Categoria: Giurisprudenza CDD

  • CODICE deontologico forense – falsificazione di un verbale di giuramento CTU – violazione deontologica – sussiste.

    La falsificazione di documenti è contraria ai principi di probità, dignità e decoro professionale, idonei di per sé a vulnerare gravemente sia il prestigio personale dello stesso incolpato, sia l’immagine dell’intera classe forense.

    “Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense” tale da meritare una sanzione interdittiva temporanea dall’esercizio della professione forense, vista la gravità dei fatti e la mancata sussistenza dei presupposti per irrogare una sanzione meno afflittiva. (Nel caso concreto, l’avvocato fornendo false informazioni al cliente falsificava un verbale di nomina e giuramento CTU per dimostrare al cliente di aver adempiuto al mandato contrariamente al vero. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 7 del 9 novembre 2021

  • CODICE deontologico forense – obbligo di provvedere alle obbligazioni nei confronti dei terzi – sussiste – violazione deontologica – sussiste – conseguenze.

    La violazione deontologica contestata, obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (ex art. 64 CDF), sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa anche agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (quali giudici ed ufficiali giudiziari), pregiudicando gravemente quell’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività professionale e della vita privata. (Nel caso concreto, L’avvocato rimasto inadempiente nei confronti del proprio commercialista, che otteneva decreto ingiuntivo per le proprie competenze, veniva sottoposto a procedure esecutive con esito negativo. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 28 del 9 novembre 2021
    cdf (nuovo) art. 64

  • CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.

    Le false informazioni, alla parte assistita e al dominus della pratica, per celare il proprio inadempimento, costituiscono di per sé gravissima violazione dei princìpi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali l’avvocato deve sempre ispirarsi, oltre a violare quei doveri di colleganza (art. 19 CDF), fedeltà (art. 10 CDF.) e fiducia (art. 11 CDF.) che sono i capisaldi per il corretto esercizio della professione forense.

    Deve ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso concreto, la Sezione rilevato la responsabilità dell’incolpato ha irrogato la sanzione della sospensione di mesi quattro).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 33 del 16 novembre 2021

  • CODICE deontologico forense – eccezioni processuali infondate e inconsistenti – valutazione disciplinare – criterio del “ne bis in idem” – procedimento disciplinare – applicazione – esclusione.

    L’incolpato ha sicuramente diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo con reiterate proposizione di eccezioni infondate ed inconsistenti ribadite in ogni fase procedimentale, di per sé potrebbe costituire autonomo illecito disciplinare.

    Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021).

    Eventuali e presunti vizi nella fase predibattimentale, non determinano né la nullità dei provvedimenti successivamente adottati, quale la successiva formulazione del capo d’incolpazione (l’apertura del procedimento) né determinerebbero eventuali vizi nel successivo procedimento disciplinare poi instaurato, non essendovi correlata alcuna sanzione che possa incidere sulla validità dello stesso procedimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Simeone, rel. De Santis), decisione n. 17 del 9 agosto 2021

  • CODICE deontologico forense – sanzione – calcolo – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • CODICE deontologico forense – sanzione – prescrizione – limiti.

    Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione. (così Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021). (Nel caso concreto, la Sezione rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato era intervenuto decorso il termine quinquennale dal fatto dichiarava la prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art.51 Regio Decreto Legge n.1578/1933).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 18 del 6 agosto 2021

  • CODICE deontologico forense – mancata informazione sullo stato della pratica – violazione deontologica – sussiste.

    La violazione deontologica contestata, obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (ex art. 64 CDF), sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa anche agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (quali giudici ed ufficiali giudiziari), pregiudicando gravemente quell’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività professionale e della vita privata. (Nel caso concreto, L’avvocato rimasto inadempiente nei confronti del proprio commercialista, che otteneva decreto ingiuntivo per le proprie competenze, veniva sottoposto a procedure esecutive con esito negativo. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Sanguineti, rel. De Santis), decisione n. 18 del 1 febbraio 2021

  • CODICE deontologico forense – “Modello 5” – mancato invio – conseguenze.

    Il mancato invio del modello 5 comporta, da una parte, la (sanzione amministrativa della) sospensione a tempo indeterminato (inflitta osservando le regole del procedimento disciplinare) irrogata del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed è revocata dal Presidente del COA allorquando l’iscritto dimostri di avere adempiuto ai suoi obblighi e, dall’altra, tale omissione, costituisce un illecito deontologico sanzionabile disciplinarmente per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza previsti dall’art. 9 nonché quelli di adempimento previdenziale, ex art. 16 e art. 70.4 codice deontologico.

    L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, né dall’asserita sussistenza di altra causa di giustificazione e/o che l’incolpato sia stato indotto in errore da altro professionista. L’elemento soggettivo, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e/o la sua intensità, non può essere valutato dal Consiglio di Disciplina quale elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, ma tale elemento (insieme agli altri di cui all’art. 21 codice deontologico) è valutato al solo fine della determinazione in concreto della sanzione da irrogare.

    Il richiamo verbale, che seppure, non ha carattere di sanzione disciplinare (ex art. 22.4 codice deontologico), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico che deve essere considerato lieve e scusabile. (Nel caso concreto, la Sezione, considerato il comportamento complessivo dell’incolpato e di come sono accaduti i fatti, ha ritenuto congrua l’irrogazione del richiamo verbale per il mancato invio del modello 5).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 1 del 20 ottobre 2020

  • CODICE deontologico forense – decoro – nozione.

    L’avvocato “non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati. Questo non significa che l’avvocato debba essere perfetto, ma che deve evitare comportamenti indecorosi, sia nell’esercizio della professione che in altre attività che nella vita privata, tali da gettare discredito sull’avvocatura”. (La Sezione, ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Baudinelli, rel. De Santis), decisione n. 11 del 17 dicembre 2019

  • CODICE deontologico forense – condotta irreprensibile – tossico dipendenza – incompatibilità con l’esercizio della professione.

    La grave condizione di tossicodipendenza dell’incolpato, a cui si ricollegano le violazioni deontologiche poste in essere dallo stesso, si pongono in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i principi generali della professione forense, tali da legittimarne la massima sanzione privandolo così dell’uso del titolo.

    La condotta di cui al capo d’incolpazione tenuta dall’incolpato, ma ancor prima la sua grave condizione di tossicodipendenza, che lo rende inidoneo, a svolgere sotto il profilo morale, la professione forense, non permette di ritenere in capo allo stesso la sussistenza del requisito di “condotta irreprensibile” che di per sé comporterebbe la cancellazione dall’albo ex art. 17 comma 9 lett. a).

    La condotta tenuta dall’incolpato, la tossicodipendenza dello stesso, lede e compromette l’immagine che l’avvocatura deve mantenere al fine di assicurare la propria funzione sociale, l’affidamento dei terzi nell’avvocato e nell’avvocatura stessa nonché la dignità dell’intero ceto forense,  rendendola  incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012 dall’Avvocato e per tale motivo, l’incolpato merita la sanzione disciplinare che oltre ad escluderlo dalla classe forense lo priva dell’uso dello stesso titolo di Avvocato (ex art. 2 comma 8 della legge forense). (Nel caso concreto, la Sezione, considerato il comportamento complessivo dell’incolpato, del grave stato di tossicodipendenza e di come sono accaduti i fatti, ha ritenuto congrua l’irrogazione della radiazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 24 del 6 luglio 2021