Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Incompatibilità professionali: i ministri del culto cattolico

    Le attività il cui esercizio è ritenuto incompatibile, a norma dell’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 con le professioni forensi non sono caratterizzate dalla professionalita, ossia dalla normalità del loro esercizio in vista dell’attitudine a produrre reddito, bensì dalla idoneità ad incidere negativamente sulla libertà del professionista, idoneità che, può, di volta in volta, derivare dall’essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell’esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero, infine, dai poteri che essi comportano in chi le esercita. Ne consegue, per quanto attiene ai ministri del culto cattolico, che mentre non sussiste alcuna incompatibilità fra l’esercizio delle professioni forensi ed il puro stato sacerdotale, comportante la sola potestà di ordine, la quale non implica di per se, alcuna supremazia nei confronti dei fedeli, siffatta incompatibilità sussiste, invece, con la titolarità della potestas jurisdictionis, sia essa ordinaria o delegata, caratterizzata da un rapporto autoritativo e pubblicistico fra ministro e fedele. In quest’ultima potestà deve essere annoverata sia la giurisdizione di foro esterno, spettante in connessione con la titolarità di un ufficio ecclesiastico, sia la giurisdizione di foro interno esplicantesi sui fatti della coscenza, principalmente attraverso il sacramento della penitenza. (Nella specie, sulla base di tali principi, è stato ritenuto che esattamente il consiglio nazionale forense aveva negato l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali ad un sacerdote del culto cattolico non investito da cura d’anime, o titolare di un ufficio ecclesiastico, ma munito della delega dei superiori canonici per l’amministrazione del sacramento della penitenza).

    Cassazione Civile, sentenza del 19 luglio 1976, n. 02848, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. CAROTENUTO G

  • La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

    Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito, con D.LGS. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato – , le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; è perciò manifestamente infondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del predetto D.LGS. lgt. nonché degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • L’astensione e la ricusazione riguardano i soli procedimenti disciplinari

    L’art. 49 della legge forense, R.D.L. n. 1578 del 1933, prevede gli istituti dell’astensione e della ricusazione del consiglio nazionale e dei consigli locali per i soli procedimenti disciplinari, che hanno struttura giudiziale, e non anche per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dall’albo, che hanno natura amministrativa, ed in cui l’eventuale difetto di obiettività di un membro del consiglio locale è denunciabile al consiglio nazionale non quale autonoma ragione di censura, ma quale sintomo di eccesso di potere nella decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 luglio 1976, n. 02848, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. CAROTENUTO G

  • L’azione contro il cliente (previa rinuncia al mandato) per il pagamento del compenso professionale

    Ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, l’esercizio dell’azione giudiziale, da parte dell’avvocato o procuratore, per il soddisfacimento dei crediti per prestazioni professionali, deve essere contenuto in limiti tali da non comportare per il debitore aggravi sproporzionati, né deve essere compiuto con modalità vessatorie o persecutorie, costituendo, in difetto, comportamento passibile di sanzione disciplinare, come nel caso in cui l’azione medesima venga intrapresa senza preventiva rinuncia al mandato alle liti.

    Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Beneforti E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

  • Procedimento innanzi al CNF: il deposito degli atti a disposizione delle parti

    Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del consiglio dell’ordine territoriale (nella specie, in materia di iscrizione agli albi), gli artt. 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, ove dispongono che gli atti devono essere depositati a disposizione delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine, non ostano a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella seduta sia adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della seduta medesima non sia anteriore alla suddetta data.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 luglio 1984, n. 04432, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ONNIS G- P.M. FABI B (CONF)

  • L’impugnazione delle sentenze del CNF va notificata (anche) al PG presso la Cassazione

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile se non sia stato notificato, oltre a tutte le parti interessate a resistere, anche al procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, che è contraddittore necessario sia nei giudizi di impugnazione di decisioni emesse in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, sia nei giudizi in materia disciplinare, come risulta dagli artt 35 e 56 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; ne è possibile la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto l’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, impone la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate entro un unico termine.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. VELA A

  • Alle deliberazioni dei COA non si applica il principio della invariabilità del collegio

    Con riguardo alle deliberazioni dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori, incluse quelle in materia di cancellazione dall’albo, l’art. 43 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell’interessato, essendo sufficiente che l’indicato “quorum” deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell’invariabilità del collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • La cancellazione dall’albo per situazioni sopravvenute ovvero preesistenti all’iscrizione

    La cancellazione, con effetti “ex nunc”, dall’albo degli avvocati e procuratori, secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, risponde ad un potere conferito ai consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione, non a titolo di annullamento o revoca dell’atto precedente, e, pertanto, può essere disposta non solo per situazioni sopravvenute, ma anche per fatti preesistenti e noti al momento dell’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Incompatibilità professionali e dipendenti di enti pubblici inseriti in uffici legali

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di impiegato pubblico o privato, consente l’iscrizione nell’albo speciale per i dipendenti inseriti in uffici legali, si riferisce esclusivamente ai dipendenti di enti pubblici, e, pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni (nella specie, sip), ancorché con partecipazione pubblica, ovvero soggette a controlli pubblicistici (senza che sia configurabile un contrasto con l’art. 3 della costituzione, alla stregua dell’obiettiva diversità delle situazioni degli uni e degli altri, anche per quanto attiene alle esigenze di tutela dell’autonomia ed efficienza della professione forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” per l’iscrizione all’albo non è stato implicitamente abrogato

    La norma dell’art. 17 n. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” ai fini dell’iscrizione nell’albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell’art. 166 cod. pen. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l’art. 4 della legge 7 febbraio 1990 n. 19 né per effetto della legge 29 ottobre 1984 n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l’accesso ai pubblici impieghi.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)