Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Anche la sospensione cautelare presuppone (a pena di nullità) la convocazione dell’interessato

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 30/05/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 marzo 2012, n. 3182- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MASSERA Maurizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La sospensione cautelare disposta (solo) con il passaggio in giudicato della sentenza penale

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, il potere di disporre la sospensione cautelare dell’incolpato che sia stato sottoposto a procedimento penale non si consuma con il rinvio a giudizio né è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell’indagine e del successivo processo penale, ben potendo l’Organo disciplinare attendere il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice penale, a maggior garanzia del professionista, e riscontrare solo in tale momento successivo la sussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare, in relazione allo “strepitus fori” cagionato dalla permanenza nell’esercizio della professione dell’avvocato nei confronti del quale sia stata accertata irrevocabilmente la commissione di un fatto grave nell’esercizio della professione stessa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 09/04/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 25 novembre 2009, n. 24760- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Macioce Luigi- P.M. Iannelli Domenico

  • I termini (breve e lungo) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta non già al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ma a quello di trenta previsto dall’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, salva l’applicabilità del termine annuale nella sola ipotesi in cui non vi sia stata notificazione di ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 settembre 2011, n. 19565- Pres. VITTORIA Paolo- Est. GOLDONI Umberto- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

  • La pattuizione di un compenso ulteriore nel caso di vittoria della lite

    In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell’illecito disciplinare, per violazione dell’art. 45 del codice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l’esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un’ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell’art. 45 cit., applicabile “ratione temporis”), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l’esito favorevole della lite. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Contenuto e forma della contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell’incolpato che lamentava non essere stato messo a sua disposizione l’esposto presentato da un suo cliente dal quale sosteneva avesse preso avvio il procedimento disciplinare e del quale, tuttavia, non aveva dimostrato l’esistenza). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Procedimento disciplinare: il mutamento della composizione del coa non provoca nullità della decisione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione

    Posto che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno rigettato il ricorso proposto da un avvocato colpito dalla sanzione dell’avvertimento, sul presupposto della legittimità del procedimento disciplinare espletato, fondato su un’incolpazione riconducibile all’uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei riguardi di un collega, prevista dall’art. 20 del c.d. codice deontologico, sulla scorta della quale non era rimasto impedito in capo al giudice disciplinare di ravvisare la più generale ipotesi contemplata dall’art. 22, comma primo, dello stesso codice, poiché la condotta contestata integrava indiscutibilmente gli estremi di un contegno contrario a correttezza e lealtà verso il collega). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/12/2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 luglio 2009, n. 15852- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Macioce Luigi- P.M. Martone Antonio

  • Il Giudice disciplinare può chiedere d’ufficio informazioni e documenti alla P.A.

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, va applicato l’art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d’ufficio dal giudice alla P.A., in essa compresa l’amministrazione della giustizia. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 11/11/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 maggio 2010, n. 10692- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. SALME’ Giuseppe- P.M. GOLIA Aurelio

  • Le norme di rito applicabili ai procedimenti disciplinari

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; ne consegue che, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna indicazione di segno diverso, la partecipazione del P.M. al procedimento disciplinare è retta dai principi che regolano l’intervento di tale organo nel giudizio civile, in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal fatto che il P.M. sia stato messo in condizione di partecipare al processo, anche se in concreto abbia scelto di rimanere assente. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 ottobre 2010, n. 20773- Pres. VITTORIA Paolo- Est. RORDORF Renato- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa

    In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele