La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, a seguito di cassazione con rinvio, deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., attesi l’assenza, nell’ambito della legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione e la vigenza del principio secondo cui, in […]