Categoria: Giurisprudenza CDD

  • OMESSO PAGAMENTO DEL COMPENSO AL COLLEGA DELEGATO DI ATTIVITA’ DI UDIENZA

    Viola gli art. 9 e 19 CDF l’Avvocato che non corrisponde il compenso concordato al Collega delegato abitualmente all’attività di sostituto d’udienza.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione n. 31 del 17 maggio 2021

  • PRINCIPIO ACCUSATORIO – INATTENDIBILITA’ DELLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI OPERATA DAL SEGNALANTE – PROSCIOGLIMENTO DELL’INCOLPATO – NECESSITA’

    Il procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicché deve pronunciarsi il proscioglimento dell’incolpato laddove, dagli elementi acquisiti, emerga l’inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal segnalante.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 29 del 5 maggio 2021

  • VIOLAZIONE DELL’ OBBLIGO DI ADEMPIMENTO FISCALE – FATTISPECIE

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 16 CDF l’Avvocato che omette di fatturare il compenso ricevuto dal cliente, restando irrilevante, ai fini della configurabilità dell’illecito deontologico, la circostanza che il relativo assegno – rilasciato su sua richiesta privo dell’indicazione del beneficiario – sia stato successivamente da lui consegnato, a saldo di un pregresso debito, al collaboratore di studio e da costui incassato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 29 del 5 maggio 2021

  • SANZIONE DISCIPLINARE – PRINCIPIO DEL FAVOR REI

    In ragione dell’applicabilità al procedimento disciplinare del principio del favor rei, in caso di illeciti commessi sotto la vigenza del precedente CDF, il trattamento sanzionatorio va applicato in base alla norma più favorevole all’incolpato anche se contenuta nella disciplina previgente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 26 del 28 aprile 2021

  • DOVERE DI VERITA’ – AMBITO DI OPERATIVITA’

    Il divieto di introdurre o utilizzare prove false non è strettamente limitato al processo ma trova applicazione in ogni procedimento e, dunque, anche al di fuori dello stretto ambito processuale.
    (In applicazione del principio di cui in massima è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 50 CDF -già art. 14 CDF previgente – l’Avvocato condannato con sentenza penale passata in giudicato per il reato di tentata truffa per aver, al fine di far conseguire stragiudizialmente al proprio assistito un indennizzo prescritto, utilizzato un avviso di ricevimento relativo ad una raccomandata inviata per altra e diversa pratica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 26 del 28 aprile 2021

  • EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FORENSE – AUTONOMA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DISCIPLINARE – LIMITI

    Il Giudice Disciplinare, nell’esercizio dell’autonoma valutazione delle ricadute della condotta – accertata e punita in via definitiva in sede penale – nello specifico ambito deontologico, non può operare una diversa collocazione temporale dei fatti ai fini dell’esclusione della procedibilità della querela esitata nel procedimento penale conclusosi con la sentenza definitiva di condanna, e ciò in ragione della previsione normativa di cui all’art. 653 c.p.p.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 26 del 28 aprile 2021

  • PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE – DECORRENZA DEL RELATIVO TERMINE NEL REGIME PREVIGENTE – EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 15 REG. CNF 2/2014

    La prescrizione dell’azione disciplinare promossa in relazione a fatti costituenti anche reato – per i quali sia stata esercitata l’azione penale entro il quinquennio dalla loro commissione – comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ed è interrotto, ex art. 2945 n. 1 c.c., dalla comunicazione di cui all’art. 15 Reg. CNF n. 2/2014.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 26 del 28 aprile 2021

  • PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE – INAPPLICABILITA’ DELLO IUS SUPERVENIENS

    All’istituto della prescrizione dell’azione disciplinare, la cui fonte è legale e non deontologica, si applica il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative e non già lo ius superveniens introdotto dall’art. 56 comma 3 della L. 247/2012.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 26 del 28 aprile 2021

  • ADDUZIONE DA PARTE DELL’INCOLPATO DI ELEMENTI DI PROVA DI SEGNO CONTRARIO A QUELLI FONDANTI L’ESPOSTO – PROSCIOGLIMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA PROVA CERTA DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

    L’esposto, seppur corredato di documentazione a supporto, non è idoneo, di per sé solo, a fondare l’affermazione della responsabilità disciplinare dell’incolpato laddove costui abbia allegato e provato, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze di segno contrario. Ciò in quanto, nella formazione del proprio convincimento, il Giudice disciplinare è tenuto ad esaminare e valutare tutte le prove acquisite agli atti del procedimento, di tal che, in caso di mancato raggiungimento della prova certa della responsabilità disciplinare, l’incolpato va prosciolto in applicazione del principio in dubio pro reo. (In applicazione del principio di cui in massima, l’incolpato è stato prosciolto dall’accusa di aver violato il dovere di colleganza ed il divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte, avendo documentato l’illeggibilità del fax con il quale il Collega di controparte chiedeva i conteggi per provvedere al pagamento delle somme liquidate in sentenza).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 21 del 16 febbraio 2022

  • Limiti alle modalità di manifestazione del diritto di difesa nel corso dell’udienza

    Nell’esercizio del diritto di difesa l’Avvocato deve attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni. Può utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita ma non deve mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve sempre essere tenuto nei confronti del Magistrato in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza. (Nel caso di specie l’Avvocato aveva accusato il giudice di non aver fedelmente verbalizzato le risposte date dal testimone)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021