), essi non appaiono tuttavia in alcun modo riconducibili all’”Amministrazione dello Stato”.
    In tal senso è tra l’altro costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale si vedano, tra le altre, le sentenze 1 febbraio 1995, n. 1115; 2 aprile 2001, n. 4788; 13 aprile 2001, n. 5566; 3 maggio 2005, n. 9097; 28 marzo 2006, n. 7094; 10 maggio 2007, n. 10704), in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. La suprema Corte, pronunciando particolarmente in tema di tariffe ed ordinamento deontologico, è ferma nel considerare l’espressione centrale degli ordini professionali in genere e di quello forense in particolare quale “autorità non statale”, pure dotata di autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali. Anzi: proprio sull’alterità dell’ordine forense rispetto allo Stato, la Corte di Giustizia fonda la compatibilità del regime tariffario con la disciplina comunitaria della concorrenza.
    Il quesito, pertanto, va risolto nel senso dell’incompetenza della Commissione».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 39

  • I quesiti (del COA di Sassari) riguardano il Regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio nazionale forense il 13 luglio 2007 ed in particolare gli esoneri per i docenti universitari e la posizione dei consiglieri dell’ordine in carica.

    La Commissione, dopo ampia discussione congiunta con la Commissione per l’accesso e la formazione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    «1. L’art. 5, comma 1, del Regolamento prevede l’esonero dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, per i docenti universitari di prima e seconda fascia nonché per i ricercatori con incarico d’insegnamento, fermo restando l’obbligo relativamente alla materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale.
    La portata della disposizione va correlata con la regola generale della libertà di scelta recata dal comma 4 dell’articolo 2 secondo la quale la formazione continua non deve necessariamente riguardare la totalità delle materie giuridiche (né lo potrebbe), essendo rimessa al singolo professionista la scelta del percorso formativo più confacente ai propri interessi ed alla propria attività (tenendo conto, naturalmente, delle disposizioni dell’art. 1 comma 3 e 2 comma 5 a proposito della formazione negli ambiti di esercizio di attività prevalente dei quali sia data comunicazione).
    L’esonero quindi s’intende totale, sul presupposto che l’attività di ricerca ed insegnamento universitario implichi particolare costanza di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e competenze utili anche alla professione.
    Il riferimento regolamentare alle “materie d’insegnamento” collega la formazione soltanto a tali materie, le sole che potranno essere oggetto di comunicazione quali settori di attività prevalente.
    In altre parole ed in sostanza l’attività formativa non è richiesta al docente per il solo fatto che è tale, qualsiasi sia la branca di esercizio; a meno che non effettui dichiarazioni che equivalgano ad indicazioni sull’attività prevalente, nel qual caso occorre un supplemento di accertamento: la verifica della relazione tra materia insegnata ed attività prevalente. Un criterio per elaborare il giudizio di coerenza o di eccentricità (tra insegnamento ed attività prevalente) potrebbe essere quello di attingere alle declaratorie delle materie universitarie raggruppate (ad es. IUS 01 raccoglie tutte le materie civilistiche).
    2. Nessun esonero è esplicitamente previsto dal Regolamento per i Consiglieri dell’ordine, nemmeno limitatamente all’ordinamento professionale e previdenziale ed alla deontologia. Risulta peraltro che alcuni Consigli territoriali dell’ordine abbiano previsto l’esonero, con riferimento all’area deontologica, con norme regolamentari integrative.
    La partecipazione effettiva e documentata a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituite dal Consiglio dell’ordine (evento formativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b)) rileva per i partecipanti “in qualità di membro esterno”, secondo l’interpretazione fornita dalla relazione di accompagnamento al Regolamento (sub art. 3 n. 2), che la Commissione ritiene di poter confermare».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 38

