Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il COA non ha l’obbligo di depositare la propria decisione entro un certo termine

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di quindici giorni di cui all’art. 50, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante, mentre non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi ed il loro deposito nella detta segreteria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare – mancando qualsiasi altra norma che ne contempli l’efficacia invalidante – è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo, potendo questo dare luogo, al più, a responsabilità disciplinare o civile dei soggetti che vi abbiano colpevolmente dato causa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La mancata ammissione di una prova orale da parte del COA in sede di procedimento disciplinare

    Il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Tale principio trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati nel corso di un procedimento disciplinare, poiché l’art. 49 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, sebbene non imponga, a differenza dell’art. 244 cod. proc. civ., l’indicazione specifica dei fatti da provare formulati in articoli separati, prescrive pur sempre che debbono essere sommariamente esposte le circostanze sulle quali l’incolpato ed il P.M. intendono che i testimoni siano esaminati. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Nella fase delle indagini conoscitive svolte dal c.o.a. l’interessato non ha diritto ad essere sentito

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, nella fase non necessaria delle indagini conoscitive che il consiglio dell’ordine territoriale può svolgere prima dell’emissione del provvedimento che fissa il relativo giudizio, l’interessato non ha diritto di essere sentito, sicché la sua mancata convocazione preliminare non è atto necessario, né da tale omissione deriva alcun vizio del procedimento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Prescrizione disciplinare: fatti punibili solo in sede disciplinare e fatti costituenti anche reato

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta; resta pertanto irrilevante, secondo la disciplina dell’art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il consiglio dell’ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo necessariamente di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10071- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’inosservanza dell’obbligo di astensione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10071- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. IANNELLI Domenico

  • La denuncia in Cassazione dell’irregolare costituzione del Collegio disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10071- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. IANNELLI Domenico

  • La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 cod. proc. pen. disposta dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001 – per cui l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, nel giudizio disciplinare, non è più limitata alla sentenza dibattimentale e si estende, oltre alle ipotesi di assoluzione perchè “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso”, a quella disposta perchè “il fatto non costituisce reato” – qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. Posto che l’art. 653 cod. proc. pen., anche a seguito di detta modifica, si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/12/2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 febbraio 2010, n. 2223- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Mensitieri Alfredo- P.M. Iannelli Domenico

  • La sanzione disciplinare per fatti (di rilevanza penale) anteriori all’iscrizione all’albo

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria, in considerazione dello speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità della professione. Ne consegue che essa può essere esercitata dal Consiglio dell’ordine anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorché tale “vulnus” sia ricaduto nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/12/2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 febbraio 2010, n. 2223- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Mensitieri Alfredo- P.M. Iannelli Domenico

  • Illecita la pubblicità informativa attuata con modalità offensive del decoro e della dignità della professione

    In tema di illeciti disciplinari riguardanti gli avvocati, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell’attività professionale finalizzata all’acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente – ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico forense – ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato, “in parte qua”, sentenza del C.N.F. che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna “A.L.T. – assistenza legale per tutti – prima consulenza gratuita”). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell’Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali criteri non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. Tale valutazione non riguarda la motivazione del fatto storico, bensì la sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione, sicché il sindacato rimesso alla Corte è su un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e non già su un vizio di motivazione, di cui al n. 5 del medesimo articolo. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE