Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Procedimento disciplinare: le norme (integrative) del cpc e del cpp

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, in via integrativa quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, disponendo specificatamente la legge professionale quanto alla competenza territoriale disciplinare (art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; art. 1 del d. lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597) relativamente all’avvocato componente del Consiglio dell’ordine, non è possibile procedere né all’applicazione delle norme del processo civile sulla modificazione della competenza per ragioni di connessione, né, a maggior ragione, di quelle della procedura penale. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori (nella specie, radiazione) non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 aprile 1999, n. 229, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E- P.M. Carnevali A (conf.)

  • Illecito difendere la controparte nella medesima vicenda

    Il comportamento dell’avvocato, il quale, dopo avere difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, è lesivo della reputazione del professionista e della dignità della classe forense, in quanto la cura degli interessi della controparte rende possibile l’uso delle informazioni acquisite a causa del precedente incarico, creando una situazione non conforme alla dignità di avvocato ed al dovere di lealtà connesso alla delicatezza delle funzioni espletate, suscettibile di riflettersi sull’intera classe forense. Tale comportamento configura, pertanto, un illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che la condotta in oggetto si sia o no rivelata dannosa per le parti e che la difesa della parte avversa sia stata assunta solo nella fase esecutiva ed a distanza di alcuni anni da quando era cessata l’attività difensiva in favore della parte originariamente assistita.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1995, n. 11176, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Meriggiola E- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Il termine per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio Nazionale Forense

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine previsto dall’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio Nazionale Forense ha natura ordinatoria e non perentoria, senza che sia perciò configurabile l’illegittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi escludere l’esistenza di altre fattispecie normative in cui il legislatore abbia configurato come perentorio il termine per la notifica agli interessati di provvedimenti a carattere giurisdizionale (fatto che avrebbe dato adito al sospetto di disparità di trattamento rispetto a casi analoghi), e dovendosi altresì escludere che dall’eventuale inosservanza del suddetto termine (inosservanza avente come unico effetto quello di procrastinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione) possono derivare concreti ed effettivi pregiudizi al diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1999, n. 869, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: il termine minimo per comparire e quello per prendere visione degli atti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 45 del R.D.L. n. 1578 prevede la concessione all’incolpato – chiamato a rispondere all’udienza di discussione davanti al Consiglio dell’ordine professionale – di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’indicata udienza “per essere sentito sulle sue discolpe; mentre può essere inferiore a dieci giorni il termine che, a norma dell’art. 48 del regolamento di cui al R.D. n. 37 del 1934, il Consiglio dell’ordine deve indicare (nella citazione da notificare all’incolpato), entro il quale l’incolpato medesimo, il suo difensore ed il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 maggio 1995, n. 5394, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal consiglio Nazionale Forense non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, atteso che è riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Procedimento disciplinare ed assistenza tecnica

    Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense non è necessaria la presenza del difensore dell’incolpato alla seduta fissata per la discussione, atteso che l’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 si limita a prevedere che il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, e che non sono applicabili alla fattispecie le norme del codice di procedura penale in base alle quali l’imputato deve essere, a pena di nullità, assistito in giudizio da un difensore.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Il rinvio dell’udienza per assenza dell’incolpato ha natura discrezionale

    Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense, qualora l’incolpato, che abbia ricevuto tempestivo avviso della seduta fissata per la discussione del ricorso, chieda un rinvio adducendo il proprio impedimento a comparire, la valutazione di tale richiesta è rimessa all’apprezzamento dello stesso Consiglio, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Ricorso in Cassazione: il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall’art. 366 comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per Cassazione a pena di inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto che tale ricorso è assoggettato alle comuni regole del codice di procedura civile che non siano espressamente derogate e che la prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti di possesso, pur non richiedendosi che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto, sempreché gli elementi essenziali del fatto emergano con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 marzo 1997, n. 2434, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Bibolini GC- P.M. Leo A (Conf.)

  • Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione all’art. 34 R.D. n. 37 del 1934, entro un mese dalla loro comunicazione; tale termine opera per tutti i soggetti legittimati dal ricorso, e pertanto è riferibile anche all’impugnazione proposta dal consiglio dell’ordine locale, il cui ricorso va dichiarato inammissibile in caso di mancata osservanza del suddetto termine.

    Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 11, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)