Categoria: Giurisprudenza CDD

  • NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – APPLICABILITÀ ANALOGICA DEL FAVOR REI

    La natura accusatoria del procedimento disciplinare comporta l’applicazione del principio di presunzione di non colpevolezza dell’incolpato, mutuato dalle garanzie operanti nel processo penale. Pertanto, in assenza di prove certe o in caso di contraddittorietà delle stesse, il professionista deve essere prosciolto dall’addebito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022

  • VIOLENZA SESSUALE – SUSSUNZIONE DELLA CONDOTTA SUB ART. 9 C.D.F.

    Si rende responsabile di gravissima violazione dei generali doveri di dignità, probità e decoro l’Avvocato che, nei locali del Palazzo di Giustizia, usa violenza sessuale ai danni di una giovane donna, adescata con l’offerta di aiutarla a raggiungere un ufficio di cancelleria. Tale comportamento, aggravato dall’incapacità dell’incolpato di controllare le sue pulsioni nonostante la sua età, compromette irrimediabilmente il valore fondativo della figura dell’avvocato, come deve essere percepita dai terzi, e, cioè, la sua irreprensibile e specchiata condotta di vita, privata e professionale.
    (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, condannato con sentenza penale definitiva per il reato p. e p. dall’art 609 bis c.p, è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Malinconico, rel. Ausiello), decisione n. 56 del 29 giugno 2021

  • PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA – APPLICABILITA’ NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SENTENZA PENALE DI CONDANNA DI PRIMO GRADO – UTILIZZABILITA’ AI FINI DELLA DECISIONE DISCIPLINARE

    In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare.
    (In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado pronunciata ai danni dell’incolpata per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisita agli atti del relativo fascicolo).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 28 del 29 aprile 2021

  • RAPPORTI TRA GIUDIZIO DISCIPLINARE E GIUDIZIO PENALE

    La formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato, non preclude all’Organo Disciplinare di valutare la condotta del professionista sotto il profilo deontologico.
    (Nel caso di specie il Collegio, valutate le risultanze probatorie, documentali ed orali, ha ritenuto la condotta posta in essere dall’incolpato lesiva della reputazione della classe forense).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 60 del 3 maggio 2021

  • VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELL’INCOLPATO NELLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Nell’individuazione della sanzione va valutato il comportamento complessivo dell’incolpato, tenendo conto del carattere episodico e non particolarmente grave della violazione, caratterizzata da colpa lieve e senza pregiudizio per l’assistito.
    (Nel caso in questione l’incolpato aveva assunto, senza effettuare alcuna attività istruttoria, l’incarico di una parte contro altra da lui già assistita e per il medesimo oggetto rispetto a quello precedente, con riserva di verificare la propria compatibilità nel rispetto dei principi di dignità e correttezza. A seguito di tale verifica rinunciava dopo poco al mandato ricevuto).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Giannico), decisione n. 59 del 7 giugno 2021

  • REMISSIONE DI QUERELA – IRRILEVANZA IN SEDE DISCIPLINARE – POSIZIONE SOGGETTIVA DELL’ESPONENTE

    Il proscioglimento in sede penale per difetto della condizione di procedibilità, venuta meno a seguito di remissione di querela, non rileva nel procedimento disciplinare, in conseguenza dell’autonomia dell’uno rispetto all’altro e in virtù della carenza del potere da parte dell’esponente di far venir meno la rilevanza disciplinare della condotta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021

  • DIRITTO DI CRITICA POLITICA E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI – LIMITI – ILLECITO DISCIPLINARE – SUSSISTENZA

    La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale. Integra, pertanto, grave violazione deontologica la diffusione sui social networks di un pensiero critico che si manifesti con espressioni deplorevoli e accostamenti ad organizzazioni criminali che disonorano l’Avvocatura e le Istituzioni Forensi in generale.
    (In applicazione del principio di cui in massima, all’incolpato è stata inflitta la sanzione della sospensione di mesi dodici dell’attività professionale, per aver pubblicato un video sul social network Facebook, in cui aveva utilizzato, nei confronti delle Istituzioni Forensi, le seguenti espressioni: “Cosa Nostra Forense”, “la mafia dell’Ordine Forense”, “la criminalità organizzata cui appartengono le Istituzioni Forensi italiane, CNF, Consigli dell’Ordine, Organismo Congressuale Forense, Cassa Forense…”)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021

  • DIRITTO DI CRITICA POLITICA E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI – LIMITI – ILLECITO DISCIPLINARE – SUSSISTENZA

    Il valore della libertà su cui si fonda l’Avvocatura non è in contrapposizione, né ha bisogno di essere bilanciato, con i valori di lealtà e correttezza nei confronti delle Istituzioni Forensi e dei Colleghi. Non entrano, quindi, in contrasto con i principi deontologici l’esercizio del diritto di critica politica e la libera manifestazione del proprio pensiero, purché essi non degenerino fino alla negazione della dignità, della tolleranza e del decoro che costituiscono l’essenza dell’Avvocatura stessa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021

  • CRITICHE ESPRESSE SUI SOCIAL NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI ED I SUOI RAPPRESENTANTI – LIMITI

    È consentita l’iperbole come forma di espressione critica anche nei confronti delle Istituzioni Forensi e dei suoi rappresentanti, così come il sarcasmo e l’ironia, ma non è ammissibile l’utilizzo di accostamenti tra organizzazioni criminali ed Istituzioni Forensi – quali la Cassa Forense o il Consiglio Nazionale Forense – non potendo essere derubricate a figure iperboliche, rappresentando, tali accostamenti, un’offesa inammissibile ai valori difesi e tutelati da tali Istituzioni.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021

  • LA CONDOTTA RIPARATORIA E L’ASSENZA DI PRECEDENTI DISCIPLINARI RILEVANO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL RICHIAMO VERBALE

    La condotta riparatoria assunta dall’incolpato nei confronti del segnalante e l’assenza di precedenti sono rilevanti ai fini della definizione del procedimento disciplinare mediante applicazione del richiamo verbale in ipotesi di infrazioni scusabili e di lieve entità.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione n. 31 del 17 maggio 2021