  • L’Ordine (di Mantova) richiedente riferisce che una locale azienda ASL ha istituito un “albo dei responsabili della sicurezza, prevenzione e protezione (R.S.P.P.)”, elenco non previsto dalla legge ma che pare volto ad agevolare le aziende nell’individuare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8-bis, d. lgs. 626/94. Si chiede, pertanto, se l’iscrizione in un siffatto elenco, preordinata allo svolgimento di una consulenza a carattere tecnico presso una clientela aziendale, possa considerarsi compatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Come da consolidata prassi della Commissione, è necessaria premessa che le disposizioni concernenti l’incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato sono eccezionali e restrittive di un diritto soggettivo perfetto, pur a tutela di un prevalente interesse pubblico, sicché esse sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di estensione analogica.
    Ciò posto, l’ipotesi prefigurata non può essere disgiunta dal tipo di attività che l’avvocato vada a svolgere a favore dell’azienda interessata, dal momento che l’elenco istituito dall’ASL non costituisce una nuova “professione” né ha carattere di elenco pubblico previsto dalla legge.
    Tali informazioni possono essere acquisite dall’Ordine nel caso specifico.
    La Commissione deve invece desumere il tipo di attività che i soggetti inseriti nell’elenco andranno a svolgere dal quadro normativo vigente.
    In particolare si deve avere riguardo ai soggetti di cui agli artt. 8 ed 8-bis del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, norma oggi abrogata, ma che trova una sostanziale continuità negli artt. 31 e 32 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
    Gli addetti ed i responsabili al “servizio di prevenzione e protezione” dell’azienda devono possedere alcuni requisiti di tipo formativo ed esperienziale (indicati nell’art. 32 cit.), ma quanto al regime professionale possono essere sia dipendenti dell’azienda sia soggetti esterni; in ogni caso, poi, devono reperirsi figure estranee al complesso aziendale in assenza di personale interno provvisto delle qualifiche necessarie.
    Pertanto è necessario concludere che la mera iscrizione nell’elenco istituito ad opera dell’ASL non vale di per sé ad influenzare il regime delle incompatibilità: se l’interessato instaura un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa allora sarà senz’altro necessaria la cancellazione dall’albo degli avvocati; se, al contrario, egli presta un’attività di consulenza mantenendo la propria qualità di libero professionista, non sussistono elementi di incompatibilità.
    Quanto alla circostanza, evidenziata nel quesito, che l’apporto fornito dal professionista all’azienda cliente sia di carattere più tecnico che legale non pare possa costituire oggetto di un sindacato di merito, sia perché nella materia della sicurezza sul lavoro si intrecciano profili giuridici con questioni più strettamente tecniche, sia perché la consulenza legale non è, nel nostro ordinamento, sottoposta a controlli di contenuto o a speciali divieti.
    In conclusione si evidenzia che, pur sussistendo in capo al Consiglio dell’Ordine il più pieno potere di verifica delle circostanze di ciascun singolo caso, non emergono nella fattispecie indicata elementi idonei a determinare un’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e la presenza nel descritto elenco».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 11 dicembre 2008, n. 37

  • L’ordine (di Pescara), facendo seguito ad una precedente richiesta, formula quesito circa la compatibilità con le norme legislative e deontologiche del contegno di un avvocato che intenda svolgere consulenza legale telefonica, predisponendo un numero a tariffazione speciale, sì che all’utente sia addebitato un costo correlato alla durata della chiamata.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Si ritiene necessario, per inquadrare correttamente la fattispecie descritta, scindere chiaramente la consulenza resa per via telefonica in sé e per sé rispetto alle modalità e circostanze nelle quali tale prestazione viene resa da parte dell’avvocato.
    Infatti il mezzo telefonico e telematico è pacificamente ammesso quale canale del quale è consentito valersi per rendere consulenze legali, questo genere di comunicazione con la clientela rientrando tra le prestazioni tipiche descritte nella tariffa forense attualmente vigente (cfr. D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, tabella D).
    Questa considerazione di fondo non vale ovviamente a compromettere il potere-dovere dell’Ordine forense di vigilare sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti. È infatti necessario che qualunque offerta da parte dell’avvocato di prestare la propria attività professionale sia conforme ai canoni di dignità e decoro nello svolgimento della professione sui quali si regge il sistema della deontologia forense.
    Tale funzione di vigilanza dovrà essere ancor più attenta in casi come quello prefigurato nel quesito, nei quali l’offerta di consulenza è rivolta ad un pubblico sostanzialmente indistinto ed è verosimilmente accompagnata da una comunicazione a carattere promozionale. Pertanto il Consiglio dell’Ordine competente dovrà vagliare le modalità concrete con le quali il servizio è offerto ed erogato, censurando eventuali elementi degradanti per la dignità dell’avvocatura.
    Circa il profilo specifico della tariffazione a tempo, essa rientra tra i criteri utilizzati dalle vigenti tariffe e non può considerarsi quindi in assoluto estranea al nostro sistema: cionondimeno spetta al Consiglio dell’Ordine verificare che il corrispettivo richiesto per il tramite del servizio telefonico non sia manifestamente sproporzionato alla prestazione resa, e per questo deontologicamente censurabile.
    Peraltro va ricordato che un’iniziativa del tipo descritto dovrà rispettare non solo la normativa forense, ma anche la vigente legislazione posta a tutela del pubblico in materia di consultazioni telefoniche a pagamento, sicché la modalità ed i contenuti del servizio dovranno tenere conto dei vincoli di correttezza e trasparenza previsti in questo settore (ad es. quanto all’informazione del pubblico rispetto ai costi massimi, all’identità del prestatore e dell’intermediario etc.)».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 36

