Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Art. 36 comma I CDF – Attività professionale senza titolo – Praticante avvocato

    Configura l’illecito di cui all’art. 36 comma I CdF (uso di titolo professionale non conseguito ovvero svolgimento di attività in mancanza di titolo) la condotta del praticante avvocato che utilizza nella propria carta intestata la dicitura “Studio Legale” omettendo di indicare per esteso il titolo di “praticante avvocato” dal momento che tale indicazione è idonea ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense, così inducendo in errore il cliente sui titoli del professionista. Né le indicazioni errate od omissive riportate dalla carta intestata utilizzata dal professionista possono ricondursi a incolpevoli distrazioni, in quanto l’obbligo di diligenza cui è sottoposto il praticante avvocato impone a quest’ultimo di controllare diligentemente la propria carta intestata prima di farne un uso rivolto al pubblico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 1 del 5 gennaio 2024

  • Tipicità dell’illecito disciplinare – Possibilità di riqualificazione del fatto contestato – Sussistenza

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati non si applica il principio di stretta tipicità degli illeciti e, pertanto, il Giudice disciplinare può procedere alla riqualificazione del medesimo fatto sotto diverse fattispecie previste dal Codice Deontologico Forense. (In applicazione del suddetto principio, la Sezione ha diversamente qualificato l’illecito originariamente contestato di cui all’art. 35 commi 3 e 5 CDF in quello di cui all’art. 36 CDF).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 1 del 5 gennaio 2024

  • Art. 24 Codice Deontologico Forense – Conflitto di interessi

    Non incorre nella violazione dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense (conflitto di interessi) l’avvocato che accetta incarichi dagli amministratori/commissari di una società in gestione straordinaria all’esito di interdittiva antimafia per l’assistenza degli stessi innanzi al TAR e, nello stesso periodo temporale, altresì assiste i medesimi commissari in giudizi civili instaurati contro di essi dalla medesima Gestione separata della società colpita da interdittiva. Ciò sul presupposto che l’applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, dà vita a una gestione separata circoscritta alla gestione di contratti oggetto della misura, da attuarsi con la costituzione di un patrimonio separato ai sensi dell’art. 2447 bis c.c. nel perseguimento dell’interesse pubblico cui è preposto il commissariamento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ferri), decisione n. 77 del 20 novembre 2023

  • Artt. 27 Dovere di informazione e 33- Restituzione di documenti Codice Deontologico Forense

    L’avvocato che, ottenuto un decreto ingiuntivo a favore del proprio cliente nell’adempimento del mandato ricevuto, ometta allo stesso, pur reiteratamente richiestone, qualsiasi informazione sull’esito della procedura, commette la violazione prevista e sanzionata dall’art.27 comma 6 del codice deontologico forense, a nulla rilevando l’esito favorevole ottenuto, in quanto la norma citata tende a preservare i doveri informativi gravanti sul professionista nei confronti del cliente, quale segno distintivo di proibità, lealtà diligenza e correttezza che caratterizzano la condotta dell’Avvocato.
    Parimenti l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato integra gli estremi della violazione del canone deontologico di cui all’art. 33 comma 1 CDF, non rilevando, nemmeno come causa attenuante della sanzione, l’avvenuta restituzione degli stessi solo dopo l’incardinamento del procedimento disciplinare.
    (Fattispecie nella quale l’avvocato incolpato veniva sanzionato con la censura poiché, dopo aver ottenuto per conto della propria cliente un decreto ingiuntivo, rifiutava qualsiasi informazione alla stessa, nonché reiteratamente la restituzione dei documenti fornitogli per l’espletamento dell’incarico, provvedendo alla loro restituzione solo durante il dibattimento del procedimento disciplinare).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. de Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 75 del 16 ottobre 2023

