Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Incompatibilità professionali: l’avvocato che sia anche docente di scuola elementare

    La norma dell’art. 3, quarto comma, lettera a) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – in base alla quale la previsione generale dell’incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico non si applica ai professori universitari e ai docenti delle scuole secondarie – va letta nel senso che, sussistendone i requisiti, l’incompatibilità è esclusa anche per i docenti della scuola elementare; costoro, infatti, godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e devono essere in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall’eccezione prevista dalla legge si risolverebbe in una discriminazione in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 17/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 novembre 2010, n. 22623- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele

  • Incompatibilità professionali: il direttore sanitario

    In tema di ordinamento professionale forense, la “ratio” della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicchè, ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale. Conseguentemente, sebbene tra le aziende sanitarie ed i loro direttori intercorra un rapporto di lavoro autonomo a tempo intederminato, ciò non esclude che tale rapporto determini l’incompatibilità con la professione legale, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16/07/2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 24 giugno 2009, n. 14810- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Nappi Aniello- P.M. Martone Antonio

  • La “transazione” di cui all’art. 68 legge professionale

    Ai fini dell’applicazione dell’art. 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933 n. 1578, la nozione di transazione della lite deve essere intesa nella più ampia accezione di ogni accordo che abbia l’effetto di estinguere la controversia senza l’intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato dagli art. 1965 e ss. cod. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 11 gennaio 1997, n. 242, sez. 2- Pres. Girone G- Rel. Triola RM- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • Il principio d’inderogabilità dei minimi tariffari è conforme ai principi del Trattato CE (disciplina previgente)

    Alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C – 35/99, vincolante “ultra partes” ed “erga omnes”, deve ritenersi conforme alle disposizioni del Trattato la disposizione interna che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari d’avvocato.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 2003, n. 11031, sez. 2- Pres. Mensitieri A- Rel. Settimj G- P.M. Apice U (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: l’avvocato che sia anche giudice tributario onorario

    Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di giudice tributario, disciplinata dall’art. 5 D. Lgs. n. 545 del 1992, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e la conseguente legittimazione dell’interessato all’esercizio della professione forense. La violazione dell’art. 3 RDL n. 1578 del 1933, infatti, può solo determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico del professionista ma non incidere sulla nomina alle funzioni giudiziarie onorarie nè rendere invalido il provvedimento giurisdizionale emesso nell’espletamento di questa funzione.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 luglio 2004, n. 12598, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Cultrera MR- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: la docenza presso una scuola gestita da ente sovvenzionato dalla regione

    Le disposizioni dell’art. 3, comma quarto lett. a) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato, prevedendo che l’esercizio della professione forense è compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, ha carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego e, quindi, è norma di carattere eccezionale non passibile, a norma dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica. Consegue che la disposizione in questione non è estensibile al caso diverso e da esso non previsto di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato (la S.C. ha ritenuto non applicabile la disposizione in questione ad un caso di impiego retribuito di docente presso una scuola istituita e gestita da un ente sovvenzionato dalla regione, rigettando il ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense che confermava il provvedimento di cancellazione dall’albo di un Consiglio dell’ordine).

    Cassazione Civile, sentenza del 28 maggio 1998, n. 5288, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Paolini G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • La deroga all’incompatibilità professionale per i lavoratori subordinati non opera per i dipendenti dell’ufficio legale della RAI

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che, con disposizione di carattere eccezionale, della quale non è pertanto consentita una interpretazione analogica, prevede le ipotesi di deroga al principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di lavoratore subordinato, non è applicabile ai professionisti che prestino la loro opera, come lavoratori subordinati, presso l’ufficio legale della RAI, atteso che la RAI, strutturata come società per azioni, è pur sempre un ente privato, nonostante il fatto che, a norma dell’art. 47 della legge 14 aprile 1975 n. 103, tutte le azioni siano in mano pubblica. Né rileva in contrario che l’art. 3 della citata legge n. 103 del 1975 definisca la RAI come società d’interesse nazionale ai sensi dell’art. 2641 cod. civ., e che il D.P.R. 11 agosto 1975 n. 452, nonché la legge 6 agosto 1990 n. 223, l’abbiano definita come concessionaria pubblica sottoponendola a penetranti controlli, atteso che l’attività della RAI, in quanto ente privato, non è assistita dalla presunzione di legittimità e non è sottoposta al vincolo del buon andamento e dell’imparzialità posto dall’art. 97 Cost., e atteso altresì che il perseguimento dell’interesse nazionale da parte di una società per azioni si attua con mezzi e modalità squisitamente privatistici.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 novembre 1996, n. 10490, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Genghini M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • La violazione dell’impegno a valutare una proposta transattiva relativa a compensi professionali di un altro avvocato

    In tema di ordinamento professionale forense, costituisce illecito disciplinare il mancato assolvimento dell’impegno assunto dinanzi al Consiglio dell’Ordine di valutare una proposta transattiva formulata in relazione al pagamento di onorari professionali in favore di un altro avvocato, giacché tale condotta non è ricollegabile all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, che può concretizzarsi anche in comportamenti omissivi, ma ad un impegno collaborativo assunto liberamente e che avrebbe potuto legittimamente non essere assunto. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 25/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17077- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MERONE Antonio- P.M. IANNELLI Domenico

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

    In tema di ordinamento professionale forense, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall’art. 24, secondo capoverso, del relativo codice deontologico, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 12/05/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 febbraio 2011, n. 4773- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. CENICCOLA Raffaele

    NOTA:
    In senso conforme, oltre alla successiva pronuncia di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30173 del 30 dicembre 2011:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

  • La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza

    In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, viola l’art. 22 del codice deontologico forense l’avvocato che, sulla base di una sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia del credito accertato, in relazione alle condizioni economiche del debitore, e pur in assenza di un rifiuto esplicito di quest’ultimo di dare esecuzione alla sentenza, notifichi atto di precetto al debitore, così aggravando la sua posizione debitoria, senza previamente informare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dar corso alla procedura esecutiva. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 18/05/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio