Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Le percosse sono deontologicamente rilevanti quand’anche penalmente scriminate dalla provocazione altrui

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in udienza, trascenda a vie di fatto con una delle parti, ancorché dalla stessa sia stato offeso, essendo a sua disposizione rimedi legali per porre riparo alle offese ricevute, senza compromettere i principi deontologici di correttezza e decoro nell’esercizio della professione.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Il vizio di motivazione nelle sentenze del CNF

    In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5072, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’addebito non richiede una precisa individuazione della norma deontologica violata

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’Ordinamento Professionale Forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Né è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. Né può dirsi violato, infine, l’art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l’interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell’ordine.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Procedimento disciplinare davanti al COA e norme che disciplinano la costituzione del collegio giudicante

    La natura amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e delle relative decisioni rende inapplicabili le norme relative alla composizione del collegio decidente dettate per i procedimenti giurisdizionali dal vigente ordinamento; pertanto, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso non può essere fatta valere per la prima volta impugnando la decisione del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Inammissibile l’impugnazione del solo dispositivo della decisione disciplinare del COA

    L’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull’ordinamento della professione di avvocato, là dove rinvia, con riguardo alle deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia disciplinare, alle disposizioni dettate dall’art. 473 cod. proc. pen., in quanto compatibili, non implica l’applicabilità di tale ultima norma anche sul punto dell’obbligo della lettura del dispositivo in udienza, tenendo conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche e le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria nonché successivamente notificate all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione. Ne consegue che l’impugnazione da parte dell’interessato avverso la deliberazione del consiglio dell’ordine va proposta nei confronti della decisione integrale di tale organo, mentre è radicalmente inammissibile quella avente ad oggetto il solo dispositivo.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato vale anche in sede disciplinare

    Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 Cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al consiglio nazionale forense. Pertanto, qualora il consiglio dello ordine forense abbia inflitto ad un professionista, per un determinato fatto, la sanzione della sospensione, ed il pubblico ministero abbia proposto ricorso, limitandosi a sostenere che l’ordinamento professionale prevede, per quel fatto, la maggiore sanzione della radiazione, il consiglio nazionale, alla stregua dell’indicato principio, non può accogliere l’impugnazione tramite l’esame di nuove circostanze di fatto, o la diversa valutazione della gravità di quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 dicembre 1977, n. 5262, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. DELFINI G- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • Il ricorso al CNF e in Cassazione può essere proposto anche da un non-cassazionista, purché avvocato

    L’avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori (purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall’esercizio della professione), in base all’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense – oltre al pubblico ministero – “gli interessati”, nonché agli artt. 66, terzo comma – che abilita a sottoscrivere il ricorso il “ricorrente”, – e 67, terzo comma – secondo cui l’interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell’albo speciale -, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell’art. 365 cod. proc. civ.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6765, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni

    Per effetto della disposizione dell’art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218 – che, a garanzia dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni, fa salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli derivanti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza – , non è configurabile un diritto quesito in riferimento alla aspettativa di un impiegato laureato in giurisprudenza addetto all’ufficio legale di una Cassa di Risparmio, ma non iscritto all’albo dei praticanti, di essere iscritto nell’albo speciale a seguito del (futuro ed eventuale) superamento dell’esame per l’esercizio della professione di avvocato. (Nella specie il dipendente si era iscritto nel registro dei praticanti successivamente alla trasformazione della Cassa di risparmio in società per azioni).

    Cassazione Civile, sentenza del 19 novembre 2001, n. 14538, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Triola Rm- P.M. Dettori P (conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni

    Per effetto della previsione dettata dall’art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218 a garanzia dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni, soltanto il laureato in giurisprudenza che, quale dipendente addetto all’ufficio legale di un ente creditizio pubblico, abbia in tale posizione compiuto il prescritto periodo di pratica legale, sebbene non titolare di un diritto quesito, gode di un’aspettativa tutelata – suscettibile di perfezionamento successivamente alla trasformazione dell’ente – in ordine alla futura iscrizione nell’albo speciale degli avvocati (“ex” art. 3 regio decreto – legge n. 1578 del 1933), fermo il previo riscontro del verificarsi di tutte le condizioni (quali il superamento dell’esame di Stato ed il possesso dei prescritti requisiti soggettivi); ne consegue che non può vantare detta aspettativa il dipendente della banca che abbia svolto la pratica legale presso studi legali esterni al di fuori dell’impegno connesso al rapporto di lavoro subordinato e sia stato destinato all’ufficio legale dell’istituto di credito soltanto dopo l’avvenuta trasformazione di esso in società per azioni.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 novembre 2001, n. 13802, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vitrone U- P.M. Lo Cascio G (conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale di enti pubblici

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di impiegato pubblico o privato, consente l’iscrizione nell’albo speciale ai dipendenti inseriti in uffici legali, si riferisce solo ai dipendenti di enti pubblici e, pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni (nella specie, Alitalia), ancorché con partecipazione pubblica o soggette a controlli pubblicistici, senza che per ciò sia configurabile disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost. o violazione dell’art. 4, primo comma, Cost., attesa, in particolare, la necessità di assicurare, in relazione ad interessi di carattere generale, la piena autonomia ed efficienza della professione forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12017, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)