Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Rapporti di colleganza e conoscenza del dispositivo prima della comunicazione di cancelleria

    In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, non viola gli obblighi derivanti dal rapporto di colleganza (di cui all’art. 22 del codice deontologico forense) l’avvocato che, avuta – in assenza della comunicazione del cancelliere di cui all’art. 136 cod. proc. civ. – conoscenza del dispositivo di una sentenza favorevole al proprio rappresentato, ometta di fare parte di tale dispositivo il collega di controparte e, chiesta copia autentica della sentenza (completa di motivazione), la notifichi all’altra parte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 18/05/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio

  • L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché l’art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 15/12/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608- Pres. PREDEN Roberto- Est. AMATUCCI Alfonso- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2011, n. 11564- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FELICETTI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico

  • La notifica all’incolpato della decisione disciplinare in copia incompleta non fa decorrere il termine per l’impugnazione

    Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell’ordine degli avvocati ha, a differenza di quello davanti al Consiglio nazionale forense, natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché alle relative decisioni non sono applicabili le norme del codice di procedura civile relative all’impugnabilità delle sentenze; pertanto, poiché – a norma dell’art. 50, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – la decisione disciplinare diventa inoppugnabile qualora non sia impugnata entro venti giorni dalla notifica della copia integrale della medesima, la notifica di una copia incompleta di tale decisione è inidonea a far decorrere il predetto termine e non lede il diritto di difesa dell’interessato, potendo egli ottenere una copia completa del provvedimento presso la segreteria dell’Ordine professionale, mantenendo integro, fino a quel momento, l’intero termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2011, n. 11564- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FELICETTI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico

  • La mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M.

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali dell’Ordine degli avvocati e il relativo procedimento, rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che, qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M., prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48, non comporta alcuna sanzione di nullità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/12/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28339- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. CAPPABIANCA Aurelio

  • La comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non determina alcun vizio del procedimento l’effettuazione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato, anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dall’art. 47 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, poiché lo strumento della notificazione per ufficiale giudiziario assicura ancor meglio della semplice spedizione postale l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, mentre il minor grado di riservatezza da esso assicurato, se pur possa eventualmente rilevare in altra sede, non inficia certo la validità del procedimento in esame. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La ricusazione dell’intero consiglio dell’ordine è inammissibile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del locale Consiglio dell’Ordine, (nella specie, fondata sul rilievo che i componenti chiamati a decidere del merito della contestazione disciplinare fossero gli stessi che avevano istruito il procedimento), perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere, come evidenziato anche dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nella pronuncia emessa il 20 maggio 1998 (Gautrin c. Francia). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato, se ha diritto ad ottenere il rinvio della seduta in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tanto che, ove ciò non accada, la decisione presa risulta affetta da vizio di legittimità per violazione di norma sul procedimento, ha però l’onere di rappresentare e documentare l’ostacolo ad essere presente, in modo da consentirne l’apprezzamento da parte del giudice, con l’unico limite dell’esistenza di una situazione tale da precludere assolutamente anche la possibilità stessa di richiedere tempestivamente il rinvio documentandone la ragione. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un’altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La composizione elettiva del CNF da parte del COA (che è anche parte del giudizio disciplinare) non contrasta con la Costituzione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 104, 108 e 111 Cost. – per asserito contrasto con i principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia dell’organo giudicante – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come sostituito dall’art. 21 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prospettata nel senso che la norma anzidetta, nel prevedere che i membri del Consiglio Nazionale Forense (CNF) sono nominati dai Consigli dell’Ordine degli avvocati (COA) di ciascun distretto di corte d’appello, consente che parte del procedimento di impugnazione della decisione del CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sia, per l’appunto, il soggetto (COA) che, su base distrettuale, ha concorso alla costituzione dell’organo che ha emesso la decisione impugnata. Infatti, l’origine elettiva del CNF non determina alcun rapporto di dipendenza con le parti in causa, giacché la composizione collegiale dell’organo giudicante esclude qualsiasi attentato all’imparzialità nei confronti dell’elettore, garantendone l’indipendenza e l’autonomia. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 31/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17064- Pres. VITTORIA Paolo- Est. SAN GIORGIO Maria Rosaria- P.M. IANNELLI Domenico