  • INDEMPIMENTO OBBLIGAZIONI VERSO TERZI. ILLECITO A CARATTERE PERMANENTE

    Costituisce violazione degli articoli 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 30 n. 3 (gestione di fondi non riferibili a clienti), 63 (rapporti con i terzi) e 64 (obbligazione di adempiere a obbligazioni assunte nei confronti di terzi) il comportamento dell’avvocato che non restituisce tempestivamente la somma indebitamente percepita da terzi. Tale violazione rientra nella categoria dell’illecito a carattere permanente fino a quando le somme non vengono restituite e/o pagate.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. de Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 70 del 7 novembre 2023

  • Obbligo di diligenza

    L’obbligo di diligenza si estrinseca non solamente nell’opera che l’avvocato svolge in difesa del cliente ma deve estrinsecarsi anche tenendo informato costui di tutti gli eventi di rilievo che si verifichino nel corso della pratica giudiziale e stragiudiziale, soprattutto quando essi richiedono l’ adozione di decisioni aventi influenza sull’esito finale della pratica stessa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Borgia), decisione n. 69 del 26 ottobre 2023

  • Azione Disciplinare – Natura ed Onere della prova

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta per mancanza di prove certe, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza di responsabilità dell’incolpato, questi va prosciolto dall’addebito. Ciò in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli ma al Collegio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Palmese), decisione n. 68 del 25 ottobre 2023

  • Art. 9 Codice Deontologico Forense – Doveri di probità, dignità e decoro. Comportamenti e condotte non riguardanti l’attività forense – Condizioni – Sussistenza

    La condanna definitiva in sede penale dell’avvocato per concorso esterno in associazione mafiosa si pone in assoluta antinomia con la permanenza nell’albo forense in quanto l’illecito commesso appare del tutto incompatibile con la delicata funzione di cooperazione all’esercizio della giurisdizione propria dell’attività del difensore (conf. CNF sent. n. 94 del 7-7-2020, sent. N. 179 del 25-10-2021).
    Fattispecie nella quale è stata irrogata la sanzione della Radiazione ad un avvocato condannato in via definitiva per reati di criminalità organizzata.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Palmese), decisione n. 66 del 26 settembre 2023

  • Artt. 5 – Condizione per l’esercizio dell’attività professionale e 36 Codice Deontologico Forense – Divieto di attività professionali senza titolo e uso di titoli inesistenti

    Commette la violazione degli artt. 5 e 36 del Codice Deontologico Forense l’Avvocato Stabilito che non usa per esteso e in maniera chiara il suddetto titolo, ma utilizza forme abbreviate tali da ingenerare dubbi o confusione nei terzi, come l’abbreviazione “ABG” per il titolo di “Abogado” essendo tenuto a fare uso del titolo professionale di origine nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e in maniera tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (conf. CNF, sent. N. 18 del 28-2-2023).
    Fattispecie nella quale è stata sanzionata la condotta dell’avvocato incolpato che aveva utilizzato l’abbreviazione “ABG S.” in luogo della forma corretta di Avvocato Stabilito per esteso, trattandosi di segni e abbreviazioni equivoche, capaci di ingenerare confusione in gran parte del pubblico sul titolo professionale posseduto – Principio ribadito dal CNF in Parere del 24-5-2012 n. 31 e del 22-10-2014 n. 72.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Leone), decisione n. 65 del 11 settembre 2023

  • Azione disciplinare – Art. 63 Rapporti con i terzi

    La condotta dell’avvocato deve sempre essere adeguata al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo etico, civile o morale. Conseguentemente, commette illecito deontologico l’avvocato che contravviene ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza anche al di fuori dell’esercizio del proprio ministero.
    Pertanto, l’avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico; tale illecito si configura indipendentemente dalla natura privata o meno del debito atteso che, un comportamento consono ai doveri richiamati è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nelle capacità dell’avvocato medesimo di rispettare i propri doveri nonché di evitare che il discredito conseguente possa investire non solo la reputazione del singolo ma l’intera categoria.
    (Fattispecie nella quale è stata sanzionato l’avvocato che si è reso gravemente moroso del pagamento dei canoni di locazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Leone), decisione n. 63 del 10 luglio 2023