Categoria: Giurisprudenza CDD

  • VIOLAZIONE ARTT. 9 co 1, 12, 26 co 3, 27 co. 6 e 33 co. 1 CDF – CASISTICA

    L’Avvocato che non partecipa alle udienze istruttorie, non provvede al deposito delle relative memorie, non informa la parte assistita sullo svolgimento del mandato e non procede, nonostante le richieste, alla restituzione degli atti ed i documenti inerenti il giudizio affidatogli, oltre a rendersi responsabile della violazione degli artt. 26 comma 3, 27 comma 6 e 33 comma 1 CDF, viola i principi sanciti dagli artt. 9 comma 1 e 12.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 28 del 23 marzo 2022

  • ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA- IRRILEVANZA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    Il proscioglimento dell’imputato per esito positivo della messa alla prova, alla luce dell’art. 54 comma 1 L.P., non incide sulla valutazione e sull’eventuale affermazione della responsabilità in sede disciplinare, la quale si collega alla violazione di regole di comportamento poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell’intera classe forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 82 del 5 luglio 2022

  • PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1 e 3, 9, 10, 12 e 19 CDF

    L’Avvocato che, a distanza di anni dal suo rilascio, aziona procura alle liti conferitagli dal cliente nelle more deceduto, si rende responsabile della violazione del dovere di assicurare la regolarità del giudizio, sancito dall’art. 1 comma 1 CDF, nonché dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza. Tale condotta integra altresì la violazione del dovere di cui agli artt. 1 comma 3 e 19 CDF. Invero, la procura alle liti, oltre a rappresentare l’atto con il quale la parte assistita investe l’Avvocato del ruolo di suo rappresentante in giudizio, conferendogli lo ius postulandi, è lo strumento con il quale si informano la controparte e l’A.G. adita dell’avvenuto conferimento dell’incarico, rappresentando, dunque, fonte del relativo affidamento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Fimiani, rel. Somma), decisione n. 81 del 27 giugno 2022

  • UTILIZZO, IN SEDE DI ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA DI MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO GIA’ ADOPERATI

    Si rende responsabile della violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, nonché del dovere di adempimento fiscale, l’Avvocato che, per l’iscrizione a ruolo telematica di due giudizi, utilizza bolli e contributo unificato già adoperati. La reiterazione del comportamento e la mancata adduzione di elementi a sostegno dell’invocato caso fortuito impongono l’affermazione della responsabilità deontologica, anche in ragione dell’idoneità della condotta ad ingenerare nel personale giudiziario un giudizio negativo sulla figura del professionista e dell’intera classe forense.
    (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato è stata inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi 6)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 57 del 28 giugno 2022

  • ELEMENTI VALUTATIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO – CONDOTTA DELL’INCOLPATO

    Il comportamento dell’incolpato che non comparendo sistematicamente alle convocazioni dell’Organo di Disciplina ostenta indifferenza nei confronti dello stesso, pur non rappresentando un autonomo illecito disciplinare, ai sensi dell’art 71, comma 3 CDF, va valutato dall’Organo Giudicante ai fini della formazione del proprio convincimento e della determinazione della sanzione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Somma), decisione n. 49 del 13 aprile 2022

  • ILLECITO DISCIPLINARE NON TIPIZZATO – DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO – CONTESTAZIONE AI SENSI DEI PREVIGENTI ARTT. 5 E 6 CDF

    La detenzione e utilizzazione, da parte dell’avvocato, di marche da bollo e contributi unificati falsificati, oltre a costituire illecito penale, comporta la violazione degli artt. 5 e 6 del previgente Codice Deontologico Forense, applicabile ratione temporis, essendo venuto meno, il professionista, al dovere di esercitare la propria attività con lealtà, correttezza, diligenza, competenza, probità, dignità e decoro. Valori, questi ultimi, che attengono non solo all’ambito professionale ma pure alla vita privata, e che la collettività deve poter riconoscere nell’Avvocato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Palombi), decisione n. 40 del 6 aprile 2022

  • Comportamento negligente – amministratore di sostegno- trascuratezza- affidamento terzi – responsabilità disciplinare – sussiste

    Il comportamento negligente dell’Avvocato/Amministratore di sostegno, si pone in grave contrasto con quei principi di diligenza, probità, dignità, e decoro della professionale forense cui lo stesso incolpato appartiene, con grave lesione non solo della propria reputazione personale, ma anche dell’affidamento dei terzi e della stessa magistratura che gli ha dato fiducia. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 69 del 5 luglio 2022

  • Proscioglimento per tenuità del fatto in sede penale – furto – valutazione disciplinare – determinazione in concreto sanzione

    Il furto commesso dall’Avvocato è un grave illecito disciplinare, contrario ai doveri di probità, dignità, decoro e correttezza. L’esigua entità delle somme sottratte, valutata in sede penale ai fini del proscioglimento dell’Avvocato per tenuità del fatto, non rileva nella valutazione autonoma del giudice disciplinare e nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogare in quanto tale condotta è da ritenersi deontologicamente grave ed idonea a ledere non solo il prestigio personale dell’incolpato, ma anche l’immagine dell’intera classe forense. Tale condotta merita l’applicazione di una sanzione sostanziale, non sussistendo i presupposti per l’applicazione di una sanzione formale. (Nel caso concreto, l’avvocato prelevava dalla cassa di un esercizio pubblico la somma di Euro 50,00. Veniva irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 64 del 7 giugno 2022

  • IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – CONSEGUENZE

    La irragionevole durata del procedimento disciplinare, pur non potendo avvalersi delle norme che sanzionano il ritardo in sede giudiziaria, avendo natura amministrativa, tuttavia va censurata in considerazione del fatto che la sanzione perde efficacia se non è irrogata in tempi congrui, in quanto finalizzata anche alla duplice esigenza di consentire la resipiscenza dell’incolpato e di costituire un deterrente per future condotte illecite.
    (Nel caso di specie, l’illecito si era consumato nel 2006, l’azione penale era stata incardinata nel 2008 e definita nel 2015, la Sezione, valutando nel 2002 tale circostanza in uno alle altre che concorrono a determinare la sanzione, ha deliberato il richiamo verbale in luogo di una sanzione più grave).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022

  • VALUTAZIONE DELLE PROVE – DICHIARAZIONI PROVENIENTI DALL’INCOLPATO

    Nel procedimento disciplinare le prove valutabili, ai fini della decisione, possono essere costituite anche dalle dichiarazioni, dalle ammissioni e dai documenti provenienti dall’incolpato, oltre che dagli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e dibattimentale.
    (Nel caso di specie sono state ritenute prove della consumazione dell’illecito, oltre al dato documentale, anche l’ammissione da parte degli incolpati dell’invio e della ricezione di due SMS contenenti massime della Cassazione pertinenti al contenuto della prova pratica di diritto civile, in sede di sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022