L’avvocato, nel periodo nel quale è sospeso dall’esercizio della professione, non è esentato dall’obbligo di fornire al cliente le informazioni dovute in adempimento del mandato ricevuto, incorrendo, in caso di omissione, nelle violazioni di cui agli art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, art. 12 cdfArt. 12 cdf – Dovere di diligenzaL’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.Leggi il testo completo →, art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo → e art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →.
(Nel caso di specie l’avvocato destinatario della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi non aveva informato il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli né gli aveva inviato copia degli atti e dei documenti richiesti)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Giannico), decisione n. 74 del 10 maggio 2022