Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti – Ambito di applicazione

    Nell’applicare la norma di cui all’art. 52 CDF, che vieta all’avvocato l’uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale, nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, occorre considerare l’esatto contesto in cui l’espressione sconveniente viene pronunciata, al fine di poter valutare con precisione la sua reale portata offensiva e l’idoneità ad attingere alla soglia minima di offensività per poter ritenere leso il bene giuridico integrato dalla norma di cui all’art. 52 cit. (Fattispecie nella quale la Sezione ha ritenuto non violativa dell’art. 52 CDF l’espressione “cacaca**i” pronunciata dall’incolpato nei confronti di una collega, sua collaboratrice e cliente, durante una conversazione telefonica registrata di nascosto da quest’ultima, poiché tale espressione, pur ritenuta inopportuna e volgare, per il contesto in cui era calata – conversazione informale e riservata – veniva ritenuta priva di reale portata ingiuriosa o denigratoria, ma piuttosto come inelegante aggettivo per sottolineare la pedanteria molesta della propria interlocutrice).

    Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 29 gennaio 2024

  • ARTT 9 E 52 CDF – UTILIZZO ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE – SCRIMINANTE EX ART. 598 CP – INSUSSISTENZA

    Configura l’illecito di cui agli artt. 9 e 52 CDF da parte del difensore dell’incolpato l’aver utilizzato, in una memoria difensiva redatta nell’espletamento del mandato, espressioni sconvenienti e offensive rivolte ai membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina accusati di “comportamento approssimativo e superficiale”, di una “posizione preconcetta” e di una “forzata mancanza di obiettività” verso l’incolpato, descrivendo inoltre come “sterili” le deduzioni dell’Organo di Disciplina. Il principio di tutela del diritto di difesa non giustifica l’uso di espressioni denigratorie o lesive della dignità altrui, anche quando utilizzate nell’ambito di un atto difensivo. La scriminante di cui all’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per le espressioni offensive utilizzate in giudizio, si applica solo se tali espressioni riguardano l’oggetto diretto della controversia e risultano strettamente pertinenti alla difesa.
    (Nel caso in esame, la scriminante di cui all’art. 598 c.p. non è stata ritenuta sussistente poiché le affermazioni riguardavano valutazioni personali dei membri del Collegio e non elementi tecnici della controversia).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Petrella), decisione n. 19 del 18 marzo 2024

  • ART. 9 E 52 CDF – UTILIZZO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE – SUSSISTENZA

    Costituisce violazione dei principi deontologici di probità, dignità e decoro l’utilizzo, negli atti processuali, di espressioni sconvenienti o offensive nei confronti di altri colleghi o delle parti coinvolte. Tali condotte, anche se adottate nell’ambito della difesa del cliente, ledono il prestigio e il decoro della professione forense e sono sanzionabili disciplinarmente. Il principio di difesa non giustifica l’impiego di termini che compromettano il rispetto verso i soggetti processuali e l’immagine della categoria, in ossequio agli artt. 9 e 52 del CDF. (Nel caso di specie l’incolpato aveva descritto la condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente, insinuando che quest’ultimo avesse forzato il rilascio di una dichiarazione di ricognizione del debito; anche, il Tribunale aveva ritenuto tali espressioni lesive del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ordinandone la cancellazione e condannando l’incolpato al risarcimento per danno non patrimoniale nei confronti del difensore offeso).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024

  • ART. 16 REGOLAMENTO 2/2014 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: LA SEZIONE PUÒ APPROVARE UN CAPO DI INCOLPAZIONE DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE ISTRUTTORE (ANCHE RIQUALIFICANDOLO NEL CORSO DEL GIUDIZIO)

    Non sussiste violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e fatti considerati per la decisione, né del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, qualora siano rimasti invariati gli elementi essenziali e la materialità del fatto. L’art. 16 del Regolamento n. 2/2014 attribuisce al Consigliere istruttore il compito di presentare alla Sezione una proposta motivata di archiviazione o di formulazione del capo d’incolpazione. Tale funzione di impulso non pregiudica la competenza deliberativa della Sezione, che può integrare o modificare gli addebiti anche tramite una riqualificazione del capo d’incolpazione. Questa possibilità è concessa, anche in sede di decisione disciplinare, purché l’incolpato sia stato reso edotto dell’accusa e messo in condizione di difendersi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024

