La cancellazione, con effetti “ex nunc”, dall’albo degli avvocati e procuratori, secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, risponde ad un potere conferito ai consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione, non a titolo di annullamento o revoca dell’atto precedente, e, […]