  • Il Consiglio dell’Ordine (di Pordenone), nella propria comunicazione, sottolinea che nella precedente richiesta (alla quale si è dato seguito con il parere 12 dicembre 2007, n. 53) si prospettava un caso generico, nel quale vi fosse un cliente il quale – nel mentre viene assistito per procedure di separazione o di divorzio – intrattenga una relazione sentimentale con il professionista, a prescindere che si tratti di una moglie ovvero di un marito.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Anche alla luce delle precisazioni inviate da parte dell’Ordine interessato, si conferma l’inammissibilità del quesito originario, in quanto un pronunciamento sulla specifica vicenda – ossia sulla sussistenza di una responsabilità deontologica per il descritto contegno – potrebbe integrare un’astratta interferenza con l’attività giurisdizionale attribuita dalla legge al Consiglio dell’Ordine e, in sede di gravame, al C.N.F.
    Quanto all’utilizzo di termini maschili o femminili nella sintesi del quesito che è premessa al parere, va evidenziato che tale formulazione è del tutto indifferente e non influisce sulla deliberazione della Commissione, atteso che la sintesi dei quesiti è redatta a mero scopo illustrativo.
    La Commissione, a latere del parere, rileva che le comunicazioni pervenute dall’Ordine contengono anche una proposta di modifica della normativa deontologica atta a prevedere espressamente il caso in oggetto. Si comunica, perciò, che dell’argomento sarà interessata la commissione deontologica del Consiglio Nazionale per le eventuali conferenti modifiche al codice deontologico.
    Si delibera l’invio della documentazione al Coordinatore della Commissione deontologica».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 35

  • L’Ordine (di Genova) chiede come debba considerarsi la richiesta di magistrati onorarî tesa a beneficiare di iscrizione di diritto all’albo degli avvocati senza il superamento dell’esame di Stato.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Appare corretto quanto rilevato dal COA richiedente, cioè che la norma della legge professionale (art. 30) che consente le iscrizioni di diritto, è di stretta interpretazione estensiva o analogica si porrebbe in netto contrasto con l’art. 33 Cost.
    Pertanto, la possibilità di iscrizione di diritto in favore dei Vice Pretori onorari non può intendersi estesa a tutti i magistrati onorari, ma va considerata come un’eccezione alla regola generale, peraltro superata dalla scomparsa della citata figura di magistrato onorario.
    Nella legge sull’ordinamento giudiziario le figure del magistrato professionale appartenente all’ordine giudiziario e quella del magistrato onorario sono ben distinte.
    Nella relazione che accompagnava il testo di legge originario (anno 1941) il Guardasigilli Grandi scriveva al Re: “Ho meglio specificato da quali persone sia composto l’ordine giudiziario … ho riservato questo titolo a coloro che, superate le difficili prove di ammissione alle funzioni giudiziarie, dedicano tutte le loro attività all’amministrazione della giustizia”.
    Se ne deduce che il superamento del difficile esame di concorso era già allora considerato un requisito indispensabile, e ciò spiega perché tale esame sia sempre stato ritenuto equivalente al nostro esame di Stato.
    Per le considerazioni che precedono, si ritiene che il laureato in legge, il quale – dopo l’ottenimento del certificato di compiuta pratica – abbia prestato la sua attività per oltre 15 anni quale Magistrato Onorario, rivestendo la funzione di Vice Procuratore Onorario e successivamente del Giudice Onorario di Tribunale, non possa essere iscritto all’Albo degli Avvocati senza sostenere e superare l’esame di ammissione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 9 luglio 2008, n. 33