  • INDEBITO UTILIZZO DEL TITOLO DI AVVOCATO – RILEVANZA ART. 36 CDF

    Configura l’illecito di cui agli artt. 9 e 36 CDF l’utilizzo del titolo di avvocato senza averne conseguito l’abilitazione in quanto contravviene ai doveri di probità e decoro, compromettendo il prestigio della professione.
    (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto appello avverso una sentenza del Tribunale nonostante non fosse abilitato per tale funzione; il CDD ha ritenuto grave la condotta per l’uso indebito del titolo professionale, con rilevante pregiudizio per l’immagine forense).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Palmese), decisione n. 13 del 27 febbraio 2024

  • ADEMPIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO – INSUSSISTENZA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 26 CDF

    L’avvocato deve agire con diligenza, probità e decoro, specialmente nella gestione di compensi e nell’adempimento degli incarichi professionali ricevuti; ciò non di meno, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare occorre la prova effettiva e documentata del conferimento del mandato e dell’avvenuta ricezione di compensi (nel caso di specie, l’incolpata era stata accusata di non aver avviato una causa per risarcimento e di aver trattenuto senza titolo 650 euro per una perizia medica mai svolta e di non aver restituito la documentazione clinica; a fronte di tali contestazioni, l’esponente aveva allegato copie di bonifici intestati erroneamente ad altra persona e comunicazioni pec senza ricevuta di consegna).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Pellegrino), decisione n. 11 del 15 febbraio 2024

  • PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 27 CDF

    L’attività dell’avvocato che avvia procedimenti giudiziari in opposizione a cartelle esattoriali per conto di soggetti deceduti, senza previa verifica dell’esistenza in vita e della volontà degli stessi di intraprendere tali azioni, integra illecito disciplinare ai sensi degli artt. 1, 9, 12 e 27 del CDF. Tale condotta risulta non conforme agli obblighi deontologici e configura illecito disciplinare anche in assenza di dolo, in virtù del principio di autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, il quale consente di accertare la rilevanza deontologica delle condotte a prescindere dall’esito del giudizio penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Sebastiani), decisione n. 10 del 13 febbraio 2024

  • Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti – Ambito di applicazione

    Nell’applicare la norma di cui all’art. 52 CDF, che vieta all’avvocato l’uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale, nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, occorre considerare l’esatto contesto in cui l’espressione sconveniente viene pronunciata, al fine di poter valutare con precisione la sua reale portata offensiva e l’idoneità ad attingere alla soglia minima di offensività per poter ritenere leso il bene giuridico integrato dalla norma di cui all’art. 52 cit.
    (Fattispecie nella quale la Sezione ha ritenuto non violativa dell’art. 52 CDF l’espressione “cacacazzi” pronunciata dall’incolpato nei confronti di una collega, sua collaboratrice e cliente, durante una conversazione telefonica registrata di nascosto da quest’ultima, poiché tale espressione, pur ritenuta inopportuna e volgare, per il contesto in cui era calata – conversazione informale e riservata – veniva ritenuta priva di reale portata ingiuriosa o denigratoria, ma piuttosto come inelegante aggettivo per sottolineare la pedanteria molesta della propria interlocutrice).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 29 gennaio 2024

  • Procedimento disciplinare – Natura accusatoria – Onere della prova

    Il Procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicchè deve pronunciarsi il proscioglimento dell’incolpato nel caso di carenza o contraddittorietà probatoria. In tal senso, l’esposto non è da solo sufficiente a integrare la prova certa dei fatti in esso rappresentati e a fondare l’affermazione della responsabilità disciplinare laddove l’incolpato abbia contestato la ricostruzione di tali fatti e negato gli addebiti, restando pur sempre l’onere della prova a carico dell’accusa; ne consegue, che il Giudice disciplinare deve pronunciare il proscioglimento in caso di mancato raggiungimento della prova certa della responsabilità disciplinare dell’incolpato, in ossequio al principio in dubio pro reo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Di Rienzo), decisione n. 4 del 29 gennaio 2024

  • Sentenza penale di proscioglimento ex art. 162 ter c.p. – Irrilevanza in sede disciplinare – Sussistenza

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati è irrilevante la sentenza penale di proscioglimento ex art. 162 ter c.p., poiché essa non esclude la verificazione storica della condotta contestata, che anzi risulta accertata, potendo la riparazione del danno e l’avvenuto risarcimento alla parte offesa rilevare solo come circostanza attenuante, mentre producono effetti in sede disciplinare unicamente le sentenze penali di assoluzione o proscioglimento pronunciate con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.
    (Fattispecie nella quale l’avvocato imputato in un procedimento penale per la violazione dell’art. 642 c.p. era stato prosciolto ai sensi dell’art. 162 ter c.p. per aver integralmente risarcito il danno – condotta riparatoria)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Gubitosi), decisione n. 3 del 29 gennaio 2024