Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il termine per la notifica delle sentenze del CNF è ordinatorio

    L’inosservanza del termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, debbono essere notificate le decisioni del Consiglio Nazionale Forense non ne comporta la cassazione, non essendo tale termine previsto a pena di nullità.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

  • L’eccezione al generale divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare

    La norma dell’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), secondo la quale “non si può pronunciare la cancellazione (dagli albi degli avvocati e procuratori) quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”, persegue l’esigenza garantista di vietare che il consiglio dell’ordine possa far ricorso in via breve alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti dell’iscritto il cui comportamento (successivo all’iscrizione) abbia già dato luogo ad un procedimento disciplinare o debba dar luogo ad una contestazione disciplinare (di riflesso a fatto imputato in sede penale) con maggiore ampiezza di difesa per l’inquisito, ma non esclude che il consiglio predetto possa, in tempo successivo all’iscrizione ed anche al di fuori delle revisioni periodiche dell’albo, rimuovere l’iscrizione erroneamente disposta in mancanza del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” previsto dall’art. 17 n. 3 del R.D.L. citato.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: il dipendente dell’ufficio legale dell’Ente Finanziario Interbancario

    L’Efibanca (Ente Finanziario Interbancario), in quanto soggetto privato costituito in forma di società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’ incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non valendo ad escludere la natura privata del detto ente la costituzione da parte di istituti di credito di diritto pubblico, per il perseguimento di finalità d’interesse comune, e l’assoggettamento di esso a controlli pubblicistici.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12016, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • La cancellazione dall’albo può avvenire per situazioni tanto sopravvenute quanto preesistenti alla iscrizione

    La cancellazione dall’albo degli avvocati e procuratori secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 non è inquadrabile nelle figure dell’annullamento o della revoca degli atti amministrativi, ma costituisce espressione di un potere (privo di carattere di discrezionalità) conferito ai Consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione e, pertanto, può essere disposta per situazioni (nella specie, d’incompatibilità) sia sopravvenute che preesistenti all’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12016, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

  • Cancellazione dall’albo ordinario ed iscrizione nell’albo speciale dell’avvocato dipendente pubblico

    In sede d’impugnazione del provvedimento del consiglio dell’ordine, che abbia disposto la cancellazione di un avvocato o procuratore dall’albo ordinario, per incompatibilità discendente dalla sua qualità di dipendente di enti od amministrazioni pubbliche, deve negarsi l’interesse di detto professionista a censurare la legittimità della sua contestuale iscrizione nell’elenco speciale degli addetti agli uffici legali di detti enti od amministrazioni (nella specie, sotto il profilo dell’inesistenza di un ufficio legale presso il proprio datore di lavoro), atteso che tale ulteriore e diversa iscrizione non interferisce sulla regolarità, nel concorso dei relativi presupposti, di quello cancellazione, né implica di per sé un pregiudizio per il professionista medesimo.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1987, n. 01610, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. CRUCIANI M- P.M. CARISTO M (CONF)

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è (meramente) ordinatorio

    L’inosservanza del termine di quindici giorni, per la notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo (art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), non determina l’inefficacia del relativo provvedimento, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione delle deliberazioni medesime davanti al consiglio nazionale forense, il quale decorre dalla data di detta notificazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1987, n. 01610, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. CRUCIANI M- P.M. CARISTO M (CONF)

  • Incompatibilità professionale e docenza

    L’art 3,in relazione all’art 37, del rdl 27 novembre 1933 n 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale prevede la cancellazione dall’albo ordinario, e l’iscrizione nell’elenco speciale, nei confronti del professionista che sia dipendente di un ente pubblico, in qualità di addetto all’ufficio legale, manifestamente non si pone in contrasto con il precetto dell’art 3 della costituzione, in relazione al difforme trattamento accordato ai docenti di università ed istituti secondari statali,cui è consentito il libero esercizio della professione forense, tenuto conto dell’obiettiva diversità della prima situazione, nella quale il dipendente, incaricato della cura dei particolari interessi dell’ente datore di lavoro non si trova in quella condizione di autonomia che costituisce il presupposto dell’esercizio della libera professione.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

    La devoluzione al consiglio nazionale forense delle controversie in materia di cancellazione dagli albi professionali, ai sensi degli artt 16 e 37 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 25, 102, 103, 104 e 113 della costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della costituzione medesima.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La delibera del COA in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo: necessario (e sufficiente) il rispetto del quorum

    Sulla validità della deliberazione del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo, non spiega rilievo la circostanza che il relativo verbale non dia indicazioni sulle modalità di scrutinio e sul numero dei voti favorevoli e contrari, essendo sufficiente che da esso emerga il rispetto delle prescrizioni fissate dall’art 43 del rd 22 gennaio 1934 n 37, e, cioè, l’intervento di non meno della meta dei componenti del consiglio e l’adozione della deliberazione medesima a maggioranza di voti.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • Il termine per la notifica delle decisioni del COA è ordinatorio

    La tardività della notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, per inosservanza del termine di quindici giorni, fissato dall’art 37 della legge professionale forense (rdl 27 novembre 1933 n 1578), non determina, in difetto di espressa previsione di legge, la inefficacia dei relativi provvedimenti, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione delle deliberazioni medesime dinanzi al consiglio nazionale forense, il quale decorre dalla data di detta notificazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)