Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Dovere di correttezza e lealtà verso i Colleghi

    L’Avvocato che omette di riscontrare le reiterate richieste di informazioni ricevute a mezzo raccomandata dal Collega nominato in sua sostituzione e che non provvede a consegnare i documenti richiesti, viene meno ai doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi ai sensi degli artt. 19 e 33 del codice deontologico forense. (Nel caso di specie l’incolpato ometteva di rispondere a n. 3 comunicazioni inviate a mezzo raccomandata dal Collega nominato dal cliente in sua sostituzione, contenenti l’invito a fornire delucidazioni ed a consegnare i documenti in suo possesso).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 51 del 25 novembre 2020

  • Trattamento sanzionatorio – Affievolimento della sanzione

    L’applicazione di una sanzione meno afflittiva può essere giustificata dal notevole tempo decorso dai fatti oggetto di contestazione e dal comportamento dell’incolpato tenuto nel corso del procedimento disciplinare, idoneo a far ritenere al Giudice della disciplina che l’Avvocato si asterrà per l’avvenire dal porre in essere condotte lesive dell’immagine dell’Avvocatura.
    (Nel caso di specie l’incolpato, seppur responsabile delle violazioni deontologiche a lui contestate, beneficiava di una sanzione meno afflittiva (avvertimento), considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestati (anno 2013) ed il comportamento assunto nel corso del procedimento disciplinare).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 47 del 10 novembre 2020

  • Pluralità di azioni nei confronti della controparte

    L’Avvocato che intraprende molteplici azioni giudiziarie afferenti ad un unico rapporto creditizio piuttosto che proporre un’unica domanda giudiziale, aggravando la posizione debitoria della controparte, commette illecito disciplinare ai sensi dell’art. 66 del Codice Deontologico Forense.
    (Nel caso specifico, l’avvocato notificava ben 40 atti di citazione afferenti un unico contratto avente ad oggetto servizi di telefonia, del tutto identici tra loro, trattandosi di distinte frazioni del medesimo credito).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Flagiello), decisione n. 46 del 22 ottobre 2020

  • NECESSITA’ DI UNA SANZIONE NEI CONFRONTI DELL’AUTORE DI UN ESPOSTO PALESEMENTE INFONDATO PRESENTATO PER AVALLARE FINALITA’ ILLECITE

    Un esposto nei confronti di un avvocato, contenente accuse gravi palesemente infondate, perché smentite da documenti provenienti dal medesimo accusatore, e da prove, la cui esistenza lo stesso non poteva ignorare, esige una sanzione nei confronti dell’accusatore, indipendentemente da eventuali azioni da parte dell’accusato. Infatti non appare giusto, né tollerabile, che l’Organo di disciplina dell’Ordine Forense possa essere investito di una questione disciplinare nei confronti di un iscritto all’Ordine, palesemente infondata, motivata da finalità censurabili, quale quella di sottrarsi all’obbligo di corrispondere il giusto compenso per l’attività professionale della quale ci si è giovati.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 51 del 27 marzo 2022

  • NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – ONERE DEL CDD DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI ILLECITI

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché la prova della violazione deontologica non si può ritenere sufficientemente raggiunta in mancanza di prove certe. In particolare, i riferimenti, da parte dell’esponente, a fatti e circostanze che potrebbero integrare altrettante violazioni disciplinari, anche se caratterizzati da rimandi specifici, ma tuttavia non corroborati da adeguata prova, deve indurre a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato che, pertanto, va prosciolto dagli addebiti, specie quando gli stessi sono stati esplicitamente contestati, in quanto, per l’irrogazione della sanzione disciplinare, non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza, ma alla Sezione giudicante di verificare la sussistenza degli illeciti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 50 del 27 marzo 2022

  • ELEMENTI RILEVANTI NELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Nell’individuazione della sanzione, il Giudice disciplinare deve valutare, unitamente alle contestate condotte poste in essere dall’incolpato e alle modalità della loro esecuzione, anche quelle successive, ivi compresa quella connotata dal totale disinteresse verso il procedimento disciplinare. Invero, l’organo disciplinare ha l’obbligo, nell’applicazione della sanzione, di valutare il comportamento complessivo tenuto dall’incolpato sul piano generale e, in ipotesi di accertate responsabilità, di adottare una sanzione adeguata, che non potrà che essere unica, nell’ambito dello stesso procedimento o nell’ambito di procedimenti riuniti, nonostante la molteplicità delle condotte lesive poste in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022

  • IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE NON ESCLUDE LA VINCOLATIVITA’ DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    La norma di cui al comma 1 bis dell’art. 653 c.p.p., in quanto espressione del principio di immutabilità del fatto definitivamente acclarato nel giudizio penale, non consente, in sede disciplinare, una disapplicazione, anche parziale, della sentenza penale irrevocabile di condanna, la cui efficacia vincolante, sul piano dell’apprezzamento disciplinare della condotta dell’incolpato, permane anche all’esito del superamento della pregiudizialità penale, operato dalla L.P. in vigore, non rinvenendosi in tale superamento ragioni che possano far ritenere eliminata o affievolita l’efficacia vincolante del giudicato penale sul procedimento disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022

  • SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI EX ART.444 CPP E GIUDIZIO DISCIPLINARE

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 cpp, al pari della sentenza penale di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell’incolpato. Al giudice disciplinare è rimessa esclusivamente la valutazione del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 13 del 27 gennaio 2021

  • MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA COMPARSA CONCLUSIONALE – INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI INERENTI L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – SUSSISTENZA ILLECITO DISCIPLINARE ANCHE IN PRESENZA DI UN DANNO TRASCURABILE.

    Il professionista che omette di depositare la comparsa conclusionale e il fascicolo di parte in un giudizio da lui patrocinato si rende responsabile di inescusabile violazione degli interessi del proprio assistito, anche quando tale omissione abbia comportato al cliente un danno trascurabile, secondo le asserzioni dell’incolpato. (Nel caso di specie il difensore aveva omesso, in un giudizio di opposizione ad esecuzione forzata, di depositare il fascicolo di parte, precedentemente ritirato, e la comparsa conclusionale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 12 del 27 gennaio 2021

  • TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice disciplinare deve tener conto della complessiva condotta dell’incolpato, in particolare della gravità dei relativi comportamenti prolungati nel tempo, della piena consapevolezza violativa di norme di rilevanza disciplinare, del relativo grado di intensità e della correlata grave lesione dell’immagine della professione, nonchè del discutibile inerte atteggiamento difensivo dell’incolpato, potendo tali comportamenti, nel loro complesso, essere valutati dal giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 20 del 19 maggio 2020