Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’accertamento dell’illecito e della sua rilevanza deontologica spetta al COA e al CNF (non alla Cassazione)

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione opportuna appartengono all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni al riguardo sfuggono al controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è stato conferito.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 gennaio 1993, n. 634, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Di Ciò V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

  • La notifica dell’atto (non) è necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento (nella specie, delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato) è idonea a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)

    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ritenersi controverso.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; contra, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 8 febbraio 1977, n. 538 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 189, secondo cui “Nel procedimento davanti al C.d.O. territoriale la prescrizione è interrotta soltanto dagli atti notificati all’incolpato”.
    In ogni caso, l’accennata discrasia pare debba ora ritenersi superata da quanto espressamente disposto dall’art. 56, co. 3, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), che riconduce l’interruzione della prescrizione alla comunicazione/notificazione dell’atto.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e principio di non prolungabilità dei termini

    Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare a carico di avvocati e procuratori (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), il quale decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione del processo stesso con sentenza irrevocabile, resta interrotto per effetto della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonché per effetto dei successivi atti del procedimento medesimo, senza che possa applicarsi, in difetto di espressa previsione contenuta nell’ordinamento forense, il principio fissato dall’art. 160 terzo comma cod. pen. sulla non prolungabilità dei termini di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, oltre la metà.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 marzo 1985, n. 1884, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. AFELTRA G- P.M. FABI B (CONF)

    NOTA:
    Cfr. ora l’art. 56 co. 3 della nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), la quale -innovando sul punto- dispone: “Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto“, ovverosia massimo 75 mesi (=5 anni + 1/4 = 60 mesi + 15).

  • Il ricorso in Cassazione va notificato (anche) al COA a pena di inammissibilità

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, e inammissibile se non notificato, entro l’unico termine all’uopo stabilito dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ed esclusa, pertanto, ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) anche al consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori che ha adottato il provvedimento impugnato dinanzi al consiglio nazionale forense, quale litisconsorte necessario.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è una pronuncia implicita sulla colpevolezza

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e procuratore, il provvedimento con il quale il consiglio dell’ordine deliberi l’apertura del procedimento medesimo non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare della decisione, da adottarsi dopo l’espletamento dell’istruttoria ed in esito al dibattimento. Tale provvedimento, pertanto, non può integrare una indebita duplicazione dell’esercizio dei poteri decisori spettanti a detto consiglio.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il quorum per la validità delle sedute del CNF

    Nel giudizio disciplinare a carico degli avvocati, il “quorum” previsto per il funzionamento del Consiglio nazionale forense è costituito dalla presenza di un quarto della totalità dei componenti, mentre non è richiesto – a differenza di quanto stabilito per il procedimento che si svolge dinanzi al Consiglio dell’ordine – che il provvedimento disciplinare sia adottato, oltre che con la presenza del numero legale dei componenti, previa convocazione di tutti.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 novembre 2001, n. 15144, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Morelli Mr- P.M. Lo Cascio G (conf.)

  • L’impugnazione in proprio della cancellazione dall’albo professionale

    E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del consiglio nazionale forense che abbia disposto la cancellazione dallo albo di un legale ove sottoscritto personalmente dallo stesso, e non da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, nel caso in cui la cancellazione sia stata disposta con provvedimento esecutivo e non vi sia stata sospensione su istanza dell’interessato.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1982, n. 6253, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)

  • Il rilascio di certificati da parte del COA non è impugnabile al CNF

    Il ricorso al consiglio nazionale forense è ammesso solo contro le ‘deliberazionì degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, e cioè contro manifestazioni di giudizio o di apprezzamento. Conseguentemente, il ricorso stesso non è consentito in materia attinente ad attività meramente amministrativa, com’è quella del rilascio di certificati puramente dichiarativi e probatori, dell’iscrizione nell’albo professionale. (Nella specie il ricorrente lamentava che il locale consiglio dell’ordine aveva rilasciato certificati contenenti anche la menzione di sanzioni disciplinari, ma il consiglio nazionale forense, con decisione confermata dalle ssuu, aveva dichiarato inammissibile il ricorso).

    Cassazione Civile, sentenza del 13 maggio 1977, n. 1881, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • Il vizio di motivazione delle sentenze del CNF

    L’inosservanza, da parte del Consiglio Nazionale Forense, dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili.(Nell’enunciare il principio di diritto di cui alla massima, la S.C. ha comunque rilevato che, nella specie, appariva congrua e logica la motivazione con la quale il Consiglio Nazionale Forense aveva rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Consiglio professionale relativo alla sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a misura di custodia cautelare in relazione all’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in considerazione della particolare gravità dei fatti contestati al professionista, e della risonanza sociale degli stessi, con conseguente allarme sociale e compromissione del decoro e della dignità della classe forense, senza che la legittimità del provvedimento potesse essere valutata “ex post”, in relazione al successivo proscioglimento del legale dall’ADDEBITO.).

    Cassazione Civile, sentenza del 17 gennaio 2002, n. 487, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Varrone M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vale anche nei giudizi disciplinari

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, sicché non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non siano state ad esso proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 aprile 2003, n. 5715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)