Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La semplice iscrizione al Ruolo degli agenti d’affari in mediazione (anche a prescindere dall’effettivo esercizio della relativa attività) è incompatibile con la professione di avvocato

    Il primo comma dell’art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933 (conv., con modif., nella legge n. 36 del 1934) distingue espressamente casi di incompatibilità con la professione di avvocato collegati all’esercizio di attività (commercio in nome proprio o altrui, professione di notaio) da altri collegati, invece, all’assunzione di una determinata qualità, tra cui quella di mediatore; pertanto, la semplice iscrizione al Ruolo degli agenti d’affari in mediazione – anche a prescindere dall’effettivo esercizio della relativa attività – è incompatibile con la professione di avvocato e comporta, se non rimossa, la cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 37, n. 1, r.d.l. cit., senza che rilevi, in contrario, l’art. 10 del codice deontologico forense – a mente del quale l’avvocato non deve porre in essere attività (commerciale o) di mediazione – trattandosi di norma attinente alla materia disciplinare, e non dell’incompatibilità; nè, manifestamente, la menzionata disposizione dell’art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, come sopra interpretata, contrasta con i principi di cui all’art. 3 Cost. (sotto il profilo della disparità di trattamento degli avvocati rispetto ai notai, per i quali l’incompatibilità è stabilita con l’esercizio dell’attività di mediazione, e non con la semplice iscrizione al Ruolo) e all’art. 9 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata preclusione, per l’avvocato, del riconoscimento di una preparazione tecnica da parte della P.A., nel che si sostanzierebbe l’iscrizione al Ruolo predetto), atteso che – quanto al primo profilo – ciascun ordinamento professionale reca con sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina, e che – quanto al secondo – dall’iscrizione al Ruolo degli agenti d’affari in mediazione derivano soprattutto effetti di grande rilievo sul piano professionale ed economico, essendo essa necessaria per l’insorgenza del diritto alla provvigione, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 39 del 1989.

    Cassazione Civile, sez. U, sentenza del 17 novembre 2005, n. 23239- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Diff.) – Bazzacco c. Ord. Avv. Trib. Treviso ed altro

  • L’ordinamento comunitario non prestabilisce né impone le modalità ed i tempi della pratica forense

    Nell’ordinamento comunitario non sono rintracciabili norme che limitino in qualche modo il diritto degli Stati membri di disciplinare l’iter procedimentale per il tramite del quale i rispettivi cittadini possono conseguire il titolo di idoneità ad esercitare la professione forense e, quindi, le modalità e i tempi della pratica e del limitato esercizio professionale a questa finalizzati prodromici al conseguimento di detto titolo. (Principio espresso in fattispecie di cancellazione dall’albo dei praticanti avvocati per intervenuta conclusione del periodo sessennale di pratica).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 2004, n. 21945, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Paolini G- P.M. Martone A (Conf.) – Odoardi c. Cons. Ordine avv. Roma e altro

  • La mancata partecipazione (e dichiarazione di contumacia) del COA nel giudizio dinanzi al CNF

    In tema di cancellazione dal registro dei praticanti avvocati, la mancata concreta partecipazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati al procedimento svoltosi, a seguito del ricorso dell’interessato, dinanzi al Consiglio nazionale forense e la circostanza che non si sia fatto luogo a declaratoria della relativa contumacia, non sono suscettibili di influire, escludendola, sulla validità del detto stadio del giudizio e della decisione pronunciata al suo esito, quando risulti che nei confronti del Consiglio dell’Ordine vi sia stata rituale “vocatio in ius” e, quindi, valida costituzione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 2004, n. 21945, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Paolini G- P.M. Martone A (Conf.) – Odoardi c. Cons. Ordine avv. Roma e altro

  • La cancellazione di diritto dall’albo in conseguenza della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici

    E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, lett. a), R.D.L. n. 1758 del 1933, sollevata in relazione all’art. 3, Cost., nella parte in cui stabilisce che l’interdizione temporanea dai pubblici uffici comporta, di diritto, la cancellazione dall’Albo degli avvocati, in quanto il provvedimento del Consiglio dell’ordine che la dispone non ha natura disciplinare, ma costituisce effetto della sanzione accessoria applicata nel caso di condanna per determinati reati, che incide sullo ‘status’ del condannato, determinandone l’inidoneità a ricoprire pubblici uffici, privandolo di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione al succitato albo, sicchè non è richiamabile, in riferimento a questo provvedimento, il principio di proporzionalità che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 40 e n. 158 del 1990; n. 16 del 1991), rende costituzionalmente illegittime le norme che prevedono l’automatismo della destituzione, in conseguenza di una condanna penale ed in mancanza di una valutazione della condotta nel corso del procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, SSUU, Pres. Carbone, Rel. Falcone, P.M. Gambardella (Diff.), sentenza dell’11 gennaio 2005, n. 308