Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il COA è litisconsorte necessario nei procedimenti di impugnazione davanti al CNF

    Il consiglio dell’ordine e parte necessaria nel procedimento di impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale forense, dei provvedimenti da esso adottati in materia di tenuta degli albi professionali. Pertanto, il suddetto procedimento è nullo qualora non siano osservati, anche nei confronti del consiglio dell’ordine, gli adempimenti previsti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 per assicurare il contraddittorio delle parti interessate.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 maggio 1975, n. 1825, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. CORASANITI A

  • La condotta specchiata è requisito pure per l’iscrizione al registro dei praticanti anche senza autorizzazione al patrocinio

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, previsto dall’art. 17, secondo comma, del R.D. legge 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, è necessario anche nel caso di richiesta d’iscrizione senza autorizzazione al patrocinio, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del R.D.LEGGE citato) che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 del R.D. legge n. 1578 del 1933 e dall’art. 13 dello stesso R.D. n. 37 del 1934.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 giugno 1990, n. 6331, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CHERUBINI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Incompatibilità professionale: agli addetti agli uffici legali di enti pubblici non basta il mero disbrigo di pratiche amministrative

    Gli uffici legali presso gli enti pubblici, contemplati dall’art. 3 dell’ordinamento professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), al fine della possibilità di iscrizione, nell’elenco speciale annesso all’albo, degli avvocati e dei procuratori addetti agli uffici medesimi, sono solo quelli che esplicano compiti di consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti detti enti, e non anche, pertanto, quelli cui risulti demandato il mero disbrigo di pratiche amministrative, nel campo delle attività istituzionali degli enti stessi (nella specie, cosiddetto ufficio legale dell’istituto di credito fondiario della regione marchigiana).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 dicembre 1979, n. 6439, sez. U- Pres. SBROCCA N- Rel. CAROTENUTO G- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • Il COA è litisconsorte necessario nei procedimenti di impugnazione al CNF

    Nel procedimento di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense rientra tra le parti interessate – ed è quindi contraddittore necessario – anche il consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento impugnato, sia che si tratti di un provvedimento in materia disciplinare, sia che si tratti di un provvedimento in materia di iscrizione negli albi professionali.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 marzo 1976, n. 1030, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. BILE F

  • La condanna penale ad una mera contravvenzione non basta, di per sè, ad escludere il requisito della condotta specchiata

    Il consiglio nazionale forense, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori, può utilizzare anche fonti di prova successive alla delibera del consiglio dell’ordine, ma non può ritenere carente il requisito stesso in base al solo rilievo che l’aspirante all’iscrizione abbia riportato una condanna penale per contravvenzione, occorrendo in tale ipotesi dare adeguata motivazione delle ragioni per le quali l’illecito contravvenzionale, che in astratto non è di per sé necessariamente incompatibile con una condotta specchiatissima ed illibata, escluda in concreto il requisito in questione.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 giugno 1990, n. 6331, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CHERUBINI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Ai magistrati militari a riposo spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    Ai sensi degli artt 26 lettera b) e 30 lettera a) e b) del rdl 27 novembre 1933 n 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n 36), rispetto alle cui norme la corte costituzionale, con sentenza n 174 del 22 dicembre 1980, ha escluso un contrasto con l’art 33 quinto comma della costituzione circa l’obbligo dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, i magistrati militari, nel concorso dei requisiti prescritti dalle norme medesime, hanno diritto di essere iscritti negli albi professionali forensi, senza necessita del preventivo superamento del suddetto esame di stato.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 giugno 1981, n. 3946, sez. U- Pres. LA FARINA C- Rel. BILE F- P.M. SAJA F (CONF)

  • Impugnazione delle sentenze del CNF e principio della “consumazione”

    Il principio della “consumazione” del diritto d’impugnazione trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso le pronunce del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, il quale è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle regole del processo civile, con la conseguenza che, dopo la proposizione di tale ricorso, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 febbraio 2002, n. 1732, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • Il COA è litisconsorte necessario nei procedimenti di impugnazione al CNF

    Nel procedimento d’impugnazione avanti al consiglio nazionale forense di un provvedimento emesso dal consiglio dell’ordine locale in materia di tenuta degli albi professionali, il consiglio dello ordine locale, quale istituzione interessata alla tutela della dignità e del decoro della categoria professionale, è contraddittore necessario, insieme al pubblico ministero. Pertanto il detto procedimento è nullo se ad esso non sia stato chiamato a partecipare l’ordine forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 febbraio 1976, n. 324, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SCRIBANO G

  • Impugnazione delle sentenze del CNF: la mancata notifica del ricorso ad un litisconsorte necessario

    Ai sensi degli artt 35 e 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia d’iscrizione e cancellazione dagli albi, va notificato, entro l’unico termine all’uopo assegnato, anche al consiglio dell’ordine che ha emesso i provvedimenti impugnati, in qualità di parte necessaria. Pertanto, l’omissione di detta notifica comporta l’inammissibilità del ricorso, restando preclusa la possibilità di disporre l’integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 3014, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. RENDA D- P.M. GAMBOGI A (DIFF)

  • L’iscrizione all’albo non può avvenire “ai soli fini del titolo”

    Nell’ordinamento della professione di avvocato e procuratore di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, anche dopo la disciplina sugli “albi a posti illimitati” introdotta dal D.L.L. 7 settembre 1944 n. 215, non è prevista una possibilità di iscrizione all’albo ai soli fini del titolo, disgiunta dall’abilitazione all’esercizio professionale (nella specie, richiesta in presenza di una situazione d’incompatibilità per la qualità di impiegato statale), e tale mancata previsione manifestamente non implica un contrasto con gli artt. 3 e 35 della costituzione, in relazione al diverso trattamento accordato ai praticanti procuratori ed ai dottori commercialisti, stante l’obiettiva non omogeneità delle rispettive situazioni.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 marzo 1988, n. 2336, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. GIRONE G- P.M. DI RENZO M (CONF)