Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Incompatibilità professionali: gli addetti agli uffici legali del Banco di Roma

    Il Banco di Roma, in quanto banca non pubblica ma semplicemente d’interesse nazionale, strutturata come società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non potendo in contrario trarsi argomento, in particolare, dagli artt. 2461 cod. civ. e 3 della legge 30 luglio 1990 n. 218 (disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) ed essendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in rapporto all’art. 3 Cost., con riguardo ad una pretesa disparità di trattamento rispetto a professionisti dipendenti da enti già pubblici ma successivamente “privatizzati”, per i quali il citato art. 3 della legge n. 218 del 1990 fa salvi i “diritti quesiti”, nonché con riguardo ad una asseritamente illegittima disparità di trattamento fra avvocati di istituti di credito pubblici ed avvocati di enti bancari di diritto privato, ancorché d’interesse nazionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1992, n. 9324, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

  • Giudizio in Cassazione: l’onere di notifica del ricorso al PG (che è litisconsorte necessario)

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere notificato, sotto comminatoria di inammissibilità, oltre che a tutte le parti interessate a resistere, anche al procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, il quale è contraddittore necessario sia nei giudizi di impugnazione di decisioni emesse in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, sia nei giudizi in materia disciplinare, e pertanto – non potendo provvedersi all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in quanto l’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, impone la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate in unico termine – deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che non sia stato notificato al procuratore generale presso la corte di cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4190, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. SANDULLI R- P.M. BERRI M (CONF)

  • Impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF: il COA è litisconsorte necessario

    Nel procedimento di impugnazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare quanto in materia di tenuta degli albi professionali, il consiglio dell’ordine degli avvocati che ha emesso il provvedimento impugnato è parte necessaria, e pertanto il ricorso per cassazione deve essergli notificato a pena di inammissibilità.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4190, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. SANDULLI R- P.M. BERRI M (CONF)

  • “Quorum” costitutivo per la validità delle sedute del CNF: necessaria la presenza di almeno sette componenti

    In base al capo IV del D.LGS.LGT. n. 382 del 1944, per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale Forense occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compresi il presidente ed uno dei vicepresidenti; con la conseguenza che, avendo l’art. 1 D.LGS.PRES. n. 6 del 1946 ridotto ad uno per ogni distretto di corte d’appello il numero dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, sono valide le delibere da questo adottate con la presenza di almeno sette componenti.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 giugno 2003, n. 9075, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Bonomo M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)

  • I litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione in cassazione delle sentenze del CNF

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di Cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 giugno 2003, n. 9075, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Bonomo M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)

  • L’onere di notifica al COA del ricorso in Cassazione

    A norma dell’art.. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.. 1578, sullo ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 66 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n.. 37, il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato entro l’unico termine all’uopo assegnato (ed esclusa quindi ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) al consiglio dell’ordine, che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale forense, nonché al procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualità di contraddittori necessari.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 116, sez. U- Pres. MARZIANO C- Rel. FIDUCCIA G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)

  • La censura in Cassazione della violazione dell’obbligo di motivazione in fatto

    L’inosservanza, da parte del Consiglio Nazionale Forense, dell’ obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 giugno 1993, n. 6067, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Giustiniani V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • L’impugnazione della transazione raggiunta con il collega

    Il dovere di lealtà, che gli artt. 88 cod. proc. civ. e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 impongono, nell’interesse non solo delle parti ma anche della giustizia, agli avvocati e procuratori, comporta l’illiceità, sul piano disciplinare, del comportamento del professionista che proceda o comunque partecipi alla redazione di una scrittura conciliativa con il preordinato intento (non dichiarato alla controparte) di vanificare l’accordo subito dopo aver ottenuto lo scopo. (Principio affermato con riguardo ad avvocato che, prima della transazione volta a conseguire la rinuncia della controparte all’eseguito sequestro conservativo, aveva presentato un esposto-denuncia alla magistratura penale per annullare, con il sequestro penale degli atti della transazione e di quanto versato in esecuzione di essa, gli effetti dell’accordo conciliativo sfavorevoli al proprio cliente).

    Cassazione Civile, sentenza del 01 giugno 1993, n. 6067, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Giustiniani V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Impugnazione al CNF: il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è contraddittore necessario

    Contraddittore necessario, nel giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense e nella impugnazione delle sue decisioni, è esclusivamente l’Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, con la conseguenza che la legittimazione all’impugnazione di dette decisioni in capo a quest’ultimo Ufficio assorbe ed esclude la legittimazione prevista per il Pubblico Ministero presso il Tribunale e la Corte d’appello competenti con riguardo al Consiglio dell’ordine locale.

    Ordinanza, 15 marzo 1991, n. 254, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf)

  • Procedimento disciplinare: i testi non hanno l’obbligo di prestare giuramento

    Ai sensi dell’art. 48 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), i testimoni assunti nei procedimenti disciplinari avanti ai colleghi degli ordini territoriali non sono tenuti a prestare giuramento, atteso, in particolare, che tale norma fa specifico riferimento (disponendone l’applicabilità ai procedimenti suddetti) solo agli artt. 358 e 359 cod. proc. pen. (vecchio testo), senza richiamare anche l’art. 449 dello stesso codice, prevedente l’obbligo del giuramento per la fase dibattimentale; né, interpretato in tal senso, l’art. 48 suindicato è sospettabile d’illegittimità costituzionale, stante la diversa natura del procedimento disciplinare e di quello penale, volti, rispettivamente, a tutelare interessi propri di una categoria professionale e della generalità dei cittadini.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1992, n. 12391, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)