Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Art. 36 CDF divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti. Utilizzo di abbreviazioni equivoche. Insussistenza

    Il Professionista che utilizza l’abbreviazione “abg” in luogo di ABOGADO , correttamente seguito dalla dicitura “stabilito”, dall’indicazione del collegio di appartenenza e dalla dichiarazione di intesa con l’Avvocato regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati, non commette illecito deontologico.
    In particolare, si rimarca la differenza tra l’abbreviazione “p.avv.” e “abg”: il primo facilmente potrebbe indurre in errore sul corretto titolo del professionista, diversamente dal diminutivo “abg” seguito dalla dicitura “stabilito” e, come nel caso di specie, dall’indicazione del collegio di appartenenza e dalla dichiarazione di intesa con l’Avvocato regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati.
    Nel caso di specie, l’Avvocato ha utilizzato l’abbreviazione con la consapevolezza che ciò fosse legittimo in quanto, nel rispetto della normativa professionale, lo ha sempre corredato con la dicitura “stabilito” e dall’indicazione del Collegio de Abogados De Santa Cruz De La Palma e del nominativo del collega avvocato iscritto all’albo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 42 del 10 luglio 2023

  • VIOLAZIONE DEGLI ART. 17 co.2 CODICE DEONTOLOGICO VIGENTE E ART.7 D.LGS 96/01 – INSUSSISTENZA

    L’Abogado che invia una missiva a titolo strettamente personale, senza alcun riferimento all’attività forense, su carta intestata con dicitura “Avv. ex Dlgs 96/01” non viola l’art. 17 co.2 Codice Deontologico vigente e l’art.7 D.lgs 96/01.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 35 del 8 giugno 2023

  • Sospensione volontaria – Condizione per l’esercizio dell’attività professionale – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

    La sospensione volontaria dall’albo è una decisione che non deve essere motivata e può essere assunta dal professionista in qualsiasi momento. Da quel momento in poi sono inibite attività sia giudiziali che una serie di attività stragiudiziali rientrando tra quella elencata dall’art. 2 comma 6 L n.247/2012 e dai commi 5 e 6 dell’art.36 CDF.
    Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato è comunque tenuto all’osservanza di alcuni obblighi; per l’effetto, anche sull’avvocato sospeso il consiglio disciplinare ha comunque poteri disciplinari e sanzionatori fino alla cancellazione definitiva dall’albo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Iannone), decisione n. 32 del 8 giugno 2023

  • Art. 6 Codice Deontologico Forense – Dovere di evitare incompatibilità – Art. 9 Codice Deontologico Forense – Doveri di probità dignità, decoro ed indipendenza

    I fatti, ancorché non commessi nell’esercizio della professione forense possono assumere rilievi sia sul piano del dovere di evitare incompatibilità (art.6 CDF) sia laddove ne risulti compromessa la reputazione personale e/o l’immagine dell’intera categoria, dovendo l’iscritto sempre osservare, anche al di fuori della attività professionale, i doveri di dignità, probità e decoro (art.9 CDF) nella salvaguardia dell’immagine propria e della intera categoria professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Iannone), decisione n. 29 del 5 luglio 2023

  • SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER CONDOTTA RIPARATORIA E GIUDIZIO DISCIPLINARE

    Nel processo disciplinare, il proscioglimento nel processo penale dell’avvocato per condotta riparatoria ex art. 162 ter CP non determina automaticamente l’assenza di responsabilità disciplinare, a meno che la sentenza penale non affermi esplicitamente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Le violazioni deontologiche sono valutate autonomamente rispetto agli aspetti penalmente rilevanti dei fatti. La riparazione del danno causato può avere un effetto attenuante sulla sanzione disciplinare, ma non nega l’esistenza o la veridicità dei fatti che hanno causato il danno. La valutazione della responsabilità disciplinare richiede un esame complessivo della condotta dell’avvocato, considerando non solo la gravità dei fatti addebitati ma anche altri criteri, come l’assenza di precedenti disciplinari, il comportamento processuale dell’incolpato, e altri aspetti rilevanti.​.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Gubitosi), decisione n. 24 del 9 maggio 2023

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – VALUTAZIONE DELLE PROVE

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, la violazione delle norme deontologiche deve risultare dal complesso delle prove raccolte. Il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che dispone di ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove, permette di utilizzare le risultanze istruttorie acquisite anche in sede penale per la ricostruzione fattuale della condotta addebitata, mantenendo l’autonomia nella valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto, come peraltro più volte ribadito dal CNF anche con la sentenza n. 28 del 6/5/2019.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cuomo, rel. Vozza), decisione n. 22 del 9 maggio 2023

