Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’esponente non può impugnare al CNF la delibera di archiviazione del procedimento disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia dei Consigli dell’ordine locale (nella specie una delibera di archiviazione), “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al solo professionista sottoposto a procedimento disciplinare – ed il P.M. presso la Corte d’appello; ne consegue che anche l’eventuale avvocato denunciante, il quale assuma di essere stato leso da un comportamento poco corretto tenuto nei suoi confronti dall’avvocato denunciato, non è legittimato al predetto ricorso, perchè privo della qualità di parte nel procedimento disciplinare, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Nell’affermare detto principio, confermando il provvedimento impugnato, ma correggendone la motivazione, le S.U. hanno rilevato che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso davanti ad esso promosso dall’avvocato denunciante, per difetto di legittimazione all’impugnazione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in via pregiudiziale, anche in sede di legittimità). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 19/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10070- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Delibera di apertura del procedimento disciplinare e ne bis in idem

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocato, la preclusione dell’esame del merito, prevista in sede d’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense non è limitata all’accertamento della responsabilità dell’incolpato, ma si estende a qualsiasi accertamento relativo all’oggetto del giudizio disciplinare, al di là di ciò che è strettamente necessario al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’apertura del procedimento medesimo. Vi rientra, di conseguenza, il sindacato sul divieto di “bis in idem” trattandosi di valutazione inerente al merito. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 12 luglio 2010, n. 16283- Pres. PAPA Enrico- Est. D’ALESSANDRO Paolo- P.M. GAMBARDELLA Vincenzo

  • Il termine per la revocazione della sentenza del CNF

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., il termine per la proposizione del giudizio è di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio nazionale forense all’interessato effettuata a norma dell’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Infatti, mentre per l’individuazione del termine (trenta giorni) e per la relativa decorrenza (dalla notificazione della sentenza) occorre fare riferimento, in assenza di norme derogatorie contenute nel citato art. 56, alle disposizioni comuni dettate dal codice di rito civile (rispettivamente, artt. 325, primo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ.), quanto al “dies a quo” da cui far decorrere il termine di decadenza, deve trovare applicazione la regola, non limitata soltanto al giudizio di Cassazione, posta dal primo comma dello stesso art. 56, che fissa come “dies a quo” quello della notificazione della decisione direttamente all’interessato da parte del Consiglio nazionale forense, in deroga all’art. 285 cod. proc. civ., che prevede la notificazione della sentenza ad istanza di parte. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 17/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 15 ottobre 2010, n. 21272- Pres. PAPA Enrico- Est. AMOROSO Giovanni- P.M. IANNELLI Domenico

  • La rilevanza deontologica della vita privata non contrasta con la CEDU

    L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti. Ne consegue che la anzidetta norma convenzionale non è di ostacolo al perseguimento degli illeciti disciplinari nei confronti degli iscritti all’ordine degli avvocati in forza dell’art. 5 del rispettivo codice deontologico (che impone una condotta improntata a probità, dignità e decoro), ove la condotta illecita sia divenuta di pubblico dominio ed abbia ingenerato notorietà e commenti idonei ad incidere oltre i limiti della sfera strettamente privata e familiare, con riflessi negativi sulla stessa attività professionale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 novembre 2011, n. 23020- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MASSERA Maurizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • L’audizione di un futuro teste presso il proprio studio legale

    Costituisce violazione deontologica di rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 52 del codice deontologico forense, l’audizione di un futuro teste, da parte di un legale presso il suo studio, alla presenza di collaboratori del professionista, trattandosi di una condotta non rivolta allo svolgimento della legittima attività di valutazione della rilevanza defensionale delle informazioni in possesso del teste, da svolgersi con adeguate garanzie di riservatezza, ma di un’audizione svolta esclusivamente al fine di precostituirsi prove testimoniali sull’oggetto del colloquio, condotto deliberatamente alla presenza di terzi, in modo da potersene avvalere per contestare la non veridicità della successiva deposizione resa davanti al giudice. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 25/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 27 ottobre 2011, n. 22380- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • L’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato) non può impugnare in proprio al CNF o in Cassazione

    L’avvocato sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense abbia rigettato l’impugnazione da lui proposta contro il provvedimento disciplinare, in quanto l’art. 66, terzo comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, prevedendo che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare venga sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, non deroga alle ordinarie regole del giudizio di legittimità dettate dagli artt. 34 e 35 del r.d.l. 27 novembre 1937, n. 1578, in applicazione delle quali la difesa personale presso la Corte di Cassazione è consentita solo all’avvocato che sia in possesso del requisito di un’efficace iscrizione nell’albo di un tribunale. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 31/12/2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16 novembre 2009, n. 24180- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Oddo Massimo- P.M. Pivetti Marco

  • L’atto di citazione dell’incolpato davanti al COA non è impugnabile al CNF

    Nel procedimento disciplinare a carico di un avvocato, l’atto di citazione dell’incolpato, anche nell’ipotesi di citazione contenente la riformulazione dell’incolpazione, non è direttamente ricorribile davanti al Consiglio Nazionale Forense (neppure al fine di far valere l’intervenuta prescrizione dell’incolpazione), in quanto atto meramente endoprocedimentale, interlocutorio e privo di contenuto decisionale (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/10/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 ottobre 2010, n. 20771- Pres. VITTORIA Paolo- Est. D’ALONZO Michele- P.M. DESTRO Carlo

  • Ricorso per cassazione e deposito di copia della sentenza del CNF impugnata

    Il ricorso del P.G. presso la Corte d’appello avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, in materia d’iscrizione agli albi tenuti dai Consigli dell’ordine degli Avvocati, proposto ai sensi dell’art. 56, primo e terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, unitamente alla copia della decisione impugnata e all’originale della notificazione dell’atto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Consiglio Nazionale Forense e al professionista della cui iscrizione si discute, nei quindici giorni successivi alla notificazione ai sensi del secondo comma dell’art. 66 del r.d.l. 22 gennaio 1934, n. 37. Tale onere di deposito a carico del ricorrente ha una natura autonoma rispetto alla successiva previsione di acquisizione officiosa del fascicolo d’ufficio, prevista nel successivo art. 67, essendo palesemente finalizzato alla necessità di accertare la piena osservanza del termine perentorio per la proposizione del ricorso, di cui all’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 19/12/2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 aprile 2011, n. 8808- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il termine per il deposito del ricorso in Cassazione è perentorio

    In relazione all’impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall’art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile, in forza dell’art. 67 del medesimo r.d., in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso medesimo. (Dichiara improcedibile, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 marzo 2011, n. 5410- Pres. DE LUCA Michele- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

  • La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Ne consegue che, avendo l’atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio con l’indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense; né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell’art. 111 Cost., poiché l’immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell’ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all’art. 97 Cost. (Principio di diritto enunciato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/04/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. FORTE Fabrizio- P.M. CENICCOLA Raffaele