Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La diversità degli effetti (istantaneo e permanente) dell’interruzione della prescrizione avanti al COA e al CNF

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen. (escluso, peraltro, il limite, di cui al terzo comma, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l’illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5072, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il ricorso al CNF e in Cassazione può essere proposto anche da un non-cassazionista, purché avvocato

    La deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per Cassazione (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934) anche da parte del soggetto non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato e procuratore. Pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense di diniego d’iscrizione nell’albo speciale dei procuratori legali dell’Ente Ferrovie dello Stato, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale di enti pubblici

    L’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presuppone che gli stessi siano inquadrati negli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo presso gli enti stessi e che a tali uffici – aventi, nell’ambito della struttura dell’Ente, una loro autonomia – siano affidati compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza. Non ricorre, pertanto, tale presupposto – mancando l’affidamento di compiti di patrocinio legale in senso stretto – per il dipendente di una Cassa di Risparmio assegnato all’ufficio legale della direzione del personale; costui, essendo privo “ab origine” – allorché la Cassa era un Ente pubblico – di tale diritto all’iscrizione, neppure può mantenerlo, “ex” art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, in conseguenza della privatizzazione dell’Ente di appartenenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 marzo 2002, n. 3735, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Altieri E- P.M. Palmieri R (conf.)

  • Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale di enti pubblici

    Al fine dell’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori di cui agli artt. 3 e 4 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (norme di carattere eccezionale, attesone il carattere derogatorio al principio dell’incompatibilità sancito dal secondo comma del citato art. 3), è necessario che il dipendente dell’ente pubblico risulti addetto ad un ufficio legale dotato di una sua autonomia nell’ambito della relativa struttura, e che, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell’ordinamento dell’ente stesso, egli sia – in linea di principio – abilitato a svolgere, nell’interesse dell’ufficio ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 marzo 2002, n. 3733, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Altieri E- P.M. Palmieri R (conf.)

  • La sospensione a tempo indeterminato dell’Avvocato colpito da mandato o ordine di comparizione o accompagnamento

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, terzo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – come sostituito dalla legge 17 febbraio 1971 n. 91 -, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nelle parti in cui, conferendo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori il potere di assoggettare alla sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato l’avvocato colpito da mandato o ordine di comparizione o accompagnamento, razionalmente riserva ai suddetti professionisti, in coerenza alle esigenze di reputazione personale e di dignità della classe forense un trattamento diverso da quello praticabile, in ipotesi analoga, ai pubblici dipendenti, attesa la non omogeneità delle posizioni poste a confronto.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 1992, n. 6084, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Sammartino M- P.M. Paolucci P (Conf)

  • Praticanti avvocati: la cessazione dell’abilitazione al patrocinio

    L’iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti procuratori – alla quale consegue di diritto l’ammissione al patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte di Appello per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea – ha natura costitutiva, sicché, decorso il quadriennio dalla laurea, l’abilitazione dell’iscritto al detto patrocinio non cessa automaticamente, occorrendo, invece, a tal fine, un provvedimento formale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori che, accertata la scadenza del quadriennio, disponga la cancellazione dell’iscrizione, analogamente a quanto avviene allorché si verifica un fatto che importa la cancellazione dagli albi degli avvocati e procuratori.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 maggio 1992, n. 5449, sez. Lavoro- Pres. Ruperto C- Rel. Giannantonio ER- P.M. Iannelli D (Conf)

  • Praticante avvocati: la notifica per estratto del rigetto della proroga del patrocinio legale

    Il provvedimento con cui il Consiglio dell’ordine degli avvocati rigetti la richiesta di un praticante procuratore di proroga dell’abilitazione all’esercizio del patrocinio dinanzi alle preture del distretto, dopo il Consiglio stesso abbia, in precedenza, già disposto la revoca di tale autorizzazione per decorso del periodo massimo consentito dalla legge, può essere notificato all’interessato per estratto, anziché in copia integrale, senza che, dall’estratto stesso, risultino i nomi dei componenti la commissione, purché il documento così notificato contenga l’enunciazione degli elementi necessari per la sua esistenza (purché sia, cioè, in esso contenuta la motivazione del provvedimento impugnato e l’interessato abbia avuto la possibilità di conoscere, nella sua completezza, l’iter logico e giuridico della decisione).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2001, n. 15605, sez. U- Pres. Cantillo M- Rel. Giannantonio Er- P.M. Cinque A (conf.)

  • L’impugnazione al CNF sospende i (soli) provvedimenti disciplinari del COA

    L’art. 50 della legge professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) attribuisce effetto sospensivo al ricorso dell’interessato soltanto con riguardo alle sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell’ordine, ma non si estende ai provvedimenti di altro tipo adottati dallo stesso organo, salvo che altra, specifica disposizione di legge non disponga diversamente, come accade per la cancellazione dall’albo ai sensi dell’art. 37, quinto comma, della stessa legge; ne consegue che detto effetto sospensivo non opera in relazione al ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento, adottato in via di autotutela, di revoca o di annullamento di un atto di reiscrizione all’albo, provvedimento che, pertanto, è in grado di privare l’avvocato, nonostante la proposizione del ricorso, dello “ius postulandi”, operando il principio generale, valido per tutti gli atti amministrativi, della loro immediata esecutività, e trovando in tal caso applicazione la regola dettata dal sesto comma del citato art. 37, il quale, richiamando il precedente art. 31 in tema di iscrizioni, riconosce effetto sospensivo soltanto al ricorso del pubblico ministero avverso la delibera, positiva o negativa, del Consiglio dell’ordine. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense di inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall’interessato, rilevando che questi, per effetto della revoca della precedente delibera di reiscrizione adottata dal Consiglio dell’ordine, era stato privato dello “ius postulandi”).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 gennaio 2003, n. 257, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Napoletano G- P.M. Palmieri R (conf.)

  • La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

    La devoluzione al consiglio nazionale forense, quale organo di giurisdizione speciale, delle controversie in materia di sanzioni disciplinari (artt. 16 e 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 25, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale ad essa preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della Carta fondamentale.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 febbraio 2002, n. 1732, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • E’ sufficiente che le sentenze del CNF siano firmate dal presidente e dal segretario (rectius, la firma del relatore non è necessaria)

    Posto che la disciplina della sottoscrizione delle decisioni rese dal Consiglio nazionale forense è dettata dall’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le decisioni del Consiglio nazionale forense devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, come previsto dalla citata disposizione della legge professionale, che ha natura di “lex specialis”, non anche dal relatore, come invece richiede l’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. Né questa diversità di disciplina, relativamente alla sottoscrizione delle decisioni, rispetto al giudizio innanzi al giudice ordinario si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che la sottoscrizione del presidente e del segretario è in grado di assicurare la conformità del contenuto della decisione e della relativa motivazione alla deliberazione collegiale ed alle ragioni che la determinarono.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 gennaio 2003, n. 257, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Napoletano G- P.M. Palmieri R (conf.)