  • ART.9 CDF. DOVERE DI PROBITA’, DIGNITA’ E DECORO: SALVAGUARDIA DELLA REPUTAZIONE E DELL’IMMAGINE DELLA CLASSE FORENSE

    Il professionista che assuma funzione di Presidente della sezione elettorale, nell’ambito di elezioni amministrative e politiche, resta sempre sottoposto ai doveri deontologici, con particolare riferimento ai doveri di probità, dignità e decoro. L’illiceità della condotta, sebbene avulsa da contesti professionali, non sminuisce la gravità giacché la notorietà dell’incolpato, quale politico e avvocato, ha, vieppiù, accentuato il clamore gettando discredito anche sull’attività professionale.
    (nel caso di specie, l’Avvocato quale Presidente della sezione elettorale, attestava nel verbale di votazione che diversi soggetti, sprovvisti di documenti e con schede elettorali risultate false, fossero a lui conosciuti, consentendogli di esprimere preferenze in favore di soggetti candidati alla carica di sindaco)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tribaldi, rel. Palmese), decisione n. 16 del 9 maggio 2023

  • Provvedimento sanzionatorio – Scelta della sanzione, rilevanza della valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti – Sussistenza

    Nella scelta della sanzione da applicare in concreto, oltre a tutti i parametri e gli indici di adeguatezza e proporzionalità, va altresì tenuto in conto il tempo trascorso dalla commissione dei fatti; ciò in quanto la natura della sanzione disciplinare è di carattere afflittivo ma anche special preventivo nei confronti dell’autore dell’illecito, di talchè la sua determinazione non può essere frutto di un mero calcolo matematico ma conseguenza della complessiva valutazione dei fatti ex art. 21 CDF, fra cui rientra certamente anche la rilevanza del tempo trascorso dalla commissione degli stessi in quanto potenzialmente capace di affievolire il carattere necessariamente effettivo della sanzione disciplinare.
    (Fattispecie nella quale, per illeciti non tipizzati ex art. 9 CDF, commessi ben 12 anni prima della Decisione, la Sezione ha inflitto la sanzione dell’Avvertimento in considerazione del venir meno del carattere dell’effettività della sanzione e dell’affievolimento della sua funzione specialpreventiva).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Sessa), decisione n. 8 del 16 febbraio 2023

  • Artt. 23 comma 3 (Conferimento dell’incarico) e 24 comma 2 (Conflitto di interessi) Codice Deontologico Forense – Rapporti economici e personali intrattenuti con la parte assistita e violazione del dovere di indipendenza correlato a interessi relativi alla propria sfera personale – Sussiste

    Incorre nella violazione degli artt. 23 comma 2 e 24 comma 2 l’avvocato che, intrattenendo con la parte assistita rapporti di carattere personale confidenziale ed economici, esulanti la sfera del mandato ricevuto, non preserva la propria indipendenza nella gestione del rapporto professionale e crea commistioni con la sfera privata che alterano e influenzano l’adempimento del mandato ricevuto.
    (Fattispecie nella quale è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 23 e 24 CDF e sanzionato con la Censura l’avvocato che aveva intrattenuto rapporti confidenziali con la propria cliente, accettando somme di danaro non relative al mandato ricevuto e ingenerando in tal modo una commistione con la sfera privata e intima che ha cagionato la perdita di indipendenza nell’espletamento del mandato).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 2 del 16 febbraio 2023

  • Art. 27 Codice Deontologico Forense – Doveri di informazione – Utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea “Whatsapp” come mezzo di comunicazione – Idoneità del mezzo

    Non incorre nella violazione dell’art. 27 del Codice Deontologico Forense (Doveri di informazione) l’avvocato che utilizza la piattaforma di messaggistica istantanea whatsapp come mezzo di prevalente comunicazione con il proprio cliente, anche ai fini di informarlo sugli sviluppi del mandato ricevuto; l’uso della messaggistica, infatti, consentendo una comunicazione più immediata e veloce, rappresenta une vero e proprio mezzo di comunicazione avente valore legale.
    (In termini, cfr. Sentenza CNF del 20-2-2021 n. 28)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 2 del 16 febbraio 2023