Categoria: Giurisprudenza CDD

  • CODICE deontologico forense – produzione in giudizio di corrispondenza – limiti – ratio.

    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata rappresenta un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti tra avvocati, anche e soprattutto, nel processo (visto il nuovo assetto e la nuova collocazione della norma nel Codice deontologico) e ciò indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

    L’art. 48 codice deontologico mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
    La norma deontologica di cui all’art. 48 cdf non soffre eccezione alcuna, se non quelle tassative ivi previste, e non può essere derogata neanche in vista del pur apprezzabile scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente

    Il divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi non è escluso dall’invito del giudice a transigere ex art. 91 cpc giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente e l’eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza tra i difensori. (CNF Sent. n.362 del 15/12/2016 confermata da CASS. SU n. 21109 del 12/09/2017). (La Sezione ha ritenuto l’illecito lieve e scusabile, con l’applicazione del richiamo verbale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 36 del 4 febbraio 2020

  • DOVERE DI INDIPENDENZA – VIOLAZIONE – CONFIGURABILITA’

    L’Avvocato che, legato al cliente da pregressi rapporti amicali, gli elargisce, in costanza di rapporto professionale, somme di denaro al fine di consentirgli di fronteggiare una temporanea condizione di difficoltà economica, pone comunque in essere un comportamento lesivo del dovere di indipendenza.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 21 ottobre 2021

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FORENSE – PRINCIPIO ACCUSATORIO – REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITO DEONTOLOGICO

    In ragione della natura accusatoria del procedimento disciplinare forense, l’esposto deve essere circostanziato e munito di supporto probatorio anche minimo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 21 ottobre 2021

  • POST SU SOCIAL NETWORK – LIMITI AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

    L’Avvocato che pubblica un post sul proprio profilo Facebook relativo ad un episodio realmente accaduto a cui ha partecipato personalmente, interrogandosi sulla correttezza di determinati comportamenti senza alcun riferimento a luoghi e persone, non è passibile di sanzione disciplinare allorquando lo scritto è finalizzato ad alimentare un dibattito circa l’opportunità di talune condotte. (Nello specifico, l’Avvocato riportava nel post Facebook il caso del difensore di controparte che partecipava all’udienza alla presenza del figlio uditore giudiziario, affidato al Magistrato titolare del giudizio, ponendo la questione sotto forma di interrogativo circa le possibili implicazioni e le eventuali conseguenze di tale partecipazione. In virtù del principio di cui in massima, la Sezione ha concluso per il proscioglimento dell’autore, essendo il post privo di riferimenti espliciti alla persona dell’esponente, riconosciutosi nello scritto per le proprie vicende personali, e avente come unico fine quello di aprire una discussione su casi del genere).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Amodio), decisione n. 17 del 19 febbraio 2020

  • VIOLAZIONI DISCIPLINARI IN DANNO DEL CLIENTE AGGRAVATE DA CALUNNIA – INCOMPATIBILITA’ CON LA PERMANENZA NELL’ALBO

    La condanna in sede penale per il delitto di calunnia commesso dall’Avvocato che, oltre a rendersi responsabile di gravi violazioni deontologiche, quali l’appropriazione reiterata di somme di denaro in danno del cliente, lo ha calunniosamente accusato di averlo denunciato, denota un comportamento incompatibile con la permanenza nell’albo professionale per l’irreparabile disdoro arrecato all’Ordine Forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 12 del 11 febbraio 2020

  • PRINCIPIO ACCUSATORIO – MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA PROVA CERTA DELL’ADDEBITO DISCIPLINARE – PROSCIOGLIMENTO DELL’INCOLPATO – NECESSITA’

    Il procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicché deve pronunciarsi il proscioglimento dell’incolpato in assenza di prova certa o in presenza di prova contraddittoria dei fatti posti a fondamento della contestazione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 2 del 17 gennaio 2022

  • DOVERI DEL SOSTITUTO D’UDIENZA

    L’attività del sostituto d’udienza presuppone, nel rispetto delle direttive impartite dal sostituito, la conoscenza degli atti di causa e delle norme sostanziali e processuali applicabili, non potendo essere assimilata a mera attività esecutiva.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione n. 321 del 21 dicembre 2021

  • POTERE DISCIPLINARE DEL CDD

    Il Giudice Disciplinare Forense è tenuto a valutare la sola rilevanza deontologica delle condotte sottoposte al suo vaglio e non è deputato ad esaminare il merito delle eventuali controversie nascenti tra Avvocati o ad esprimere giudizi sulla loro corretta qualificazione giuridica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione n. 321 del 21 dicembre 2021

  • PATROCINIO CONSENTITO, AI SENSI DELLA L. N. 470/1999, AL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO

    Il Praticante abilitato al patrocinio nella vigenza della disciplina dettata dal RDL n. 1578/1933, stante il disposto dell’art. 7 L. n. 479/1999, può legittimamente assumere la difesa dell’indagato del reato p. e p. dall’art. 590 c.p. innanzi al GIP investito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 116 del 20 dicembre 2021

  • ILLECITO DISCIPLINARE E REATO PRESCRITTO – VALUTAZIONE – INDIPENDENZA

    L’ascrivibilità di fatti-reato all’incolpato, non seguita dalla sanzione penale per intervenuta prescrizione, impone in sede disciplinare la valutazione dei comportamenti dell’Avvocato nell’esercizio della professione sulla base delle risultanze processuali.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Amodio), decisione n. 41 del 19 aprile 2021