L’Avvocato che, in uno scritto difensivo ed allo scopo di stigmatizzare il mancato rispetto – da parte del Collega di controparte – degli impegni assunti nell’ambito di trattative per la definizione bonaria del giudizio, riferisce di aver registrato un colloquio riservato tra loro intercorso viola i generali doveri di correttezza e lealtà di cui agli artt. 9 e 19 CDF, nonché l’art. 38 CDFArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo →, poiché la registrazione non autorizzata di un colloquio riservato fra colleghi, al pari della sua utilizzazione, non è mai consentita. La dichiarazione confessoria della violazione di una fondamentale norma deontologica e di un basilare principio etico, resa all’A.G., pone slealmente in imbarazzo il collega di controparte, lede l’immagine dell’Avvocatura e mina il decoro e l’autorevolezza della funzione.
Laddove fosse provata la mancata registrazione, l’Avvocato che la millanta incorre comunque nella violazione degli artt. 9 e 16 CDF.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Malinconico, rel. Ausiello), decisione n. 86 del 7 luglio 2022